Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50280/2023 del 18/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso censurava l'omessa pronuncia, nella sentenza di patteggiamento, circa l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall'art. 222, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada). La Procura rilevava che il Tribunale aveva erroneamente recepito l'accordo tra le parti anche in ordine all'esclusione delle sanzioni amministrative accessorie, omettendo così una statuizione obbligatoria ex lege.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria di cui all'art. 222 C.d.S., disponendo il rinvio al Tribunale di Lanciano per nuovo giudizio soltanto sulla questione dell'applicazione della sospensione della patente. La Corte ha ricordato che le sanzioni amministrative accessorie, quando imposte dalla legge, non rientrano nella disponibilità negoziale delle parti e devono essere applicate dal giudice anche se non oggetto dell'accordo di patteggiamento.

Norme richiamate

  • art. 222, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada)

    La sospensione della patente è una sanzione amministrativa accessoria prevista dalla legge; la sua applicazione è obbligatoria quando ricorrono i presupposti normativi e non può essere esclusa dall'accordo tra le parti in sede di patteggiamento.

  • art. 444 c.p.p. (applicazione della pena - patteggiamento)

    L'accordo tra le parti in sede di patteggiamento vincola il giudice solo nella misura in cui concerne statuizioni non obbligatorie per legge; il giudice deve rispettare o respingere l'accordo, ma non può derogare ad effetti previsti inderogabilmente dalla legge.

  • art. 606 c.p.p. (impugnazioni)

    Il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p. contro la sentenza di patteggiamento quando si censura l'erronea o omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie; tale rimedio è quello ordinario, non quello speciale dell'art. 448 c.p.p., comma 2-bis.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p. (richiamata dalla sentenza in riferimento alla disciplina)

    La norma introdotta con la legge n. 103/2017 non si applica come strada esclusiva per il ricorso del pubblico ministero in materia di sanzioni amministrative accessorie derivanti da reati di circolazione stradale; la Corte precisa che va usata la disciplina generale dell'art. 606 c.p.p. per tali impugnazioni, a causa del carattere autonomo delle sanzioni amministrative.

  • art. 589-bis c.p. (lesioni personali stradali)

    Indica il reato per il quale è stata applicata la pena concordata; la decisione sottolinea che, anche quando la pena principale è definita con patteggiamento, le conseguenze amministrative previste dalla legge per i reati stradali devono essere comunque valutate ed applicate.

Massime di principio

  • Nelle procedure di patteggiamento per reati inerenti la circolazione stradale, il giudice deve applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge (es. sospensione della patente) indipendentemente dall'accordo tra le parti: l'accordo non può escluderle se la legge le impone.
  • Il pubblico ministero può impugnare la sentenza di patteggiamento per omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie mediante ricorso per cassazione ex art. 606 c.p.p.; non è esclusa la competenza dell'art. 606 anche quando esistano norme speciali richiamate (es. art. 448, comma 2-bis), a causa del carattere autonomo delle sanzioni amministrative.
  • Il giudice che accoglie il patteggiamento deve rispettare la pena concordata ma, separatamente e a prescindere dall'accordo sulle parti, deve pronunciarsi sulle sanzioni amministrative obbligatorie previste dalla legge: se non lo fa, la sentenza è annullabile limitatamente a quella omissione.
  • La pattuizione non può derogare a disposizioni di legge che impongono determinazioni obbligatorie (effetti ex lege); tali determinazioni vanno considerate 'tamquam non esset' rispetto all'accordo tra le parti e devono essere adottate d'ufficio dal giudice.
  • In caso di omissione del giudice sulla sanzione amministrativa accessoria, la Corte può disporre l'annullamento con rinvio limitato alla sola statuizione mancante, evitando di riformare l'intera sentenza di merito.
  • Per difesa e pubblica accusa, in situazioni analoghe è importante segnalare esplicitamente in udienza e nei verbali l'esistenza delle sanzioni amministrative obbligatorie e chiedere l'espressa pronuncia del giudice, così da evitare omissioni e successivi contenziosi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.