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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24518/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito è rimasta ferma. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui il grado di motivazione richiesto sugli aumenti di pena è correlato alla loro entità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila che aveva confermato la condanna di primo grado per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico o in dichiarazione destinata a pubblico ufficiale ex art. 483 c.p. I motivi dedotti denunciavano violazione di legge e vizio di motivazione sia sulla sussistenza del reato sia sulla determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha però rilevato che le censure miravano in sostanza a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una lettura alternativa delle emergenze processuali, senza indicare specifici travisamenti e senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva spiegato la consapevolezza dell'imputato della falsità della denuncia di smarrimento e i criteri seguiti per la pena.

Norme richiamate

  • art. 483 c.p.

    La fattispecie contestata è stata ritenuta sussistente sulla base della consapevolezza dell'imputato della falsità della denuncia di smarrimento presentata; il ricorso non ha scalfito la motivazione di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito né una lettura alternativa delle prove, se non nei limiti del travisamento specifico delle emergenze processuali dedotto in modo puntuale.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a contestare in via assertiva l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito senza confrontarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La motivazione sulla pena è sufficiente quando, soprattutto per aumenti di modesta entità, indica in modo sintetico i criteri utilizzati e la quantificazione risulta coerente con il trattamento sanzionatorio complessivo.
  • La dichiarazione inveritiera resa con consapevolezza della falsità integra la responsabilità per il reato contestato, ove la motivazione di merito evidenzi l'elemento soggettivo richiesto.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
SottomaterieFalsità ideologica
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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