Cassazione Civile, Sentenza n. 9063/2021 del 01/04/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le società impugnano il recupero IVA disposto dall'Agenzia sulle spese sostenute per l'acquisto di gettoni d'oro destinati a essere assegnati come premi in programmi televisivi (giochi-spettacolo). Sostenevano che si trattava di giochi-spettacolo non riconducibili alle "manifestazioni a premio" soggette al divieto di detrazione dell'art. 19 d.P.R. n. 633/72 e che, comunque, il d.P.R. n. 430/01 (regolamento) escluderebbe l'applicazione del divieto; deducevano inoltre che, trattandosi di oro da investimento, operasse l'esenzione di cui all'art. 10, comma 1, n. 11, e che il meccanismo di commissione/addebito dei costi alla committente non avrebbe impedito la detrazione. Infine chiedevano valutazioni sulle sanzioni e sulla possibile applicazione della disciplina più favorevole successiva (d.lgs. n. 158/2015).
La decisione
La Corte ha respinto i ricorsi principali, confermando che l'acquisto dei gettoni d'oro destinati a premi non ha dato diritto alla detrazione IVA dalle società produttrici dei programmi. La Corte ha ritenuto irrilevanti le argomentazioni basate sul d.P.R. n. 430/01 e sulla qualifica del programma come "gioco-spettacolo", e ha richiamato che i gettoni erano oro da investimento e che l'operazione non consentiva la detrazione a carico della producer. Ha inoltre rigettato la tesi di incertezza normativa ai fini delle sanzioni, ma ha cassato la sentenza impugnata limitatamente all'esame dell'applicazione della disciplina sanzionatoria più favorevole (d.lgs. n. 158/2015) e rinviato alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione per riesaminare le sanzioni e le spese processuali. Il ricorso incidentale dell'Agenzia è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 19, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
In nessun caso è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni o servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni a premio
Il divieto di detrazione si applica agli acquisti di beni destinati a premi nelle manifestazioni a premio; impedisce la detrazione dell'IVA sugli acquisti utilizzati per tali premi e bilancia il precedente regime che prevedeva tasse di licenza/lotteria
art. 5, Legge 18 febbraio 1999, n. 28 (interpretazione autentica)
le parole "beni o servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni a premio" devono intendersi riferite esclusivamente ai premi messi in palio dai soggetti promotori in occasione della manifestazioni medesime
Limita l'ambito di applicazione del divieto di detrazione ai premi messi in palio dai soggetti promotori, circoscrivendo l'operatività dell'art. 19
d.P.R. 8 novembre 2001, n. 430
art. 6, comma 1, lett. b) e art. 5 (disciplinano aspetti amministrativi e la nozione di promotore, nonché alcune ipotesi escluse)
Il regolamento definisce profili amministrativi e talune esclusioni oggettive/soggettive, ma non modifica la disciplina fiscale sostanziale: non puo' prevalere sull'obbligo fiscale di indetraibilità sancito dall'art. 19
art. 10, comma 1, n. 11, d.P.R. n. 633/72
le cessioni che concernono l'oro da investimento sono esenti da imposta
Stabilisce l'esenzione IVA per le cessioni di oro da investimento; tuttavia l'esenzione implica in generale assenza di IVA a monte e a valle e, quindi, in assenza di opzione o soggettività specifica, non è compatibile con un diritto generalizzato alla detrazione
art. 19, comma 8, Legge 27 dicembre 1997, n. 449
Per le modalità di prelievo fiscale relativo a premi consistenti in beni e servizi non imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, si applica una imposta sostitutiva del 20 per cento
Prevede un regime alternativo (imposta sostitutiva) per i premi non imponibili a IVA, a tutela dell'equilibrio fiscale dopo l'abrogazione delle tasse di licenza/lotteria
d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158
disciplina di mitigazione delle sanzioni per determinate violazioni tributarie (più favorevole)
Può trovare applicazione nel processo in corso se più favorevole; il giudice del merito deve rivalutare la misura della sanzione nella specifica fattispecie
Direttiva IVA (considerando 53 e 54)
Le cessioni di oro da investimento sono per natura analoghe ad altri investimenti finanziari che sono esenti dall'imposta. È opportuno includere nella definizione di oro da investimento le monete d'oro il cui valore rispecchi essenzialmente la quotazione dell'oro che esse contengono
La disciplina comunitaria riconosce che l'oro da investimento merita un trattamento di esenzione e fornisce i criteri per identificarlo; tale qualificazione incide sul regime IVA applicabile agli acquisti e alle cessioni
Massime di principio
- Verificare sempre la natura del bene: se si tratta di "oro da investimento" opera il regime di esenzione IVA che di norma impedisce la detrazione dell'imposta a monte, salvo particolari opzioni o soggettività del fornitore.
- Se i beni acquistati sono destinati a premi in "manifestazioni a premio" (come disciplinate dall'art. 19 d.P.R. n. 633/72 e dalle norme correlate), l'IVA sugli acquisti è indetraibile per il soggetto che organizza/promuove la manifestazione.
- Le norme regolamentari (es. d.P.R. n. 430/01) che definiscono aspetti amministrativi o qualificazioni soggettive/oggettive non possono eludere o modificare i vincoli sostanziali previsti dalla normativa fiscale primaria sull'IVA.
- L'utilizzo della fattispecie della commissione/addebito dei costi alla committente non è sufficiente, di per sé, a trasformare l'acquisto in una cessione imponibile ai fini IVA: occorre il trasferimento della proprietà e i requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.
- Quando l'acquisto è esente o non soggetto a IVA, non sussiste automaticamente il diritto di detrarre l'imposta sostenuta a monte; occorre analizzare la catena soggettiva e le eventuali opzioni per l'applicazione dell'IVA da parte dei soggetti coinvolti.
- In materia sanzionatoria, se esistono disposizioni successive più favorevoli (es. d.lgs. n. 158/2015), possono trovare applicazione nel processo in corso, ma spetta al giudice del merito rivalutare la misura della sanzione caso per caso.
- In dubbi interpretativi rilevanti e non pacifici, il contribuente deve documentare specificamente l'esistenza di un'"incertezza normativa oggettiva" per poter ottenere eventuali benefici sanzionatori; la mera novità o complessità normativa non è sufficiente senza adeguata allegazione.
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