Cassazione Civile, Ordinanza n. 27037/2021 del 06/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente aveva presentato due istanze per ottenere un credito d'imposta per investimenti in strutture site in aree svantaggiate; a seguito di PVC, l'Amministrazione aveva emesso un avviso di recupero per crediti ritenuti indebitamente utilizzati nei periodi d'imposta 2006 e 2007, oltre interessi. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso, confermando il recupero per una struttura e annullandolo per l'altra. In appello, la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio e accolto quello incidentale del fallimento, ritenendo inammissibile una censura come nuova e, nel merito, spettanti i crediti sulla base degli stati di avanzamento lavori; per una delle due strutture aveva inoltre valorizzato circostanze di forza maggiore e ritenuto legittimo l'anticipato utilizzo del credito, limitando il recupero agli interessi legali. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione o falsa applicazione dell'art. 8 l. n. 388/2000 e dell'art. 62 l. n. 289/2002, sostenendo che il credito d'imposta è fruibile solo quando gli investimenti siano effettivamente realizzati entro il 31 dicembre 2006 e che, in caso di appalto, la fruizione è commisurata agli stati di avanzamento lavori ma sempre nei limiti delle opere effettivamente realizzate entro il termine agevolativo. Ha anche censurato la sentenza d'appello per non avere correttamente individuato il momento rilevante di utilizzo del beneficio per entrambe le strutture.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia per la parte esaminata, ritenendo fondato il motivo di violazione di legge. Ha rilevato preliminarmente il giudicato interno sulla quota di credito relativa alla struttura di Cosenza che la CTR aveva dichiarato inammissibile come nuova, non essendo stata impugnata. Nel merito, ha affermato che il credito d'imposta per nuovi investimenti sorge solo con l'effettivo inizio dei lavori e, se l'investimento è realizzato solo in parte, può essere riconosciuto solo in relazione alle opere effettivamente eseguite entro il 31 dicembre 2006, sulla base degli stati di avanzamento lavori. Ha escluso che circostanze di forza maggiore possano giustificare l'anticipato utilizzo del credito con mero rimedio degli interessi legali. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Calabria in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, affinché accerti la quota di opere effettivamente realizzate entro il termine agevolativo per entrambi gli investimenti.
Norme richiamate
art. 8 l. 23 dicembre 2000, n. 388
commi 1, 1-bis, 1-ter, 5 e 7
Il credito d'imposta per nuovi investimenti spetta solo per investimenti effettivamente realizzati entro il termine di scadenza dell'agevolazione; il credito va determinato ex ante in relazione ai nuovi investimenti eseguiti per ciascun periodo d'imposta e, in caso di realizzazione parziale, è riconoscibile solo per le opere effettivamente eseguite entro il termine, con possibile rideterminazione ex post nei casi previsti dal comma 7.
art. 62 l. 27 dicembre 2002, n. 289
Richiamato insieme all'art. 8 l. n. 388/2000 come base normativa dell'avviso di recupero e della censura di legittimità.
art. 57, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È stata dichiarata la formazione del giudicato interno sulla parte della decisione d'appello che aveva ritenuto nuova e quindi inammissibile una specifica censura non impugnata.
art. 17 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
Il credito, una volta determinato secondo l'art. 8, è utilizzabile in compensazione ai sensi della disciplina generale della compensazione dei crediti tributari.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro formale del motivo di ricorso, formulato come violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Massime di principio
- Nel credito d'imposta per nuovi investimenti, il presupposto di spettanza è l'effettiva realizzazione dell'investimento entro il termine finale fissato dalla legge agevolativa; non è sufficiente la mera programmazione o l'avvio astratto dell'intervento.
- Quando l'investimento agevolato è realizzato mediante appalto e non è completato entro il termine di legge, il beneficio è riconoscibile solo in misura corrispondente alle opere effettivamente eseguite, desumibili dagli stati di avanzamento lavori.
- Il momento rilevante per la fruizione dell'agevolazione coincide con l'inizio effettivo dei lavori di costruzione e, per la parte di investimento non ancora realizzata, il credito non può essere liberamente anticipato, neppure se il ritardo dipende da cause non imputabili al contribuente.
- Le disposizioni antielusive specifiche sull'agevolazione operano sulla base dell'effettiva realizzazione e della successiva destinazione del bene, ma non consentono di sanare un utilizzo del credito oltre i limiti temporali e oggettivi previsti dalla norma.
- Se una statuizione della sentenza di merito non viene impugnata, su di essa si forma giudicato interno e la questione esce dal thema decidendum del giudizio di legittimità.
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