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Sentenza

Sentenza n. 678/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per l’ottemperanza del decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 7 febbraio 2017 e del relativo parere del Consiglio di Stato, Sez. I, n. 1900/2016 del 12 luglio 2016, numero affare 00690/2016.

Giustizia amministrativa202505697

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del d.P.R. n. 196 del 7 febbraio 2017 e del relativo parere del Consiglio di Stato, nonché mancata corresponsione delle somme riconosciute con decreto commissariale dell’11 marzo 2015

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni intimate)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza del d.P.R. n. 196 del 7 febbraio 2017, adottato in accoglimento di un ricorso straordinario contro il decreto commissariale del 19 novembre 2015, ritenendo che l’annullamento di quest’ultimo avesse fatto rivivere il precedente decreto dell’11 marzo 2015, con il quale erano state riconosciute elargizioni di € 52.796,88 e € 32.773,00 per l’aggravamento del danno da lesioni personali. Hanno quindi domandato l’adozione di provvedimenti sostitutivi diretti a ottenere il pagamento delle somme e l’applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Le amministrazioni hanno opposto che il decreto presidenziale aveva disposto soltanto l’annullamento per difetto di motivazione del decreto del 19 novembre 2015, con salvezza degli ulteriori provvedimenti, imponendo la riedizione dell’istruttoria senza cristallizzare il diritto alle elargizioni. Hanno inoltre documentato l’adozione, in esecuzione del giudicato, del nuovo decreto commissariale del 28 dicembre 2017, di non accoglimento delle richieste, nonché l’avvenuta corresponsione integrale dell’importo spettante al primo ricorrente e parziale alla seconda, per effetto della compensazione di un debito derivante da precedente revoca parziale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso di ottemperanza. Il d.P.R. n. 196 del 7 febbraio 2017 aveva annullato il decreto commissariale del 19 novembre 2015 esclusivamente per difetto di motivazione, poiché l’Amministrazione non si era pronunciata sulle richieste relative al danno emergente e al danno non patrimoniale da lesioni personali; il giudicato aveva quindi imposto un obbligo meramente rinnovatorio e non aveva riconosciuto in via definitiva il diritto alle elargizioni. L’Amministrazione aveva riaperto l’istruttoria e adottato il decreto del 28 dicembre 2017, motivando il non accoglimento delle richieste. Le contestazioni contro le ragioni sostanziali del nuovo diniego avrebbero dovuto essere proposte mediante autonoma impugnazione del provvedimento, notificato il 14 febbraio 2018, e non potevano essere introdotte con una memoria di replica nel giudizio di ottemperanza. Inoltre, la documentazione prodotta dimostrava l’esecuzione del decreto concessivo dell’11 marzo 2015: pagamento integrale in favore del primo ricorrente e pagamento parziale in favore della seconda, con compensazione di € 5.519,12. Le contestazioni relative a precedenti decreti concessivi e alla compensazione avrebbero dovuto essere fatte valere con tempestiva impugnazione degli atti pertinenti e risultavano comunque assertive e prive di adeguato supporto documentale. Non sussistendo una condotta inottemperante, non potevano essere esercitati poteri sostitutivi né applicata la penalità di mora. I ricorrenti sono stati condannati alle spese, liquidate in complessivi € 3.000,00 oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La penalità di mora è stata richiesta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza e i poteri sostitutivi, ordinatori e sanzionatori del giudice presuppongono l’inottemperanza a un obbligo effettivamente derivante dal titolo esecutivo.

  • artt. 1, 3 e 7 l. n. 44/1999

    Elargizione richiesta dalle vittime di richieste estorsive.

    Le disposizioni costituiscono la base normativa della richiesta di elargizione, ma il giudicato esaminato non ha cristallizzato il diritto dei ricorrenti alla percezione del beneficio.

  • art. 14 l. n. 108/1996

    Richiesta subordinata di concessione di un mutuo senza interessi.

    La richiesta di mutuo è stata oggetto della rinnovata valutazione amministrativa, conclusasi con il diniego, autonomamente impugnabile.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Ha costituito la base, insieme agli artt. 5 e 6 del regolamento UE 2016/679, per disporre l’oscuramento delle generalità dei ricorrenti.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando un giudicato annulla un provvedimento amministrativo per difetto di motivazione e dispone la salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, esso impone di regola un obbligo meramente rinnovatorio e non cristallizza il diritto sostanziale del privato al bene della vita richiesto.
  • Nel giudizio di ottemperanza non possono essere introdotte, mediante memorie difensive, contestazioni sostanziali contro il nuovo provvedimento adottato dall’Amministrazione in riedizione del potere; tali contestazioni devono essere proposte con autonoma e tempestiva impugnazione dell’atto.
  • L’ottemperanza presuppone una condotta omissiva o elusiva rispetto a un obbligo concretamente imposto dal titolo esecutivo. Se l’Amministrazione ha riaperto l’istruttoria e adottato un nuovo provvedimento conforme all’obbligo di riedizione, non sussistono i presupposti per l’esercizio dei poteri sostitutivi o per l’applicazione della penalità di mora.
  • Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto il pagamento di somme, la documentazione relativa ai bonifici e ai rapporti di avvenuta esecuzione è idonea a dimostrare l’adempimento dell’obbligazione, salvo specifica e documentata contestazione dell’interessato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaRevoca e recupero dei contributi
RamiProcesso amministrativoContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereDifetto di motivazioneOnere della prova e principio dispositivo

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