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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30502/2025 del 10/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le parti civili hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (sostenendo che non fosse corretto affermare che la condanna fosse intervenuta per un fatto diverso da quello contestato). Hanno inoltre censurato la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione (riferendosi agli artt. 129 c.p.p. e 157 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per carenza di interesse concreto delle parti civili. Pur riconoscendo l'astratta ricorribilità delle sentenze meramente processuali, ha ribadito che l'interesse delle parti civili deve essere dimostrato concretamente e correlato agli effetti diretti e primari del provvedimento impugnato; nel caso concreto i ricorrenti non hanno fornito elementi indicativi del concreto interesse. Quanto alla questione della prescrizione, la Corte ha rilevato che non è deducibile in questa sede da parte delle parti civili, essendo ormai residuati solo effetti civili in assenza di impugnazione da parte della pubblica accusa. Per tali ragioni i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e le parti civili condannate al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; non è stata irrogata sanzione a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 604 c.p.p.

    norma invocata in relazione alla nullità della sentenza di primo grado e alla conseguente trasmissione degli atti al tribunale; la Corte ha considerato tale sentenza di annullamento una pronuncia meramente processuale suscettibile di impugnazione, ma l'ammissibilità dell'impugnazione dipende dall'esistenza di interesse concreto.

  • art. 522, comma 2, c.p.p.

    richiamato nell'ambito del principio di correlazione tra accusa e sentenza: la Corte d'appello aveva ritenuto che la sentenza di primo grado violasse tale principio ritenendo la condanna per fatto diverso da quello contestato.

  • art. 516 c.p.p.

    richiamato dai ricorrenti come norma violata; la Corte di Cassazione non ha tuttavia valutato nel merito la presunta violazione perché ha dichiarato i ricorsi inammissibili per carenza di interesse concreto dei ricorrenti.

  • art. 129 c.p.p.

    invocato dai ricorrenti in relazione alla prescrizione; la Corte ha ritenuto che la statuizione sulla prescrizione non possa essere valorizzata in questa sede da parte delle parti civili quando non vi sia impugnazione della pubblica accusa e residuino solo effetti civili.

  • art. 157 c.p.

    richiamato rispetto alla prescrizione del reato; la Corte ha escluso la rilevanza di tale deduzione in questa fase processuale promossa dalle parti civili.

  • art. 568 c.p.p.

    la Corte ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui l'art. 568 riconosce astrattamente la legittimazione a ricorrere per cassazione a tutte le parti, ma ha precisato che la sussistenza dell'interesse previsto dall'art. 568 comma 4 deve essere verificata concretamente.

  • art. 521 c.p.p.

    richiamato nella giurisprudenza citata in relazione all'annullamento per diversità del fatto; la decisione di annullamento può pregiudicare le parti civili ma l'interesse a impugnare deve essere concreto.

  • art. 616 c.p.p.

    applicato per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali in caso di dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi.

Massime di principio

  • Le sentenze meramente processuali che annullano la pronuncia di primo grado sono astrattamente impugnabili dalle parti civili, ma l'ammissibilità del ricorso per cassazione richiede la prova di un interesse concreto e attuale della parte civile correlato agli effetti diretti del provvedimento impugnato.
  • L'interesse concreto della parte civile deve essere dimostrato nel ricorso: non è sufficiente la mera censura in diritto della decisione impugnata; occorre indicare come l'annullamento abbia effettivamente pregiudicato posizioni pratiche della parte civile e come l'annullamento della decisione possa essere rimediato mediante cassazione.
  • Le questioni di estinzione del reato per prescrizione, se non sollevate dalla pubblica accusa o se il procedimento si è ormai ridotto agli effetti civili, difficilmente saranno valorizzabili dalla parte civile in sede di ricorso per cassazione.
  • Se un ricorso della parte civile è dichiarato inammissibile per carenza di interesse, la Corte può condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la liquidazione definitiva delle spese inter partes resta riservata alla decisione definitiva.
  • In situazioni analoghe, prima di proporre ricorso per cassazione contro una sentenza meramente processuale, la parte civile dovrebbe raccogliere e documentare elementi concreti che dimostrino il pregiudizio subito e l'utilità pratica dell'impugnazione (es. perdita di atti decisori favorevoli, pregiudizio patrimoniale immediato, impedimenti procedurali nel nuovo giudizio).

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