Sentenza n. 13440/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione cautelare: - della Determinazione Dirigenziale n. P1815 del 16.4.2026 di Città Metropolitana di Roma Capitale, con cui è stata disposta la proroga della “Convenzione per l’affidamento dei servizi di pulizia e sanificazione nonché del servizio di disinfestazione e derattizzazione per gli immobili e relative aree esterne afferenti ai Comuni e alle Province della Regione Lazio, nonché alle Società Partecipate” (Lotto 1 - CIG 9529369C0F; Lotto 2 - CIG 95293761D9; Lotto 3 - CIG 9529388BBD; Lotto 4 - CIG 9529409D11; Lotto 5 - CIG 9529427BEC); - di ogni eventuale atto istruttorio presupposto all’adozione del provvedimento di proroga, non conosciuto dalla ricorrente; - ove occorrer possa, del Disciplinare e del Capitolato descrittivo, laddove interpretati nel senso di ammettere che la proroga sia disposta anche in difformità dei limiti prescritti; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, nonché per la declaratoria di inefficacia delle adesioni intervenute nel periodo di proroga, se stipulate, e per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di indire una nuova procedura di gara.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dirigenziale di proroga per ulteriori 24 mesi della convenzione per servizi di pulizia, sanificazione, disinfestazione e derattizzazione, con domande accessorie di inefficacia delle adesioni e di accertamento dell’obbligo di indire una nuova gara
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato la determinazione con cui la Città Metropolitana di Roma Capitale ha esercitato l’opzione di proroga della convenzione relativa a cinque lotti territoriali. Ha dedotto la violazione dell’art. 106 del d.lgs. 50/2016, dell’art. 1-bis del disciplinare, degli artt. 30 e 63 del d.lgs. 50/2016, dei principi di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, nonché eccesso di potere, difetto di istruttoria e motivazione e violazione dei principi di buon andamento e degli artt. 41 e 97 Cost. Secondo la ricorrente, la proroga avrebbe costituito un affidamento diretto mascherato, perché adottata oltre il termine di tre mesi prima della scadenza annuale delle convenzioni e congiuntamente per due annualità, mentre il disciplinare prevedeva l’esercizio disgiunto dell’opzione per il secondo e il terzo anno. I soggetti intimati hanno eccepito il difetto di giurisdizione, di legittimazione e di interesse a ricorrere.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha riconosciuto la propria giurisdizione esclusiva ex art. 133, comma 1, lett. e), n. 1, c.p.a., rilevando che la ricorrente non agiva per la corretta esecuzione di un contratto in qualità di parte, ma contestava, da soggetto terzo, la legittimità dell’affidamento ritenuto sostanzialmente diretto e privo di una valida procedura selettiva. Il Collegio ha ritenuto che la proroga rispettasse le due condizioni previste dall’art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016: era stata disposta mentre il contratto era ancora vigente ed era stata prevista a monte negli atti di gara come opzione della stazione appaltante. Quanto al termine di tre mesi, il TAR ha escluso che fosse perentorio, poiché il disciplinare non lo qualificava espressamente come tale né collegava al suo superamento decadenze o preclusioni; inoltre, il termine era previsto nell’interesse dell’appaltatore, che poteva accettare la prosecuzione del rapporto. Quanto alla previsione di esercizio disgiunto della proroga, il Collegio ha ritenuto che essa non imponesse necessariamente l’adozione della seconda proroga a distanza di un anno dalla prima e non impedisse alla stazione appaltante di accorpare formalmente, in un’unica determinazione, le due annualità, anche per assicurare tempestivamente la continuità del servizio e informare i fornitori. Le domande di inefficacia delle adesioni e di accertamento dell’obbligo di indire una nuova gara sono state respinte in conseguenza della legittimità della proroga. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore delle parti costituite, con liquidazione di euro 3.000,00 oltre accessori per ciascun centro di imputazione indicato in dispositivo.
Norme richiamate
art. 106, comma 11, d.lgs. 50/2016
La proroga è intervenuta a contratto vigente; la proroga è stata ritualmente prevista a monte negli atti di gara, in termini di opzione a beneficio della parte committente.
La proroga contrattuale è legittima quando sia esercitata durante la vigenza del contratto e sia stata prevista negli atti di gara; non è consentito prorogare un contratto già scaduto.
art. 1-bis, comma 1, del disciplinare di gara
tre mesi prima della scadenza della Convenzione; per i successivi due anni da esercitarsi disgiuntamente per il secondo e per il terzo anno
Il termine di tre mesi non è perentorio in assenza di espressa qualificazione o di specifiche conseguenze decadenziali. La previsione dell’esercizio disgiunto non impedisce l’adozione di un’unico atto formale per le due annualità di proroga.
art. 133, comma 1, lett. e), n. 1, c.p.a.
Sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo quando un soggetto terzo contesti la legittimità di una proroga quale affidamento diretto o aggiudicazione priva di idonea procedura selettiva.
art. 1441 c.c.
Le clausole previste nell’interesse esclusivo delle parti contrattuali possono essere fatte valere, in linea generale, dalle parti cui l’interesse si riferisce.
artt. 1184-1185 c.c.
La natura del termine quale termine previsto nell’interesse di una parte esclude, in assenza di diversa previsione, che esso debba essere necessariamente considerato perentorio e consente alla parte beneficiaria di non avvalersene.
artt. 59, comma 1, e 60, comma 1, d.lgs. 50/2016
Richiamati quali disposizioni in base alle quali era stata originariamente indetta la procedura aperta per l’affidamento dei servizi.
Massime di principio
- La proroga di un contratto pubblico è legittima, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016, quando sia disposta durante la vigenza del contratto e sia stata prevista a monte negli atti di gara come opzione della stazione appaltante; non è invece possibile prorogare un contratto già scaduto.
- Il termine previsto dalla lex specialis per comunicare l’esercizio dell’opzione di proroga non è perentorio se la disciplina di gara non lo qualifica espressamente come tale e non collega al suo superamento effetti di decadenza o preclusione.
- Quando il termine per l’esercizio della proroga è previsto nell’interesse dell’appaltatore, la sua inosservanza non determina necessariamente l’illegittimità della proroga, potendo la parte beneficiaria accettare la prosecuzione del rapporto.
- La previsione secondo cui le annualità di proroga devono essere esercitate disgiuntamente non impedisce, in assenza di un obbligo espresso di differimento temporale, che la stazione appaltante formalizzi con un unico atto la proroga relativa a più annualità successive.
- Il terzo che contesti una proroga contrattuale non in qualità di contraente, ma sostenendo che essa costituisca un affidamento diretto privo di procedura selettiva, propone una controversia relativa alla legittimità dell’affidamento e rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. e), n. 1, c.p.a.
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