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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04498/2025 del 20/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (persona fisica)

La controversia

La controversia origina da una scrittura privata con cui una persona fisica si era impegnata ad acquistare alcuni beni aziendali da una trattoria. Per il mancato pagamento del prezzo, la trattoria otteneva decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e atto di precetto. La destinataria proponeva opposizione, disconoscendo la sottoscrizione apposta in calce alla scrittura. Il Tribunale accoglieva l'opposizione, ritenendo non autentica la firma e revocando il decreto ingiuntivo; la Corte d'appello confermava nel merito, salvo la condanna ex art. 96 c.p.c. La trattoria proponeva quindi ricorso per cassazione, che veniva dichiarato improcedibile con ordinanza per mancato deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. Contro tale ordinanza la trattoria proponeva revocazione ex art. 391-bis c.p.c., deducendo un errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c.: secondo la ricorrente, la Corte avrebbe erroneamente ritenuto mancante la prova della notificazione della sentenza, senza considerare che la controparte non aveva contestato, ma anzi aveva confermato, la data di notifica. Contestava inoltre la legittimità costituzionale dell'art. 369 c.p.c. per asserita violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. e dell'art. 6 CEDU.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che la censura non individuasse un errore di fatto revocatorio, ma un preteso errore di diritto, consistente nella contestazione della 'troppo severa' interpretazione dell'art. 369 c.p.c. già data nell'ordinanza precedente. La Corte ha ribadito che il rimedio revocatorio non è ammissibile contro errori di diritto, di valutazione o di giudizio, e che la verifica della tempestività dell'impugnazione, specie ai fini del termine breve, non può dipendere da mere dichiarazioni o dal mancato disconoscimento della controparte. Ha inoltre escluso la fondatezza della questione di costituzionalità, osservando che l'onere di dimostrare la tempestività dell'impugnazione e il rispetto del termine breve risponde a un interesse pubblico di certezza e di definizione del processo. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    È il rimedio utilizzato per chiedere la revocazione di un provvedimento della Corte di cassazione, ma resta ammissibile solo nei limiti propri della revocazione per errore di fatto.

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L'errore revocatorio è solo l'errore di percezione delle risultanze documentali, immediatamente desumibile dagli atti, e non l'errore di diritto, di giudizio o di valutazione.

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    La mancata produzione della relazione di notificazione della sentenza impugnata determina improcedibilità del ricorso per cassazione.

  • art. 325 c.p.c.

    Il rispetto del termine breve di impugnazione è questione sottratta alla disponibilità delle parti e non può essere rimessa a mere dichiarazioni o al loro accordo.

  • art. 96 c.p.c.

    Richiamato nel percorso processuale precedente per la condanna conseguente alla lite temeraria nei limiti accolti dalla Corte d'appello.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Base della trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della questione di costituzionalità, ma la Corte non ne ha ravvisato la violazione.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della questione di costituzionalità, ma la Corte ha ritenuto non leso il diritto di difesa.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della questione di costituzionalità, ma la Corte ha ritenuto compatibile con il giusto processo l'onere probatorio richiesto.

  • art. 6 CEDU

    Evocato dalla ricorrente, senza che la Corte ravvisasse un contrasto con la disciplina processuale applicata.

Massime di principio

  • Il ricorso per revocazione contro un provvedimento della Cassazione è ammissibile solo se si deduce un autentico errore di fatto percettivo risultante dagli atti; non può essere usato per contestare l'interpretazione della norma o la valutazione giuridica già compiuta.
  • L'errore di fatto revocatorio consiste nella falsa percezione di un dato documentale e non in un errore di diritto, in un errore di giudizio o in una diversa lettura delle regole processuali.
  • La tempestività dell'impugnazione, specie rispetto al termine breve, deve risultare da prova processualmente rilevante e non può essere rimessa alla mera non contestazione della controparte o alla sua eventuale conferma del fatto storico.
  • La disciplina dell'improcedibilità per mancato deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata risponde a un interesse pubblico di certezza del giudicato formale e non contrasta, di per sé, con il diritto di difesa o con il giusto processo.
  • L'onere di documentare il rispetto dei presupposti processuali dell'impugnazione grava sulla parte ricorrente, la cui omissione non è sanata dal comportamento processuale della controparte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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