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Ordinanza

Ordinanza n. 1841/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202603228

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza semplificata del TAR Campania, Sez. IX, che aveva respinto il ricorso contro la mancata attribuzione o il mancato mantenimento di un assegno destinato a persone con disabilità gravissima

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR e chiesto in via cautelare la sospensione della sua efficacia. La controversia riguardava l’accesso a fondi e a un assegno destinati a persone con disabilità gravissima, nell’ambito di una graduatoria dell’Ambito Territoriale. Il Consiglio di Stato ha rilevato, anzitutto, che la priorità massima riconosciuta alle persone con disabilità gravissima non comporta un diritto assoluto all’assegno, il quale resta condizionato alle risorse finanziarie disponibili e, all’interno della categoria, può essere graduato anche in base all’ISEE. Da ciò deriva la qualificazione degli altri soggetti collocati in graduatoria prima dell’appellante come potenziali controinteressati. Gli appellanti non avevano notificato il ricorso ad almeno uno di tali soggetti; inoltre, pur non essendo pubblici i nominativi dei beneficiari inseriti in graduatoria, non avevano effettuato almeno un tentativo di accesso agli atti per individuare i controinteressati. Il Collegio ha altresì rilevato che le doglianze non riguardavano la posizione concretamente occupata in graduatoria e che non era stata impugnata la delibera della Giunta Regionale n. 70 del 22 febbraio 2024, il cui allegato B, art. 6, prevedeva che, fermo restando l’ordine di priorità tra condizioni di disabilità gravissima e grave, le richieste potessero essere graduate considerando le condizioni sociali ed economiche svantaggiate valutate mediante la Scheda di Valutazione Sociale. La mancata impugnazione della delibera impediva quindi di contestare efficacemente la regola secondo cui non tutti i soggetti con disabilità gravissima hanno diritto all’assegno.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. Ha ritenuto corretta la valutazione del TAR circa la necessità di coinvolgere nel giudizio almeno uno dei soggetti collocati anteriormente in graduatoria, in quanto potenziali controinteressati. La mancata notificazione del ricorso a un controinteressato determina l’inammissibilità ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a.; l’onere di individuazione non viene meno per il solo fatto che i nominativi non siano pubblici, essendo necessario almeno un tentativo di accesso agli atti. Il Collegio ha inoltre affermato che, non essendo stata impugnata la delibera regionale che disciplina la graduazione delle richieste sulla base delle condizioni sociali ed economiche, erano comunque inammissibili le doglianze dirette a sostenere l’automatico diritto di tutti i soggetti con disabilità gravissima all’assegno. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare in appello, sulla quale il Consiglio di Stato ha deciso respingendo l’istanza di sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    La mancata notificazione del ricorso ad almeno uno dei controinteressati individuabili rende il ricorso inammissibile.

  • Delibera della Giunta Regionale n. 70 del 22 febbraio 2024, allegato B, art. 6

    «Fermo restando la priorità sopra esposta, nel perimetro di ciascuna condizione, “gravissima” o “grave”, qualora necessario, al fine di graduare le richieste, sono considerate le condizioni sociali ed economiche svantaggiate della persona interessata valutate attraverso la Scheda di Valutazione Sociale»

    La priorità riconosciuta alla disabilità gravissima non attribuisce automaticamente l’assegno a tutti gli appartenenti alla categoria; le richieste possono essere ulteriormente graduate sulla base delle condizioni sociali ed economiche.

Massime di principio

  • La priorità massima riconosciuta alle persone con disabilità gravissima nell’accesso a fondi o assegni sociali non equivale a un diritto assoluto alla prestazione, quando la disciplina preveda che l’erogazione dipenda dalle risorse finanziarie disponibili.
  • Quando una prestazione sociale è attribuita mediante graduatoria e la posizione dei richiedenti può incidere direttamente sulla posizione degli altri, i soggetti collocati anteriormente sono potenziali controinteressati e devono essere coinvolti nel giudizio mediante notificazione, nei limiti previsti dall’art. 41, comma 2, c.p.a.
  • Se i nominativi dei potenziali controinteressati non sono pubblici, il ricorrente deve comunque attivarsi per individuarli, almeno mediante un tentativo di accesso agli atti dell’amministrazione; l’omissione di tale iniziativa non giustifica la mancata instaurazione del contraddittorio.
  • La mancata impugnazione dell’atto generale o regolatorio che disciplina i criteri di graduazione delle domande rende inammissibili le censure con cui si intenda contestare direttamente tali criteri o affermare un diritto automatico alla prestazione in contrasto con essi.

Come è indicizzato

MaterieServizi sociali ed educativiLegittimazione e interesse a ricorrereTutela cautelare
RamiServizi pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTutela cautelareConcorrenza ed evidenza pubblica

Testo integrale

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