Cassazione Penale, Sentenza n. 4288/2022 del 07/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di revoca della confisca dell'immobile sito in Bibbiano (Via Venturi n.34) disposta ex art. 240-bis c.p. a carico dell'intestataria formale, nell'ambito del procedimento contro il fratello Carmine Sarcone (condannato per 416-bis e altri reati). La ricorrente deduce che non vi è prova che l'immobile fosse nella disponibilità effettiva del fratello o che l'intero acquisto sia stato finanziato con provvista illecita; inoltre sostiene che, se il condannato ha contribuito solo in parte, la confisca non può riguardare l'intero bene.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti esposti e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame. La Corte ha richiamato i principi secondo cui l'accusa deve provare con elementi di gravità, precisione e concordanza la fittizietà dell'intestazione e la disponibilità effettiva del bene in capo al condannato; se la partecipazione all'acquisto è parziale, la confisca deve essere limitata alla quota corrispondente al contributo accertato. Il giudice del rinvio dovrà motivare adeguatamente alla luce di tali principi.
Norme richiamate
art. 240-bis cod. pen. (ex art. 12-sexies legge 7 agosto 1992 n. 356)
la confisca prevista può essere disposta quando il bene sia nella disponibilità del condannato ed è presunzione relativa di illecita accumulazione
La Corte interpreta la norma nel senso che la presunzione relativa di illecita accumulazione non opera automaticamente per beni formalmente intestati a terzi: l'accusa deve dimostrare la discrepanza tra intestazione formale e disponibilità effettiva mediante elementi indiziari gravi, precisi e concordanti; inoltre, se il condannato ha contribuito solo in parte all'acquisto, la confisca deve riguardare soltanto la quota corrispondente
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Richiamata dalla ricorrente per denunciare carenze della motivazione del giudice del riesame; la Corte sottolinea l'obbligo del giudice di spiegare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia con elementi fattuali adeguati
art. 324 cod. proc. pen.
sequestro preventivo di beni
Norma utilizzata per il sequestro dell'immobile in vista della confisca; la Corte richiama la necessità di collegare il sequestro e la successiva confisca a elementi probatori che giustifichino la disponibilità effettiva del bene in capo al condannato
art. 416-bis cod. pen.
delitto associativo di tipo mafioso
Delitto presupposto che legittima l'applicazione della confisca allargata; la condanna per tale reato è stata centrale per l'azione confiscatoria, ma la Corte ricorda che la mera condanna non esime l'accusa dall'onere probatorio circa la disponibilità del bene
art. 322-bis cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata nel testo in relazione al ricorso in sede di riesame (ricorso ex art. 322-bis)
Massime di principio
- La confisca di beni formalmente intestati a terzi richiede che l'accusa dimostri, con elementi indicativi di "gravità, precisione e concordanza", che l'intestazione sia fittizia e che il bene sia nella effettiva disponibilità del condannato.
- Se il soggetto condannato ha contribuito solo in parte all'acquisto del bene, la confisca deve essere proporzionale: si procede alla confisca solo per la quota corrispondente al contributo accertato.
- La motivazione del giudice che dispone o conferma la confisca deve esplicitare le ragioni e gli elementi fattuali che giustificano la ritenuta interposizione fittizia; mere deduzioni o riferimenti generici non sono sufficienti.
- La presunzione di illecita provenienza patrimoniale non opera in modo automatico quando il bene è intestato a terzi: l'onere di prova resta in capo all'accusa ogniqualvolta si contesta la titolarità apparente.
- In presenza di più soggetti coinvolti nell'iniziativa economica, il giudice deve accertare e quantificare il contributo di ciascuno prima di disporre una confisca integrale; altrimenti la misura deve essere limitata pro quota.
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