Cassazione Penale, Sentenza n. 16048/2023 del 14/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Artiano impugna la sentenza del Tribunale di Napoli (14/01/2022) che lo aveva condannato a euro 800 di ammenda per porto, fuori dalla propria abitazione, di un coltello a farfalla con lama di 9,9 cm, utilizzabile per offendere. Il ricorrente deduce due vizi di motivazione: (1) omissione del giudice nel valutare la richiesta di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131‑bis c.p. e la richiesta della sospensione condizionale della pena ex art. 163 c.p., entrambe formulate in appello; (2) contraddittorietà, perché il Tribunale ha riconosciuto la lieve entità ex art. 4, comma 3, legge 18/4/1975 n.110 ma ha comunque rigettato la richiesta di applicazione dell'art. 131‑bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per la fondatezza della doglianza relativa alla mancata valutazione ex art. 131‑bis c.p. e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. La Corte ha ritenuto che, alla luce della ricostruzione fattuale (il coltello veniva lasciato cadere, l'imputato non si oppose né tentò di nasconderlo; non è comportamento abituale; è incensurato), sussistono chiaramente i presupposti positivi e non vi sono cause ostative per il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità. Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha applicato direttamente la non punibilità ex art. 131‑bis c.p., annullando la condanna senza rinvio.
Norme richiamate
legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, terzo comma
Usata dal Tribunale per qualificare la condotta come di lieve entità (porto di strumento atto a offendere in forma lieve); la Corte rileva che tale riconoscimento è coerente con la minima offensività emersa dai fatti.
codice penale, art. 131‑bis
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: richiede minima offensività concreta, mancanza di abitualità e assenza di cause ostative. La Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti e ha applicato la non punibilità.
codice penale, art. 163
Prevede la sospensione condizionale della pena; la richiesta era stata formulata ma la sua mancata valutazione è stata ritenuta assorbita dalla più pregnante questione della non punibilità ex art. 131‑bis.
codice di procedura penale, art. 620 lett. l)
Consente alla Corte di Cassazione di annullare la sentenza senza rinvio quando, alla luce degli atti, non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto. La Corte l'ha richiamata per decidere direttamente sull'applicazione dell'art. 131‑bis.
Massime di principio
- Se il giudice di merito riconosce la lieve entità del fatto ma omette di pronunciare sulla richiesta di applicazione dell'art. 131‑bis, tale omissione costituisce vizio di motivazione che può portare all'annullamento della sentenza.
- La Corte di Cassazione può decidere direttamente (senza rinvio) l'applicazione dell'art. 131‑bis quando i presupposti positivi e l'assenza di cause ostative risultano chiaramente dagli atti e non richiedono ulteriori accertamenti di fatto.
- I presupposti pratici per il riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità sono: minima offensività concreta della condotta (ad es. nessun uso offensivo, collaborazione alle verifiche, assenza di occultamento), non abitualità del comportamento e assenza di precedenti o di altre condizioni ostative previste dalla legge.
- La parte che presenta in appello una richiesta di applicazione dell'art. 131‑bis ha diritto a che il giudice di merito si pronunci esplicitamente: la mancata motivazione su tale punto è un errore sostanziale.
- Quando il fatto è dichiarato non punibile ai sensi dell'art. 131‑bis viene meno la condanna e gli effetti della sentenza di merito devono essere annullati senza che sia necessario un nuovo giudizio, se i fatti sono già sufficientemente accertati.
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