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Sentenza

Sentenza del 14/10/2016 n. 721 - Comm. Trib. Prov. Brescia

IRPEF - Canoni di locazione - Immobile pignorato - Proprietario - Custode giudiziario - Individuazione soggetto passivo.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’individuazione del soggetto passivo IRPEF per i redditi fondiari derivanti da un immobile concesso in locazione e successivamente sottoposto a pignoramento. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che la nomina del custode giudiziario e la perdita della disponibilità materiale dell’immobile o dei canoni escludessero l’imputazione dei redditi a suo carico.

La decisione

La sentenza ha stabilito che i redditi fondiari, inclusi i canoni di locazione, devono essere imputati al proprietario dell’immobile, oppure al titolare di altro diritto reale rilevante, come enfiteuta o usufruttuario. L’imputazione prescinde sia dall’effettiva produzione del reddito sia dalla sua concreta percezione. Il pignoramento dell’immobile e la nomina del custode giudiziario non trasferiscono la titolarità del reddito e non modificano, di per sé, il soggetto passivo IRPEF. Il ricorso del contribuente è pertanto risultato infondato o comunque non accolto.

Norme richiamate

  • TUIR, disciplina dei redditi fondiari

    I redditi fondiari sono imputati al possessore dell’immobile a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale.

    L’obbligazione tributaria è collegata alla titolarità del diritto reale sull’immobile, non alla disponibilità materiale del bene, alla gestione dei canoni o alla loro effettiva riscossione.

  • TUIR, disciplina dei redditi dei fabbricati e dei canoni di locazione

    I canoni di locazione concorrono alla formazione del reddito fondiario secondo le regole fiscali applicabili.

    Il reddito da locazione continua a essere fiscalmente imputato al proprietario o al titolare del diritto reale anche quando il bene sia pignorato e sia nominato un custode giudiziario, salvo il trasferimento della titolarità del diritto o una specifica diversa previsione normativa.

Massime di principio

  • Il pignoramento di un immobile non trasferisce automaticamente la proprietà né la soggettività passiva IRPEF: fino al trasferimento del diritto reale, il reddito fondiario resta imputabile al proprietario.
  • La nomina di un custode giudiziario riguarda la gestione e la conservazione del bene nella procedura esecutiva, ma non lo rende, per ciò solo, soggetto passivo dell’imposta sui redditi fondiari.
  • Per i redditi fondiari rileva principalmente la titolarità del diritto reale, non l’effettiva percezione dei canoni o la disponibilità concreta dell’immobile.
  • In situazioni analoghe occorre distinguere tra perdita della disponibilità materiale del bene e trasferimento della titolarità giuridica: solo quest’ultimo, in linea generale, può modificare il soggetto cui imputare il reddito fondiario.
  • L’assenza di incasso del canone non elimina automaticamente l’imponibilità del reddito fondiario, poiché l’imputazione segue le regole catastali e la titolarità del diritto sull’immobile.

Testo integrale

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