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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39134/2023 del 26/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza di convalida del provvedimento questorile che gli imponeva, ai sensi dell'art. 6 L. 13/12/1989 n. 401, l'obbligo di presentarsi agli uffici di polizia in occasione delle manifestazioni sportive. Ha proposto due motivi: (1) mancata e insufficiente motivazione sui presupposti per l'applicazione dell'obbligo di comparire (art.6, commi 1,2 e 5 L.401/1989) con doglianza subordinata di illegittimità costituzionale del comma 5 se interpretato come misura limitativa della libertà personale senza garanzie costituzionali; (2) violazione del principio di legalità e divieto di applicazione retroattiva per effetto delle modifiche introdotte dal d.l. n.53/2019 conv. in l.77/2019, poiché l'antecedente formale (divieto precedente) risalirebbe al 6/6/2018, antecedente alle modifiche.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondata la censura: l'art.6, comma 5, L.401/1989 (modificato dal d.l.119/2014 e poi dal d.l.53/2019) imponeva la prescrizione dell'obbligo di presentazione per chi fosse già destinatario di precedente divieto e la norma è stata ritenuta compatibile con la Costituzione alla luce della giurisprudenza di legittimità e costituzionale; inoltre la convalida del GIP è legittima anche per relationem mediante richiamo al provvedimento del Questore e agli atti del PM, per cui la doglianza sulla motivazione è inammissibile per difetto di rilevanza. Sul secondo motivo ha affermato che il precedente provvedimento questorile costituisce un presupposto di fatto e la nuova disciplina (anche con estensione della durata fino a 10 anni) può essere applicata anche se il divieto originario è anteriore alle modifiche. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • legge 13 dicembre 1989, n. 401 (art. 6)

    art. 6, commi 1, 2, 5 e 8-bis

    Il comma 5 impone la prescrizione dell'obbligo di presentazione per chi sia già destinatario di altro divieto di accesso; il comma 8-bis prevede la possibilità di chiedere cessazione della misura dopo tre anni in caso di comportamento positivo, rendendo la presunzione di pericolosità relativa oltre il triennio

  • decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito in legge 13 ottobre 2014, n. 146

    modifica dell'art. 6 (comma 5) innalzando la durata minima della prescrizione

    Ha introdotto l'obbligatorietà della prescrizione per i recidivi e una durata minima maggiorata; la Corte ha ritenuto compatibile la modifica con i principi costituzionali

  • decreto-legge n. 53 del 2019, convertito in legge n. 77 dell'8 agosto 2019

    estensione della durata massima del divieto fino a dieci anni

    La Corte ha ritenuto applicabile la modifica anche se il precedente provvedimento questorile risaliva a epoca anteriore alla modifica, perché quel precedente è un presupposto di fatto

  • art. 1 cod.pen. e art. 14 Preleggi

    Richiamate dal ricorrente in relazione al principio di legalità/irretroattività, ma la Corte ha ritenuto la questione infondata poiché l'antecedente è presupposto di fatto e la nuova disciplina regola la nuova misura emessa successivamente

  • art. 616 cod.proc.pen.

    Norma invocata per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso

  • Principi costituzionali citati

    art. 3, art. 13, art. 27 Cost.

    La Corte ha richiamato la giurisprudenza che ritiene compatibile la disciplina preventiva e sanzionatoria con tali articoli purché esista una ragionevole giustificazione e possibilità di attenuazione/riabilitazione (comma 8-bis)

Massime di principio

  • La prescrizione dell'obbligo di presentarsi presso le autorità di polizia ai sensi dell'art.6, comma 5, L.401/1989 è obbligatoria per il soggetto già destinatario di un precedente divieto e può essere disposta dal Questore; il giudice di convalida può motivare richiamando gli atti del Questore e del PM (convalida per relationem).
  • Le modifiche legislative che inaspriscono la durata della misura (es. d.l.53/2019) sono applicabili alla nuova misura anche se il precedente divieto cui esse si riferiscono è anteriore alle modifiche, poiché quest'ultimo costituisce un presupposto di fatto e non un parametro impeditivo di applicazione.
  • Le censure di illegittimità costituzionale del comma 5 sono difficilmente fondate quando sussistono meccanismi di attenuazione/riabilitazione (comma 8-bis) e quando la normativa si fonda su un ragionevole apprezzamento in tema di prevenzione della pericolosità negli stadi.
  • La presunzione di pericolosità è assoluta solo se l'evento che giustifica il nuovo divieto si verifica nel triennio successivo alla cessazione del precedente; oltre tale termine la presunzione diventa relativa e può essere confutata con prova contraria, ma l'onere probatorio ricade sul destinatario.
  • In casi analoghi la difesa dovrebbe: chiedere la motivazione puntuale sulla sussistenza degli elementi di pericolosità concreti; proporre prova contraria se il precedente è anteriore al triennio; valutare tempestivamente la domanda di cessazione della misura ai sensi del comma 8-bis dopo tre anni di condotta positiva.
  • Il giudizio sulla legittimità formale della convalida è stretto: se il giudice richiama e condivide il contenuto del provvedimento amministrativo e degli atti del PM la censura sulla motivazione rischia di risultare inammissibile o infondata.

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