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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09110/2026 del 10/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore impiegato in attività socialmente utili presso un comune aveva chiesto il riconoscimento delle differenze retributive per il periodo in cui aveva svolto la prestazione, dal 20 novembre 1995 al 31 agosto 2016, invocando l'art. 2126 c.c. e l'art. 36 Cost. Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda e la corte d'appello aveva confermato il rigetto. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita ultrapetizione/violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che la domanda non mirava alla trasformazione del rapporto LSU in lavoro subordinato ma soltanto alle differenze retributive ex art. 2126 c.c.; 2) omessa motivazione, in relazione al medesimo profilo, sempre sotto il paradigma dell'art. 112 c.p.c.; 3) violazione e falsa applicazione dell'art. 2126 c.c. in relazione alla normativa sui lavori socialmente utili, assumendo che, nonostante la disciplina assistenziale e formativa dell'istituto, il concreto inserimento nell'organizzazione dell'ente e l'adibizione a servizi istituzionali possono rendere applicabile la disciplina del lavoro subordinato di fatto e quindi il diritto alla retribuzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto i primi due motivi, ritenendoli infondati, perché la corte territoriale non aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda retributiva né aveva violato l'art. 112 c.p.c.: avendo escluso in radice la natura subordinata del rapporto LSU, aveva implicitamente escluso anche l'applicabilità dell'art. 2126 c.c. Il terzo motivo è stato invece accolto, poiché la sentenza impugnata aveva negato in modo assoluto che il rapporto tra amministrazione e lavoratore socialmente utile possa mai atteggiarsi come subordinato, valorizzando solo la qualifica formale del rapporto e la circostanza che la prestazione economica fosse erogata dall'INPS. La Cassazione ha ritenuto tale impostazione erronea, affermando che, secondo la disciplina e la giurisprudenza richiamata, il rapporto LSU può in concreto assumere natura subordinata quando il lavoratore sia effettivamente inserito nell'organizzazione pubblicistica e adibito a servizi rientranti nei fini istituzionali dell'amministrazione, con conseguente possibile applicazione dell'art. 2126 c.c. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2126 c.c.

    Può trovare applicazione anche nei rapporti di lavori socialmente utili quando, pur nella disciplina assistenziale del rapporto, in concreto la prestazione si atteggi come lavoro subordinato per effettivo inserimento nell'organizzazione dell'ente e adibizione a compiti istituzionali.

  • art. 36 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a fondamento della pretesa retributiva, ma non oggetto di un autonomo approfondimento decisorio nella sentenza.

  • art. 112 c.p.c.

    La corte d'appello non ha violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato né è incorsa in omessa pronuncia, poiché il rigetto della domanda retributiva implicava il rigetto della pretesa fondata sull'art. 2126 c.c.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Base processuale dei motivi relativi a pretesa violazione dell'art. 112 c.p.c.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Base processuale del motivo di violazione e falsa applicazione dell'art. 2126 c.c.

  • art. 14 del d.l. n. 299 del 1994

    Richiamato in relazione alla disciplina dei lavori socialmente utili.

  • artt. 1, 2 e 8 del d.lgs. n. 468 del 1997

    Richiamati come norme della disciplina dei lavori socialmente utili, rilevanti per qualificare la natura del rapporto.

  • artt. 2, 3 e 4 del d.lgs. n. 81 del 2000

    Richiamati come norme della disciplina dei lavori socialmente utili, rilevanti per qualificare la natura del rapporto.

Massime di principio

  • Nel giudizio sul rapporto di lavori socialmente utili, l'esclusione della natura subordinata non può essere fondata sulla sola qualificazione formale o sulla mera circostanza che il compenso sia erogato da un ente previdenziale; occorre verificare se la prestazione, in concreto, sia inserita nell'organizzazione dell'amministrazione e svolta per fini istituzionali dell'ente.
  • L'art. 2126 c.c. può operare anche in relazione a rapporti formalmente riconducibili ai lavori socialmente utili, purché il rapporto, nella sua concreta attuazione, presenti i caratteri della subordinazione.
  • Non ricorre omessa pronuncia né violazione dell'art. 112 c.p.c. quando il giudice, respingendo la domanda per incompatibilità strutturale del rapporto dedotto con la subordinazione, esclude implicitamente anche il fondamento della pretesa retributiva ex art. 2126 c.c.
  • In sede di legittimità, è censurabile la sentenza che neghi in modo assoluto la subordinazione in un rapporto LSU senza accertare le concrete modalità di svolgimento della prestazione e il suo inserimento funzionale nell'organizzazione dell'ente.

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