Cassazione Penale, Sentenza n. 07216/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 23/06/2025 con cui la Corte d'appello di Napoli aveva rigettato la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. e, in subordine, la restituzione in termine ex art. 175 c.p.p., relativa alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 10320/2023 che aveva condannato l'imputata a due anni di reclusione per il reato previsto dall'art. 372 c.p. La ricorrente deduceva: (i) mancata conoscenza del procedimento e della sentenza da parte del difensore e dell'imputata, perché il difensore aveva prodotto istanza di legittimo impedimento per concomitante impegno professionale; (ii) nullità/irregolarità della notifica del decreto che dispone il giudizio all'imputata per assenza di sottoscrizione in calce alla relata; (iii) carenza di motivazione sulla richiesta di restituzione in termine per proporre impugnazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi: (a) l'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore era tardiva (trasmessa alle 19:57 del giorno precedente all'udienza) e non indicava il momento in cui il difensore aveva avuto conoscenza dell'impedimento, sicché non era adempiuto l'obbligo di comunicazione tempestiva ex art. 420-ter, comma 5, c.p.p.; (b) la notifica del decreto alla imputata era stata regolarmente eseguita "a mani proprie" da ufficiale giudiziario, per cui la mancanza di sottoscrizione sulla relata è irrilevante; (c) perciò la richiesta di restituzione in termine è anch'essa infondata. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 629-bis cod. proc. pen.
Norma invocata per chiedere la rescissione del giudicato; il ricorso non ha dimostrato i presupposti procedurali necessari per la sua applicazione, per cui la richiesta è stata rigettata.
art. 175 cod. proc. pen.
Norma sulla restituzione nel termine per proporre impugnazione; la Corte ha ritenuto che, data la regolare notifica "a mani proprie", non sussistessero i presupposti per la restituzione.
art. 372 cod. pen.
Norma del codice penale che definisce il reato per il quale l'imputata è stata condannata; richiamata come titolo di responsabilità nella sentenza di primo grado.
art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen.
Stabilisce l'obbligo del difensore di comunicare tempestivamente il legittimo impedimento per concomitante impegno professionale; la tempestività si valuta rispetto al momento in cui il difensore ha avuto conoscenza dell'impedimento, e la mancata indicazione di tale momento rende l'istanza tardiva.
Giurisprudenza consolidata (Sez. 2, n. 47159 del 22/10/2019, Crecca; Sez. 5, n. 27174 del 22/04/2014, Sicolo)
Richiamata per confermare il principio secondo cui il difensore deve comunicare prontamente il legittimo impedimento e che la tempestività va valutata in relazione alla conoscenza dell'impedimento stesso.
Massime di principio
- La comunicazione del legittimo impedimento del difensore per concomitante impegno professionale deve essere effettuata tempestivamente non appena il difensore viene a conoscenza dell'impedimento; l'omessa indicazione del momento di conoscenza può determinare l'inammissibilità della richiesta di rinvio.
- La notifica eseguita "a mani proprie" dall'ufficiale giudiziario è idonea a fare sorgere la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato; la mancanza di sottoscrizione sulla relata non invalida la notifica se l'ufficiale giudiziario ha attestato la consegna.
- Per ottenere la restituzione in termine è necessario dimostrare un vizio nella regolarità della notifica o altra valida giustificazione dell'omesso esercizio dell'impugnazione; la regolare notifica personale esclude normalmente la restituzione.
- In sede di cassazione, motivi manifestamente infondati o tardivi possono determinare l'inammissibilità del ricorso e l'imposizione di condanne alle spese e sanzioni economiche.
- Chi intende eccepire irregolarità procedurali deve documentare tempestivamente e in modo specifico tempi e modalità in cui ha avuto conoscenza degli atti o degli impedimenti, per consentire la verifica della tempestività delle richieste.
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