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Sentenza

Sentenza n. 588/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento del decreto dirigenziale della Regione Calabria n. 14118 del 21.12.2020 di approvazione della graduatoria definitiva di cui all'avviso pubblico per il sostegno dei progetti di valorizzazione dei Borghi della Calabria - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2000/2006, nonché dell'allegato 3 recante valutazione delle istanze di riesame, ivi inclusi i verbali della commissione giudicatrice.

Giustizia amministrativa202100466

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto dirigenziale regionale di approvazione della graduatoria definitiva relativa all'avviso per il sostegno dei progetti di valorizzazione dei Borghi della Calabria, nella parte in cui il progetto comunale è stato dichiarato ammesso ma non agevolabile per carenza di risorse, nonché gli atti della commissione e la valutazione dell'istanza di riesame

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha contestato la graduatoria definitiva e gli atti della commissione deducendo la violazione degli artt. 3, 11 e 12 della l. n. 241/1990, dell'art. 26 del d.lgs. n. 33/2013 e l'eccesso di potere. In primo luogo ha sostenuto che i criteri di valutazione fossero stati determinati dal medesimo soggetto che aveva redatto l'avviso, anziché dall'organo politico e mediante un apposito regolamento. In secondo luogo ha lamentato la violazione del verbale di intesa sottoscritto con la Regione, che avrebbe preordinato il riconoscimento di un finanziamento di euro 300.000. Infine ha contestato l'idoneità del solo punteggio numerico a motivare la valutazione del progetto e ha censurato i punteggi attribuiti agli altri Comuni, ritenendo il proprio progetto maggiormente coerente con le finalità dell'avviso e sostenendo che alcuni progetti concorrenti fossero privi dei requisiti o dei riconoscimenti richiesti. La Regione ha eccepito l'irricevibilità e l'inammissibilità del ricorso e ne ha chiesto il rigetto; il TAR ha ritenuto di poter prescindere dalle eccezioni processuali, decidendo la controversia nel merito.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. La censura relativa alla determinazione dei criteri è stata ritenuta inammissibile nella parte in cui contestava direttamente l'avviso pubblico, perché quest'ultimo non era stato impugnato; inoltre, l'avviso, in attuazione dell'art. 12 della l. n. 241/1990, individuava già criteri, indicatori e punteggi massimi in modo puntuale. Non risultavano neppure dedotte deviazioni della commissione dai criteri fissati. Il TAR ha inoltre escluso l'illegittimità derivante dal mancato rispetto del verbale di intesa: la graduatoria definitiva costituisce l'esito della procedura selettiva e un'intesa preliminare non può vincolare anticipatamente la commissione né comprimere la valutazione discrezionale, in contrasto con la lex specialis e con l'imparzialità. L'intesa non era qualificabile neppure come accordo ex artt. 11 o 15 della l. n. 241/1990 idoneo a imporre l'erogazione del finanziamento, che poteva essere riconosciuto solo all'esito della selezione. È stata poi ritenuta sufficiente la motivazione mediante punteggio numerico, poiché il bando prevedeva criteri e sub-criteri chiari, analitici e articolati, con punteggi massimi tali da rendere comprensibile l'iter valutativo. Le contestazioni sui punteggi attribuiti agli altri Comuni sono state giudicate un'inammissibile invasione del merito tecnico-discrezionale della commissione, non emergendo ictu oculi profili di irragionevolezza o illogicità. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    La disposizione è richiamata tra le norme di cui il ricorrente ha dedotto la violazione; la sentenza non sviluppa uno specifico esame autonomo del relativo profilo.

  • art. 11 l. 241/1990

    Il richiamo è ritenuto non conferente, poiché la controversia riguarda un'intesa tra amministrazioni e, comunque, l'intesa non poteva vincolare l'esito della procedura selettiva né imporre il finanziamento prima della graduatoria.

  • art. 12 l. 241/1990

    L'avviso pubblico deve predeterminare criteri, modalità e parametri per l'attribuzione dei contributi; nella fattispecie tali elementi erano contenuti nella lex specialis, con criteri, indicatori e punteggi massimi.

  • art. 15 l. 241/1990

    L'intesa tra Regione e Comune non è stata qualificata come accordo tra pubbliche amministrazioni preordinato all'erogazione del finanziamento, perché questo poteva essere concesso solo all'esito della procedura selettiva.

  • art. 26 d.lgs. 33/2013

    La norma è richiamata tra quelle asseritamente violate, senza una specifica statuizione autonoma nella motivazione.

Massime di principio

  • Nelle procedure selettive per l'erogazione di contributi pubblici, la contestazione dei criteri di valutazione contenuti nella lex specialis deve essere rivolta tempestivamente contro l'avviso; se l'avviso non è impugnato, non è ammissibile contestarne successivamente i criteri attraverso l'impugnazione della graduatoria, salvo che siano dedotte specifiche deviazioni nell'applicazione degli stessi criteri.
  • Quando la lex specialis predetermina in modo chiaro, analitico e articolato criteri, sub-criteri, indicatori e punteggi massimi, il punteggio numerico attribuito dalla commissione è sufficiente a motivare il giudizio valutativo, perché consente di ricostruire e delimitare l'iter logico della valutazione.
  • Un'intesa preliminare tra un'amministrazione regionale e un ente locale non può attribuire direttamente il diritto al finanziamento né vincolare anticipatamente la commissione, quando il contributo deve essere assegnato all'esito di una procedura selettiva disciplinata dalla legge e dalla lex specialis.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali di una commissione non può trasformarsi in una nuova valutazione del merito; sono censurabili soltanto le evidenze esterne di manifesta irragionevolezza, illogicità, travisamento o arbitrarietà, non ravvisabili mediante un esame ab externo nella fattispecie.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieAccordi e attività consensuale
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneConcorrenza ed evidenza pubblicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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