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Ordinanza

Ordinanza n. 418/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202601374

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti interdittivi antimafia e relativi atti presupposti, connessi o consequenziali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le imprese ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti interdittivi sotto plurimi profili procedimentali e sostanziali, nonché contestando la motivazione con cui la Prefettura ha escluso l'applicazione della misura meno gravosa della prevenzione collaborativa. In particolare, è stata censurata la considerazione degli elementi emersi nel procedimento, la rinnovata istruttoria svolta dopo l'annullamento di una precedente interdittiva disposto dal giudice d'appello siciliano e la valutazione dei rapporti tra il rappresentante dell'impresa e lo zio, condannato in primo grado per associazione mafiosa, estorsione e rapina aggravate. È stata inoltre contestata la permanenza del pericolo di infiltrazione e il rigetto della prevenzione collaborativa, nonostante lo stato di detenzione dello zio e la riforma, intervenuta nel 2017, di una precedente sentenza penale valorizzata nell'interdittiva del 2018.

La decisione

Il TAR, nella fase cautelare e con cognizione sommaria, ha respinto l'istanza cautelare. Ha ritenuto, anzitutto, che la Prefettura avesse svolto articolate considerazioni sulle deduzioni formulate dalle ricorrenti nel procedimento, precisando che non è necessaria una confutazione analitica di ogni argomento difensivo. Ha poi rilevato che la nuova istruttoria, successiva all'annullamento della precedente interdittiva, si era fondata su elementi nuovi, non presenti nel 2018, coincidenti in sostanza con gli esiti dell'operazione di polizia del 2022 e con la condanna in primo grado del congiunto per gravi reati mafiosi. Il giudice ha ritenuto non prima facie esclusi i rapporti qualificati e le cointeressenze economiche tra il destinatario e il familiare controindicato; né lo stato di detenzione di quest'ultimo è stato considerato, di per sé, idoneo a escludere il pericolo di infiltrazione. Quanto alla prevenzione collaborativa, il rigetto prefettizio è apparso sorretto da plurime considerazioni concorrenti: continuità temporale dell'istruttoria, stabilità dei legami familiari e territoriali, pregressa collaborazione lavorativa in imprese familiari, contaminazione del contesto imprenditoriale e attualità delle controindicazioni penali a carico di stretti congiunti cointeressati all'attività economica. Non è stata quindi ravvisata una manifesta illogicità nella scelta di non applicare la prevenzione collaborativa, il cui presupposto è una situazione di agevolazione occasionale. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 c.p.

    La disposizione è richiamata in relazione alla condanna del congiunto per estorsione e rapina aggravate.

  • art. 94-bis, comma 1, d.lgs. 159/2011

    La prevenzione collaborativa presuppone l'esistenza di una situazione di “agevolazione occasionale”.

    La misura meno gravosa della prevenzione collaborativa non è applicabile quando gli elementi istruttori evidenziano una situazione incompatibile con la mera agevolazione occasionale, alla luce della continuità dei rapporti, del contesto familiare e imprenditoriale e dell'attualità delle controindicazioni.

  • art. 55 c.p.a.

    È la base processuale dell'istanza cautelare incidentale esaminata dal TAR.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il giudice può ritenere sufficiente una motivazione amministrativa articolata sulle deduzioni procedimentali del privato, senza esigere la confutazione analitica di ogni singolo argomento difensivo.
  • La rinnovazione dell'istruttoria successiva all'annullamento di una precedente interdittiva antimafia è idonea a fondare un nuovo provvedimento quando si basi su elementi nuovi, sopravvenuti o comunque non presenti nella precedente istruttoria, anche se collegati agli elementi già valutati.
  • Nei procedimenti interdittivi antimafia, i rapporti familiari qualificati e le cointeressenze economiche con un soggetto controindicato possono assumere rilievo anche se quest'ultimo si trova in stato di detenzione, poiché la detenzione non esclude di per sé il pericolo di infiltrazione.
  • Il rigetto della prevenzione collaborativa è non manifestamente illogico quando l'amministrazione lo fondi su una pluralità concorrente di elementi, tra cui la continuità temporale dei rapporti, la stabilità dei legami familiari e territoriali, la collaborazione lavorativa in imprese familiari, la contaminazione del contesto imprenditoriale e l'attualità delle controindicazioni penali.
  • La prevenzione collaborativa richiede una situazione di agevolazione occasionale; pertanto, non costituisce misura obbligatoria quando l'istruttoria evidenzi legami stabili o un quadro complessivo incompatibile con l'occasionalità dell'agevolazione.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaTutela cautelareDecisione e riti speciali
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazione
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

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