Ordinanza n. 493/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 22284/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio n. 22284/2025, che aveva accolto il ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio n. 22284/2025 e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione della relativa efficacia esecutiva. In sede cautelare, l'appello è stato ritenuto assistito da adeguato fumus boni iuris, in particolare con riguardo alla contestata configurabilità di un obbligo dell'Amministrazione di provvedere sulla richiesta presentata in via amministrativa. Il Ministero ha inoltre dedotto la sussistenza del periculum in mora, correlato agli effetti finanziari dell'esecuzione della sentenza, che avrebbe imposto la ridistribuzione di risorse pubbliche già impegnate ed erogate, con necessità di recuperarle nei confronti di una società nel frattempo fallita.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'esecutività della sentenza impugnata. Quanto al fumus boni iuris, ha rilevato, con valutazione sommaria propria della fase cautelare, la plausibile fondatezza dell'appello sulla questione dell'eventuale inesistenza di un obbligo di provvedere dell'Amministrazione rispetto alla richiesta amministrativa. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto grave e concreto il pregiudizio per l'erario statale derivante dall'esecuzione della sentenza, considerata la necessità di ridistribuire risorse già impegnate ed erogate e di recuperarle da una società fallita. Nel bilanciamento degli interessi, l'interesse pubblico alla sospensione è stato ritenuto prevalente rispetto all'interesse imprenditoriale dell'impresa appellata. L'udienza pubblica per la trattazione del merito è stata fissata al 14 maggio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare in appello; sulla base di tale disposizione il Consiglio di Stato ha valutato il fumus boni iuris, il periculum in mora e il bilanciamento degli interessi, accogliendo l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado può essere concessa quando, a un esame sommario, l'appello presenti un adeguato fumus boni iuris su una questione decisiva, quale la contestata configurabilità di un obbligo dell'amministrazione di provvedere.
- Il periculum in mora per l'amministrazione può essere ravvisato nel grave pregiudizio per l'erario derivante dall'esecuzione della sentenza, anche quando essa comporti la ridistribuzione di risorse pubbliche già impegnate ed erogate e il loro successivo recupero nei confronti di un soggetto divenuto insolvente o fallito.
- Nel bilanciamento cautelare, l'interesse pubblico alla tutela dell'erario può prevalere sull'interesse imprenditoriale della parte privata all'esecuzione della sentenza di primo grado.
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