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Sentenza

Sentenza n. 4257/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento del provvedimento di revoca del nulla osta all'ingresso sul territorio nazionale rilasciato in favore del ricorrente in data 02/05/2023 e del diniego dell'autorizzazione al rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura di Napoli in data 03/09/2025 e notificato in pari data.

Giustizia amministrativa202505736

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta all'ingresso e diniego della possibilità di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia il 25 luglio 2023 con visto per lavoro subordinato, deduceva che il datore di lavoro indicato nel nulla osta si era successivamente reso indisponibile ad assumerlo. Dopo avere presentato istanza di convocazione allo Sportello Unico per l'Immigrazione e avere proposto un precedente ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, veniva convocato e riceveva un preavviso di revoca. Impugnava quindi il provvedimento del 3 settembre 2025, deducendo difetto di istruttoria e di motivazione, violazione dell'art. 22 del d.lgs. 286/1998, violazione della circolare del Ministero dell'Interno n. 3836 del 2007, illogicità, violazione del principio del favor lavoratoris e lesione dell'affidamento. Sosteneva che la mancata assunzione fosse imputabile esclusivamente al datore di lavoro, che il ritardo della Prefettura nella convocazione non potesse ricadere sul lavoratore e che dovesse essergli rilasciato un permesso per attesa occupazione, anche alla luce di una proposta di assunzione proveniente da altro datore e della diversa prassi di alcune Prefetture. L'amministrazione sosteneva invece che il rapporto di lavoro non fosse mai stato instaurato, che il datore originario non avesse dimostrato il possesso dei requisiti né prodotto la documentazione necessaria e che mancassero i presupposti per il permesso per attesa occupazione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittima la revoca del nulla osta ai sensi dell'art. 42, comma 2, del d.l. 73/2022, poiché il datore di lavoro non si era presentato per formalizzare il contratto di soggiorno, non aveva trasmesso la documentazione prescritta, inclusa l'asseverazione, e il rapporto di lavoro non era mai stato instaurato. Tali circostanze non costituivano una mera carenza documentale postuma, ma evidenziavano l'inesistenza ab origine dei presupposti essenziali della procedura. Il permesso per attesa occupazione è stato ritenuto non concedibile, perché l'art. 22, comma 11, del d.lgs. 286/1998 presuppone il possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato e la successiva perdita di un rapporto lavorativo già costituito; non si applica alla mancata instaurazione originaria del rapporto. L'indisponibilità del datore di lavoro, pur causando una situazione di difficoltà per il lavoratore, non equivale alla perdita di un posto di lavoro né integra una causa di forza maggiore idonea a derogare alla disciplina legislativa. La circolare ministeriale del 2007 non può derogare alla legge e, comunque, è riferita a un diverso quadro normativo, superato dalle innovazioni del d.l. 73/2022. Anche il ritardo procedimentale della Prefettura, pur censurabile sul piano dell'efficienza, non determina l'illegittimità del provvedimento finale: il datore avrebbe potuto assumere il lavoratore anche senza convocazione e non sono stati forniti elementi idonei a superare l'accertata mancanza originaria dei presupposti. Spese compensate; il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato per il grado di merito.

Norme richiamate

  • art. 42, comma 2, d.l. 73/2022

    consegue la revoca del nulla osta e del visto di ingresso

    Consente il rilascio del nulla osta anche prima dell'immediata acquisizione di tutte le informazioni ostative, ma impone la revoca del nulla osta e del visto quando il successivo accertamento evidenzi la mancanza dei presupposti o elementi ostativi; nel caso concreto la mancata instaurazione del rapporto e il mancato perfezionamento del contratto di soggiorno legittimano la revoca.

  • art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998

    in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

    Il permesso per attesa occupazione presuppone un rapporto di lavoro subordinato già costituito e successivamente cessato, non la mancata instaurazione originaria del rapporto di lavoro.

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Sono richiamati per il precedente ricorso proposto dal ricorrente contro il silenzio dell'amministrazione sull'istanza di convocazione; non costituiscono il fondamento della decisione di merito qui adottata.

  • circolare Ministero dell'Interno n. 3836 del 20 agosto 2007

    Non può derogare alla disciplina legislativa primaria e, inoltre, non è decisiva perché emanata in un diverso contesto normativo e procedimentale rispetto alle innovazioni del d.l. 73/2022.

  • art. 130 d.P.R. 115/2002

    Richiamato per la riduzione del cinquanta per cento dei compensi liquidati al difensore per il patrocinio a spese dello Stato.

Massime di principio

  • Il permesso di soggiorno per attesa occupazione previsto dall'art. 22, comma 11, del d.lgs. 286/1998 presuppone che il lavoratore straniero sia già titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato e abbia perso un rapporto di lavoro previamente costituito; non è rilasciabile quando il rapporto di lavoro autorizzato non sia mai stato instaurato.
  • La mancata instaurazione del rapporto di lavoro, il mancato perfezionamento del contratto di soggiorno e l'omessa produzione della documentazione essenziale richiesta dalla procedura integrano l'inesistenza ab origine dei presupposti per il buon esito dell'ingresso per lavoro e legittimano la revoca del nulla osta ai sensi dell'art. 42, comma 2, del d.l. 73/2022.
  • L'indisponibilità del datore di lavoro successiva all'ingresso dello straniero, anche se non imputabile al lavoratore, non equivale alla perdita di un rapporto di lavoro già esistente e non consente, di per sé, il rilascio del permesso per attesa occupazione.
  • Una circolare amministrativa non può derogare alla disciplina legislativa primaria; il ritardo dell'amministrazione nella convocazione del lavoratore non comporta l'illegittimità della revoca quando non risultino superati i difetti originari della procedura e il datore avrebbe potuto procedere all'assunzione anche prima della convocazione.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini del procedimento e silenzio
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneLegittimo affidamentoAutotutela decisoria

Testo integrale

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