Cassazione Penale, Sentenza n. 3219/2024 del 26/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma del sequestro probatorio (31/03/2023) relativo a: a) due giubbotti sequestrati presso il punto vendita dell'indagata Zhu Suruo riprodurrebbero parzialmente un marchio registrato Fendi; b) 4.200 giacche estive rinvenute nel magazzino della Leancee Gruppo s.r.l.s. Le censure principali erano: vizi di motivazione per non aver valutato la consulenza difensiva e quella della Casa Fendi, l'uso di fonti aperte "notorie", la rilevanza di classi merceologiche diverse (solo marchio figurativo nella classe 25), la possibile lettura dei segni come mero decoro, la presenza di etichette con marchio "Mitno" che escluderebbero confondibilità, l'irricevibilità delle valutazioni sulla visibilità delle etichette e l'assenza di considerazione della consulenza tecnica difensiva; in secondo luogo, il mancato rispetto del termine previsto dall'art. 309 c.9 c.p.p. per la decisione (decisione intervenuta 17 giorni dopo la ricezione degli atti).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In particolare: a) la parte del ricorso proposta da Sun Yi in proprio, in qualità di indagato non proprietario dei beni, è inammissibile per difetto di interesse concreto alla restituzione; b) il motivo processuale sul termine di cui all'art. 309 c.9 è inammissibile per manifesta infondatezza: la Corte ha richiamato che, nei riesami su misure reali, il termine perentorio di dieci giorni decorre dal momento in cui il tribunale ritiene completa l'acquisizione degli atti (art. 324 c.p.p.), e non è applicabile il meccanismo sanzionatorio dell'art. 309 c.5; c) il motivo sostanziale che censurava la motivazione del tribunale è stato ritenuto manifestamente infondato: il riesame deve verificare l'astratta configurabilità del reato e la congruità degli elementi forniti dal P.M. per giustificare il sequestro probatorio; la Corte ha richiamato che la riproduzione parziale di un marchio può integrare l'alterazione idonea a creare confondibilità valutata con esame sintetico e considerando l'impatto sull'acquirente medio (specialmente per marchi celebri) e che la presenza di marchi aggiuntivi non è decisiva se non garantisce immediata e contestuale leggibilità che evidenzi la non originalità del prodotto. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. c.p.p.
Limita l'ambito dei motivi consentiti in cassazione: il ricorso era formulato nei limiti richiesti da questa disposizione
art. 322 c.p.p.
Richiamato in relazione alla legittimazione a chiedere il riesame: un indagato non proprietario può proporre riesame solo se ha un interesse concreto e attuale alla restituzione
art. 309 c.p.p.
Il ricorso lamentava la violazione del termine previsto; la Corte ha chiarito che, per il riesame su misure reali, non trova applicazione la sanzione automatica dell'art. 309 c.5 in caso di trasmissione tardiva e che il termine perentorio per la decisione decorre quando il tribunale ritiene completa l'acquisizione degli atti
art. 324 c.p.p.
Stabilisce la disciplina del riesame e il criterio secondo cui il termine di dieci giorni per la decisione decorre dal momento in cui il tribunale ritiene completa la documentazione; ha natura ordinatoria e collega l'efficacia della misura al rispetto di tale decorso in modo specificato dalla giurisprudenza
art. 474 c.p.
Norma penale sulla alterazione/riproduzione di marchi: la Corte ricorda che anche la riproduzione parziale può integrare l'alterazione idonea a generare confondibilità, da valutare con esame sintetico
art. 473 c.p.
Richiamata in massimazione giurisprudenziale connessa alla nozione di reato contro la proprietà industriale, ma senza impatto specifico diverso da quanto detto per l'art. 474
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese processuali e il pagamento alla Cassa delle Ammende a seguito di dichiarazione di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Un indagato non proprietario del bene sequestrato può impugnare solo se dimostra un interesse concreto e attuale alla restituzione; altrimenti la sua impugnazione è inammissibile.
- Nel riesame di sequestro probatorio il giudice valuta l'astratta configurabilità del reato e la congruità degli elementi offerti dal P.M. a giustificazione dell'onere probatorio, non decide nel merito sulla fondatezza dell'accusa.
- La riproduzione parziale di un marchio può integra l'alterazione penalmente rilevante: la valutazione è sintetica, basata sull'impressione d'insieme e sulla percezione dell'acquirente medio, con particolare attenzione per marchi noti.
- La presenza di marchi o etichette aggiuntive non esclude automaticamente il rischio di confusione; rileva la posizione e la contemporaneità di lettura degli elementi sul prodotto rispetto al marchio altrui.
- Sui termini procedurali nei riesami di misure reali, il termine perentorio per la decisione decorre dal momento in cui il tribunale ritiene completa l'acquisizione degli atti (art. 324 c.p.p.); la mera trasmissione tardiva non sempre comporta perdita automatica di efficacia della misura ai sensi dell'art. 309 c.p.p.
- In cassazione contro ordinanze di sequestro sono ammesse censure per violazione di legge o per vizi motivazionali tali da rendere la motivazione incomprensibile o radicalmente carente; le censure meramente critiche o illustrative della presunta superficialità non sono sufficienti.
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