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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40957/2021 del 21/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Nel corso di una verifica fiscale svolta sui periodi d'imposta 2011-2015 nei confronti di cooperative facenti parte di un consorzio, l'Ufficio notificava un avviso di accertamento per l'anno 2011, contestando che, nella determinazione della retribuzione dei soci lavoratori delle cooperative subappaltatrici, fossero state indicate indennità di trasferta e di mensa di importo superiore al dovuto, così da occultare emolumenti reddituali e ridurre la base imponibile contributiva. L'Amministrazione riteneva inoltre che la società consortile fosse corresponsabile, insieme alle cooperative, per omesse ritenute sugli stipendi dei lavoratori. La CTR aveva annullato l'atto ritenendo insussistenti le ragioni di urgenza addotte per l'emissione ante tempus dell'avviso, perché la reiterazione delle violazioni non sarebbe stata penalmente rilevante e perché la comunicazione di reato era già stata trasmessa. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso l'urgenza senza verificare se, alla luce delle circostanze dedotte, la condotta fosse astrattamente configurabile come reato e se vi fosse un pericolo di perdita del credito fiscale correlato alla reiterazione di violazioni tributarie.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che, in tema di verifiche fiscali, la violazione del termine dilatorio di sessanta giorni comporta l'illegittimità dell'avviso emesso prima del termine salvo che l'Ufficio provi la concreta sussistenza di specifiche ragioni di urgenza. Ha ritenuto che tali ragioni possono anche consistere nella commissione di reiterate violazioni tributarie aventi rilevanza penale o nella partecipazione a una frode fiscale, purché la circostanza sia specificamente riferita al contribuente e al rapporto controverso e sia tale da giustificare l'anticipazione dell'atto per evitare la perdita del credito erariale o la reiterazione della condotta. Nel caso concreto, la CTR aveva compiuto un'indagine in concreto sulla effettiva sussistenza del reato, anziché verificare correttamente se le circostanze allegata dall'Ufficio fossero astrattamente idonee a integrare una ragione d'urgenza e se vi fosse un pericolo di perdita del credito fiscale. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, L. 212/2000

    termine dilatorio di sessanta giorni

    l'inosservanza del termine di 60 giorni per l'emissione dell'avviso di accertamento dopo la consegna del PVC rende di regola illegittimo l'atto, salvo specifiche ragioni di urgenza; l'onere di provare l'urgenza grava sull'Ufficio.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione all'onere probatorio in ordine alla sussistenza delle ragioni di urgenza che consentono l'emissione anticipata dell'avviso.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 10-bis d.lgs. 74/2000

    richiamato solo come parametro per valutare il superamento dei limiti di punibilità connessi all'omesso versamento di ritenute.

Massime di principio

  • Nel procedimento di accertamento tributario seguito da accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente, l'avviso emesso prima del decorso di sessanta giorni dal rilascio del PVC è illegittimo, salvo che l'Amministrazione provi specifiche e concrete ragioni di urgenza esistenti al momento dell'emissione.
  • Le ragioni di urgenza non devono necessariamente coincidere con l'indicazione formale nell'atto, ma con la loro effettiva esistenza; incombe sull'Ufficio dimostrare i fatti che le integrano.
  • Tra le circostanze idonee a integrare l'urgenza possono rientrare la partecipazione del contribuente a una frode fiscale o la commissione di reiterate violazioni tributarie penalmente rilevanti, purché la valutazione sia riferita al caso concreto e al rischio di perdita del credito erariale.
  • Il giudice di merito non deve accertare in modo pieno e definitivo la sussistenza del reato, ma verificare se i fatti allegati dall'Ufficio siano astrattamente idonei a giustificare l'anticipazione dell'atto impositivo e se sussista un pericolo attuale per la riscossione.
  • La mera prossimità della scadenza del termine di decadenza dell'azione accertativa non costituisce, di per sé, ragione di urgenza legittimante l'emissione anticipata dell'avviso.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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