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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10410/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (consorzio)

La controversia

La società proprietaria aveva impugnato una cartella di pagamento notificata per contributi consortili relativi agli anni 2015 e 2016, affermando: di non essere soggetto passivo dei contributi irrigui perché i terreni erano affittati a terzi; che la cartella era carente di motivazione perché non richiamava adeguatamente piano di classifica e perimetro di contribuenza; che non vi era prova di un effettivo beneficio arrecato ai fondi; che, in ogni caso, l’onere di provare il beneficio e la debenza gravava sul Consorzio. In Cassazione ha articolato sei motivi: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserita extrapetizione, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe deciso su una diversa questione rispetto a quella devoluta, attribuendo alla proprietà la debenza dei contributi irrigui; 2) omesso esame di un fatto decisivo, ossia una nota del Consorzio da cui, secondo la ricorrente, si ricavava che il contributo codice 750 era dovuto dall’affittuario; 3) violazione delle norme sulla motivazione degli atti tributari, assumendo che la cartella fosse priva degli estremi di un atto presupposto e quindi immotivata anche per relationem; 4) violazione dell’art. 2697 c.c., contestando il riparto dell’onere della prova e l’uso delle presunzioni, nonché l’applicabilità della riforma dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992; 5) violazione della disciplina regionale siciliana e del r.d. 215/1933, sostenendo che il piano di classifica fosse indispensabile e che la norma non consentisse contributi provvisori fondati su benefici "conseguibili"; 6) violazione dei requisiti di motivazione della sentenza, lamentando motivazione apparente o insufficiente e il mancato accoglimento delle istanze istruttorie, inclusa la CTU.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi di ricorso. Ha ritenuto, in sintesi, che: il primo motivo fosse inammissibile e comunque infondato perché l’art. 5 della l.r. Sicilia n. 45/1995 non esclude la debenza in capo al proprietario e perché l’appello del Consorzio investiva proprio la debenza di tutti i contributi alla proprietà; il secondo motivo fosse inammissibile perché la nota richiamata non aveva valore confessorio e, comunque, la sentenza d’appello aveva implicitamente escluso la tesi della ricorrente; il terzo motivo fosse inammissibile e comunque infondato poiché la cartella era motivata secondo il modello normativo richiamato e il ricorso non riportava testualmente il contenuto dell’atto; il quarto motivo fosse infondato perché la Corte territoriale aveva comunque accertato in concreto il beneficio fondiario e perché la riforma dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992 non aveva alterato il riparto dell’onere probatorio né escluso le presunzioni semplici; il quinto motivo fosse infondato perché la disciplina regionale e statale consente, in assenza di diversa previsione, la determinazione provvisoria sulla base di indici approssimativi e presuntivi, con successivi conguagli; il sesto motivo fosse inammissibile perché il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è solo quello nei limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c. vigente, e perché la ricorrente non aveva assolto l’onere di specificazione delle prove e delle istanze istruttorie. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di extrapetizione è stata ritenuta inammissibile e comunque infondata, poiché la questione della debenza dei contributi alla proprietà era comunque compresa nel thema decidendum devoluto in appello.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È stato invocato come parametro per i vizi processuali denunciati, ma la Corte ha escluso la sussistenza dei presupposti del vizio dedotto.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    Il ricorrente deve trascrivere e specificare gli atti e i documenti su cui fonda le censure, a pena di inammissibilità.

  • art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Richiamato, insieme all’art. 366 c.p.c., per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

  • art. 5 l.r. Sicilia n. 45 del 1995

    "Gli imprenditori agricoli e non agricoli proprietari, enfiteuti o affittuari ... tenuti per legge o per contratto al pagamento dei contributi consortili"

    La norma non consente di ricavare un principio generale di esclusione del proprietario dalla soggettività passiva; la debenza può gravare anche sulla proprietà in base alla legge o al contratto.

  • art. 7 della L. 212/2000

    La cartella di pagamento deve essere sufficientemente motivata, anche per relationem, se richiama un atto presupposto conosciuto o conoscibile dal contribuente.

  • art. 3 L. 241/1990

    Richiamato quale norma generale sulla motivazione degli atti amministrativi, ma la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione della cartella nel caso concreto.

  • art. 2697 c.c.

    Il Consorzio non è stato ritenuto gravato da un onere probatorio diverso da quello ordinario; la Corte ha valorizzato l’accertamento in concreto del beneficio fondiario e ha escluso che la sola prova dell’inclusione nel comprensorio fosse decisiva in assenza di prova contraria.

  • art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992

    La riforma non ha invertito il riparto dell’onere della prova né ha precluso il ricorso a presunzioni semplici; inoltre si applica ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore.

  • art. 10 l.r. Sicilia n. 45 del 1995

    La ripartizione delle spese consortili avviene in ragione dei benefici effettivamente conseguiti e secondo un piano di classifica, ma la disciplina non esclude il ricorso alla regolazione provvisoria prevista dalla norma statale.

  • art. 11 r.d. n. 215 del 1933

    Consente ai consorzi, in mancanza di diversa previsione regionale, di operare in via provvisoria sulla base di indici approssimativi e presuntivi dei benefici, con successivi conguagli definitivi.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    Il vizio motivazionale della sentenza tributaria è scrutinabile nei soli limiti dell’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non già per insufficienza argomentativa.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione apparente o mancante è l’unico vizio rilevante in cassazione oltre il minimo costituzionale.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione della sentenza deve esistere nel minimo costituzionale; non è sindacabile in cassazione la mera insufficienza o inadeguatezza logica, se non nei casi estremi di mancanza o apparenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nei contributi consortili irrigui, la soggettività passiva può gravare originariamente sul proprietario del fondo, anche se il bene è concesso in affitto a terzi utilizzatori.
  • La distinzione tra quota fissa e quota variabile del contributo attiene alla quantificazione del prelievo: la prima può essere dovuta indipendentemente dall’effettivo utilizzo del servizio, mentre la seconda richiede la prova dell’utilizzo concreto della risorsa o del servizio.
  • In tema di contributi consortili, il piano di classifica è rilevante per la ripartizione ordinaria delle spese, ma, in assenza di diversa disciplina regionale, il consorzio può operare provvisoriamente sulla base di indici approssimativi e presuntivi dei benefici, con successivi conguagli.
  • L’onere di contestare l’effettiva sussistenza del beneficio fondiario grava sul contribuente quando l’ente abbia allegato elementi idonei a dimostrarlo; il giudice di merito può fondare la decisione anche su presunzioni semplici, purché sorrette da un accertamento in concreto.
  • La cartella di pagamento costituisce atto motivato sufficientemente quando consente al contribuente di comprendere la pretesa e di verificarne il fondamento, anche per relationem a atti presupposti conosciuti o conoscibili.
  • In cassazione il vizio di motivazione è deducibile solo nei limiti del minimo costituzionale: mancanza, apparenza, irriducibile contraddittorietà o incomprensibilità; non è più consentito censurare la mera insufficienza o genericità della motivazione.
  • Il ricorso per cassazione che denunci errori processuali o vizi di motivazione deve rispettare rigorosamente il principio di autosufficienza, trascrivendo i passaggi rilevanti degli atti e dei documenti su cui si fonda la censura.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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