Sentenza n. 442/2026 - Latina, Sezione 1
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Latina sull'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente in data 20.11.2023 (raccomandata n. 05598143164-6) e, per l'effetto, per la declaratoria dell'obbligo di provvedere con un provvedimento espresso entro un termine da fissarsi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento della Questura di Latina sull'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva presentato il 20 novembre 2023 un'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno. Dopo un lungo periodo di inerzia, aveva presentato un'istanza di accesso agli atti, una diffida ad adempiere e, a seguito della comunicazione di preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990, memorie difensive il 26 settembre 2025. Nonostante un ulteriore sollecito del 18 novembre 2025, la Questura non aveva adottato un provvedimento espresso al momento della proposizione del ricorso, notificato il 28 gennaio 2026. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 2 e 10-bis l. 241/1990 e dell'obbligo di concludere il procedimento, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, l'ordine di provvedere entro un termine e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha documentato il rilascio del permesso di soggiorno, in attesa di consegna al ricorrente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, distinguendo tale esito dalla cessazione della materia del contendere richiesta dall'Amministrazione. Ai sensi dell'art. 117 c.p.a., la condanna dell'Amministrazione per silenzio presuppone che, al momento della decisione, perduri l'inerzia e sussista ancora l'interesse a ricorrere. L'adozione, nel corso del giudizio, di un provvedimento espresso conclusivo del procedimento elimina tale presupposto e rende improcedibile il ricorso. Diversamente, l'adozione di un mero atto infraprocedimentale o soprassessorio non sarebbe sufficiente, poiché lascerebbe integra l'inerzia sostanziale. Nel caso concreto, il rilascio del permesso di soggiorno ha concluso il procedimento e fatto venir meno l'interesse a una pronuncia sull'obbligo di provvedere. Tuttavia, considerato che l'Amministrazione ha adottato il provvedimento solo dopo l'instaurazione del giudizio, il TAR ha posto le spese a suo carico, liquidandole in euro 1.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
Impone all'Amministrazione l'obbligo di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso entro il termine previsto.
art. 10-bis l. 241/1990
Disciplina il preavviso di rigetto e la presentazione di osservazioni e memorie da parte dell'interessato; nel caso concreto, le memorie sono state seguite dal rilascio del titolo di soggiorno.
art. 117 c.p.a.
L'azione contro il silenzio presuppone la perdurante inerzia dell'Amministrazione e l'attualità dell'interesse a ricorrere al momento della decisione; l'adozione in corso di giudizio di un provvedimento espresso conclusivo determina l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, la condanna a provvedere presuppone che, al momento della decisione, perduri l'inerzia dell'Amministrazione e sia ancora attuale l'interesse del ricorrente ai sensi dell'art. 117 c.p.a.
- Se l'Amministrazione adotta, nel corso del giudizio sul silenzio, un provvedimento espresso e conclusivo del procedimento, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; se il provvedimento era stato adottato prima della proposizione del ricorso, la carenza di interesse è invece originaria.
- L'adozione di un atto meramente infraprocedimentale o soprassessorio non fa venir meno l'inerzia rilevante ai fini dell'azione contro il silenzio, quando non conclude il procedimento e si risolve in un rinvio sine die.
- Quando l'Amministrazione conclude il procedimento soltanto dopo la proposizione del ricorso contro il silenzio, il ricorso può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ma le spese possono essere poste a carico dell'Amministrazione quale parte sostanzialmente soccombente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 21 apr 2026Sentenza n. 867/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 21 apr 2026Sentenza n. 868/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 21 apr 2026Sentenza n. 869/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 21 apr 2026Sentenza n. 870/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 21 apr 2026Sentenza n. 871/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 21 apr 2026Sentenza n. 872/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →