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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35828/2023 del 28/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati di danneggiamento aggravato e detenzione di manufatto esplosivo, commessi in concorso la notte tra il 15 e il 16 settembre 2022 davanti a una pizzeria. Il ricorrente deduceva carenza e manifesta illogicità della motivazione: sosteneva che le riprese video non lo ritraggono al luogo dello scoppio ma solo il Fileccia; che i fotogrammi sono sfocati e non consentono l'identificazione né l'accertamento che il contenitore consegnato fosse lo stesso usato per l'ordigno; che il Tribunale contraddiceva sé stesso ammettendo in parte la scarsa leggibilità delle immagini e poi ritenendo l'identificazione certa tramite il riconoscimento degli operatori di polizia; che non era stato spiegato il contributo causale del Perez né individuato un movente e che andava valutata la derubricazione nella contravvenzione di cui all'art. 678 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito motivazione adeguata e non illogica, avendo valutato gli indizi singolarmente e nel loro complesso e avendo risposto specificamente alle contestazioni difensive. La Corte ha confermato che, in fase cautelare, l'identificazione può fondarsi anche sul riconoscimento da parte degli inquirenti quando vi sia pregressa conoscenza dell'indagato; che la continuità spazio-temporale tra la consegna del contenitore e lo scoppio (circa 400 metri) e le riprese disponibili giustificano la gravità degli indizi; e che il giudizio cautelare mira a una prognosi di elevata probabilità di responsabilità, non alla certezza processuale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen.

    Il ricorso invoca vizi di motivazione ai sensi di tale disposizione; la Corte ricorda però che la verifica in cassazione sui provvedimenti cautelari è limitata all'adeguatezza della motivazione e non consente una rivalutazione globale degli elementi di fatto

  • art. 678 cod. pen.

    richiesta di derubricazione del reato nella contravvenzione di cui all'art. 678 cod.pen.

    La Corte accoglie la valutazione del giudice di merito che, sulla base della relazione degli artificieri, ha escluso che si trattasse di un mero 'bomba carta' dal modesto potenziale offensivo, giustificando così la qualificazione più grave del reato

  • Sentenza Sezioni Unite n. 11 del 23/02/2000 (Audino)

    «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare... se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione... rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto»

    Principio richiamato per delimitare il perimetro del sindacato di legittimità: la Corte di Cassazione verifica l'adeguatezza e la coerenza della motivazione, non riesamina i fatti ex novo

  • Giurisprudenza di merito richiamata (es. Sez. 2 n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli)

    Conferma il principio che in materia di misure cautelari la revisione in cassazione è limitata alla verifica della congruità della motivazione e del rispetto dei canoni logici e giuridici nell'apprezzamento delle risultanze probatorie

  • Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n. 186

    Richiamata in relazione all'obbligo di valutare la richiesta di condanna al versamento in favore della Cassa delle ammende per ricorsi manifestamente infondati, salvo elementi che escludano colpa nella determinazione dell'inammissibilità

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari la Corte di Cassazione è limitata a verificare l'adeguatezza e la logica della motivazione del giudice di merito; non può sostituirsi a quest'ultimo in una rivalutazione complessiva delle risultanze probatorie
  • In fase cautelare l'identificazione dell'indagato può essere ritenuta valida anche se fondata sul riconoscimento operato dagli inquirenti, specialmente se supportata da conoscenza pregresse e da elementi video anche parzialmente leggibili
  • Immagini video sfocate o parziali possono comunque concorrere a formare la gravità indiziaria se valutate congiuntamente ad altri elementi (continuità spazio-temporale, movimenti riconducibili, risultanze tecniche degli artificieri)
  • La fase cautelare richiede una prognosi di elevata probabilità di colpevolezza e non la certezza processuale; l'assenza di un movente non è necessariamente decisiva per escludere la misura cautelare
  • Le obiezioni difensive devono essere esaminate e replicate dal giudice di merito; se il giudice risponde specificamente e logicamente alle doglianze, la Cassazione difficilmente accoglierà il ricorso
  • Ricorsi per cassazione manifestamente infondati possono comportare condanne alle spese e il versamento di somme alla Cassa delle ammende

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