Cassazione Penale, Sentenza n. 30783/2022 del 08/08/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il giudizio riguarda il reclamo presentato da Sebastiano Mazzei avverso il mancato inserimento nel "modello 72" di alcuni prodotti alimentari e le limitazioni orarie alla cottura dei cibi imposte ai detenuti sottoposti al regime speciale di cui all'art. 41-bis Ord. pen.. In primo grado il Magistrato di sorveglianza di Spoleto aveva accolto il reclamo di Mazzei ordinando parità di trattamento alimentare e la possibilità di cucinare senza fasce orarie; il Tribunale di sorveglianza di Perugia respinse il reclamo dell'Amministrazione. Il Ministero della Giustizia impugnò in Cassazione sostenendo, in sintesi, che: mancavano i presupposti per il reclamo giurisdizionale (non era in atto un grave pregiudizio di diritto), la disciplina delle fasce orarie rientra nella discrezionalità amministrativa (art. 36 DPR 230/2000) e le limitazioni al "modello 72" sono giustificate da esigenze di prevenzione di fenomeni di esibizione di carisma o di potere criminale all'interno dell'istituto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso del Ministero. Ha ritenuto che il reclamo giurisdizionale è esperibile quando sussista una posizione giuridica qualificabile come "diritto" e un attuale e grave pregiudizio, ma ha confermato che il sindacato giurisdizionale può estendersi anche alla valutazione di ragionevolezza e proporzionalità. Sulla questione delle fasce orarie per la cottura, la Corte ha ritenuto legittima in linea di principio la disciplina amministrativa che prevede fasce orarie purché tale limitazione riguardi tutti i detenuti e non solo quelli sottoposti al 41-bis; ha quindi annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla declaratoria che vietava le fasce orarie (rinvio per chiarimento su applicazione uniforme). Sul profilo del "modello 72" e dell'elenco dei generi alimentari esclusi per i detenuti 41-bis, la Cassazione ha confermato la decisione del Tribunale che aveva ritenuto ingiustificata l'esclusione di quei prodotti (non beni di lusso né idonei a creare posizioni di potere), respingendo il ricorso del Ministero su questo punto. In sintesi: ricorso parzialmente accolto (accoglimento limitato alle fasce orarie; respinto sul resto).
Norme richiamate
art. 41-bis Ord. pen.
comma 2-quater, lett. f) e lett. c) (richiamati nel testo)
Il regime 41-bis consente limitazioni straordinarie, ma tali limitazioni non possono tradursi in misure afflittive ingiustificate rispetto alle finalità del regime; in particolare va valutata la proporzionalità delle restrizioni su alimentazione e ricezione di beni
art. 35-bis Ord. pen.
Consente il reclamo giurisdizionale davanti al magistrato di sorveglianza per violazioni degli obblighi dell'Amministrazione penitenziaria che arrecano grave pregiudizio a diritti dei detenuti
art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen.
Indica il modello di tutela giurisdizionale delle posizioni soggettive dei detenuti (reclamo al magistrato di sorveglianza)
art. 36, lett. b), DPR 30/6/2000 n. 230
Attribuisce al regolamento interno il potere di disciplinare gli orari relativi all'organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta; la sua esercitazione richiede ragionevolezza e proporzionalità
art. 13, comma 4, DPR 230/2000
Riferito alla possibilità di riscaldare liquidi e cibi già cotti e di preparare cibi di facile e rapido approntamento, come interpretato alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 186/2018
art. 14, DPR 230/2000
Prevede limiti generali alla ricezione, acquisto e possesso di oggetti e generi alimentari da parte di tutti i detenuti, utili per valutare se specifiche esclusioni siano giustificate
art. 14-bis Ord. pen.
Strumento idoneo a contenere forme di pericolosità violenta internamente all'istituto, richiamato come alternativa a misure generalizzate
Sentenza Corte costituzionale n. 186/2018
Ha dichiarato che il divieto assoluto di cottura previsto in precedenza dal 41-bis risultava contraria al senso di umanità della pena; ha orientato la necessità di assimilare, sul piano alimentare, i detenuti in 41-bis a quelli comuni salvo ragioni di sicurezza giustificate
Sentenza Corte costituzionale n. 97/2020
Richiamata per confermare i limiti costituzionali alle misure afflittive e l'esigenza di proporzionalità nelle restrizioni detentive
Massime di principio
- Il magistrato di sorveglianza può sindacare non solo la legittimità formale degli atti amministrativi ma anche la loro ragionevolezza e proporzionalità quando siano in gioco diritti fondamentali (es. alimentazione, salute).
- Le misure organizzative dell'Amministrazione penitenziaria (es. orari di cottura) rientrano nella discrezionalità amministrativa e sono legittime purché non siano manifestamente irragionevoli, non inibiscano sostanzialmente la fruizione del diritto e siano applicate in modo non discriminatorio.
- Le limitazioni al "modello 72" per i detenuti 41-bis devono essere motivate da specifiche e proporzionate ragioni di sicurezza; l'esclusione di generi non pregiati o non idonei a creare posizioni di potere può essere ritenuta ingiustificata.
- Se la sicurezza giustifica vincoli particolari, è preferibile adottare misure individuali e proporzionate piuttosto che divieti generalizzati che interessino solo il gruppo 41-bis, per evitare carattere vessatorio o afflittivo non previsto dalla finalità del regime.
- Per proporre con successo un reclamo ex art. 35-bis/69 è necessario dimostrare l'esistenza di una posizione qualificabile come diritto e un attuale e grave pregiudizio; in assenza di ciò il reclamo può essere dichiarato inammissibile.
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