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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31452/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Lo Monaco è stato condannato dalla Corte d'appello di Palermo, confermando il Tribunale di Marsala, a undici mesi di reclusione per plurime violazioni dell'obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria imposto dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale (decreti Tribunale di Trapani nn. 69/2010 e 16/2015) in più occasioni tra il 28/03/2018 e il 21/05/2018, ai sensi degli artt. 81, comma 2, cod.pen. e 75, comma 1, d.lgs. n.159/2011. In Cassazione il ricorrente ha proposto due motivi: (1) carenza e illogicità della motivazione per mancata valutazione dell'offensività della condotta e violazione del principio di proporzionalità (anche con richiamo alla giurisprudenza CEDU); (2) erronea esclusione delle attenuanti generiche ai sensi dell'art. 62-bis cod.pen., ritenendo il disvalore sociale della condotta modesto. La Corte si è trovata davanti un ricorso ritenuto generico e privo di specificità, che non descrive le modalità concrete della condotta o i motivi per cui sarebbe inoffensiva o meritevole di attenuanti.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità e carenza di specificità rispetto ai motivi di cassazione; la Corte ha ritenuto manifestamente infondati gli argomenti posti, richiamando l'interpretazione legislativa e giurisprudenziale che attribuisce offensività all'omessa presentazione alla polizia giudiziaria quando imposta con specifica prescrizione di sorveglianza speciale. È stata confermata, implicitamente, la statuizione di condanna (undici mesi di reclusione) della Corte d'appello. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2, cod.pen.

    La pluralità delle violazioni è stata valutata in relazione alla continuazione/concorrente punibilità delle condotte; le violazioni commesse in più occasioni sono rilevanti ai fini della determinazione della responsabilità e della pena.

  • art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159/2011

    La Corte ha ritenuto che l'omessa presentazione alla polizia giudiziaria, prescritta con misura di prevenzione (sorveglianza speciale), sia di per sé un fatto offensivo e penalmente rilevante: il legislatore ha valutato tale prescrizione come non gravosa e funzionale al controllo, quindi la sua violazione giustifica sanzione penale.

  • art. 62-bis cod.pen.

    La norma sulle attenuanti generiche è stata applicata secondo i criteri di legge: la Corte d'appello ha negato il beneficio perché ha riscontrato l'indole criminosa e la capacità a delinquere del ricorrente, desunte dai precedenti, non emergendo elementi positivi idonei a giustificare la riduzione.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen.

    Le censure di cassazione devono essere specifiche e confrontarsi con la motivazione impugnata; la Corte ha ritenuto il ricorso generico, privo della necessaria indicazione delle 'particolari modalità' della condotta e quindi inammissibile per vizio di specificità e motivazione.

  • art. 132 e art. 133 cod.pen.

    Richiamate come criteri per la quantificazione della pena e per la valutazione delle attenuanti/agggravanti; la Corte d'appello ha applicato correttamente tali criteri nel negare le attenuanti generiche.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 25 del 27/02/2019

    Richiamata per precisare che la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di alcune prescrizioni generiche (es. 'vivere onestamente'), ma non ha esteso tale dichiarazione alla prescrizione di presentarsi alla polizia giudiziaria, che rimane quindi costituzionalmente legittima.

  • Sez. U. n. 32923/2014 (giurisprudenza della Corte di Cassazione)

    La pronuncia è richiamata per il principio secondo cui sono penalmente sanzionabili le condotte del proposto che esprimono una volontà di ribellione alla misura e che portano alla vanificazione della stessa, specialmente se ripetute; la pluralità delle trasgressioni nel caso concreto è stata ritenuta idonea a caratterizzare tale vanificazione.

  • Decreti del Tribunale di Trapani n. 69/2010 e n. 16/2015

    Forniscono il presupposto fattuale: con tali provvedimenti era stata applicata a Lo Monaco la sorveglianza speciale con la prescrizione di presentarsi alla polizia giudiziaria, la cui violazione costituisce il fatto contestato.

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata con riferimento alla valutazione della responsabilità per spese e sanzioni processuali; la Corte ha ritenuto non sussistere elemento di colpa tale da esentare dal versamento della somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La prescrizione di presentarsi alla polizia giudiziaria imposta con la sorveglianza speciale è considerata dal legislatore e dalla giurisprudenza penalmente significativa: la sua violazione reiterata può integrare una condotta offensiva e giustificare sanzione penale.
  • Per la Cassazione i ricorsi devono essere specifici: contestazioni generiche su offensività o sproporzione, prive di descrizione delle concrete modalità di condotta e di motivo per cui la fattispecie sarebbe 'bagatellare', sono dichiarate inammissibili.
  • La mera invocazione del principio di proporzionalità o delle pronunce CEDU non è sufficiente: il ricorrente deve dimostrare i fatti e spiegare come la norma o la fattispecie violino quei principi nel caso concreto.
  • Le attenuanti generiche (art. 62-bis) richiedono elementi positivi e specifici della personalità o del comportamento dell'imputato; l'esistenza di precedenti gravi e di una 'indole criminosa' può legittimamente escluderne la concessione.
  • La ripetizione delle violazioni e la loro capacità di vanificare la misura di prevenzione sono elementi decisivi per qualificare la condotta come offensiva e per giustificare il rigore sanzionatorio.
  • L'assenza del difensore o la mancata partecipazione all'udienza, senza richiesta di rinvio, espone il ricorrente a maggior rischio di esito negativo, specie quando le censure sono deboli o generiche.
  • Prima di proporre ricorso in Cassazione è fondamentale confrontarsi puntualmente con la motivazione di merito e indicare, con precisione, gli errori di diritto o di valutazione, corredando le censure con i fatti e le modalità di realizzazione della condotta contestata.

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