Cassazione Penale, Ordinanza n. 32117/2025 del 26/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte di appello è quindi rimasta ferma, sia quanto all'affermazione di responsabilità sia quanto al trattamento sanzionatorio, nei limiti in cui era stata censurata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo, con il primo motivo, vizi della motivazione e violazione di legge in punto di trattamento sanzionatorio, sostenendo che vi fosse spazio per una riduzione della pena; la Corte di cassazione ha però rilevato che tale censura era generica, non confrontata con l'intera motivazione della decisione impugnata e manifestamente infondata, evidenziando inoltre che il passaggio della motivazione richiamato dal ricorrente era un mero refuso. Con il secondo motivo il ricorrente ha contestato la propria affermazione di responsabilità, con particolare riferimento all'identificazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte ha ritenuto anche tale doglianza inammissibile perché meramente reiterativa delle censure già svolte in appello, priva di confronto con la motivazione della sentenza e volta in sostanza a sollecitare una rivalutazione del merito; ha quindi valorizzato la motivazione della Corte territoriale, che aveva dato conto in modo logico e adeguato dell'attendibilità e della portata delle dichiarazioni della testimone indicata in sentenza.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga censure già formulate nei precedenti gradi di giudizio senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata, traducendosi in una richiesta di nuova valutazione del merito.
- La deduzione di un vizio motivazionale non può limitarsi a contestare in modo astratto o generico la decisione di merito: occorre confrontarsi con le argomentazioni decisive poste a fondamento della sentenza impugnata.
- Il giudice di legittimità non può essere sollecitato a sostituire la propria valutazione del fatto a quella compiuta dal giudice di merito quando quest'ultimo abbia motivato in modo logico e non manifestamente illogico sulla responsabilità e sull'attendibilità della prova dichiarativa.
- Un evidente refuso materiale nella motivazione non determina di per sé l'accoglimento del ricorso quando dal complessivo contenuto della decisione risulti chiaramente la reale statuizione del giudice di merito.
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