Cassazione Civile, Ordinanza n. 20068/2022 del 21/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Una società aveva ottenuto, in un giudizio prefallimentare, una condanna della controparte al pagamento di somme derivanti da pregressi rapporti tra le parti. Successivamente, intervenuto il fallimento della debitrice, il credito era stato prima ammesso al passivo con riserva in ragione della pendenza dell'impugnazione della sentenza di primo grado, e poi, una volta definito il giudizio di appello, il giudice delegato aveva sciolto la riserva e ammesso il credito in via definitiva, ma in misura diversa e in parte in chirografo. La società creditrice aveva quindi proposto opposizione allo stato passivo ai sensi dell'art. 98 l. fall., chiedendo l'ammissione per un importo maggiore e in privilegio. Il Tribunale aveva però dichiarato inammissibile l'opposizione, ritenendo che il provvedimento di scioglimento della riserva dovesse essere impugnato con reclamo ex art. 26 l. fall. e non con opposizione. Nel ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 113-bis e 98 l. fall., sostenendo che il decreto di scioglimento della riserva rientra nel sistema delle impugnazioni dello stato passivo e va quindi contestato con l'opposizione ex art. 98, non con il reclamo ex art. 26.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato al Tribunale di Foggia in diversa composizione. Ha affermato che il decreto con cui, ex art. 113-bis l. fall., il giudice delegato scioglie la riserva e decide sull'ammissione definitiva del credito costituisce il momento finale dell'accertamento del passivo, per quanto non già coperto dalla precedente ammissione con riserva, e va quindi impugnato con l'opposizione allo stato passivo ex art. 98 l. fall., non con il reclamo ex art. 26. Il Tribunale dovrà riesaminare l'opposizione applicando tale principio di diritto.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
viene richiamato come base del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e vizio di motivazione
art. 98 l. fall.
è la norma che disciplina l'opposizione allo stato passivo e costituisce il rimedio corretto contro il decreto di scioglimento della riserva, per quanto non già incontestabile
art. 113-bis l. fall.
prevede che, verificatosi l'evento che ha determinato l'accoglimento con riserva, il giudice delegato modifichi lo stato passivo con decreto, disponendo l'ammissione definitiva
art. 96, secondo comma, l. fall.
regola l'ammissione con riserva dei crediti, tra cui quelli da sentenza non passata in giudicato pronunciata prima della dichiarazione di fallimento
art. 55 l. fall.
richiamato per la disciplina dei crediti condizionali e il loro concorso nel passivo
art. 113 l. fall.
richiamato per le ripartizioni parziali e per l'accantonamento delle somme dovute ai creditori ammessi con riserva
art. 26 l. fall.
non è il rimedio impugnatorio applicabile al decreto di scioglimento della riserva, poiché opera solo in via residuale salvo diversa disposizione
art. 97 l. fall.
richiamato per la comunicazione del decreto e i meccanismi del procedimento di formazione del passivo
art. 1359 c.c.
menzionato come esempio di finzione di avveramento della condizione nei crediti ammessi con riserva
art. 233 d.lgs. 14/2019
richiamato per evidenziare che la disciplina dell'art. 113-bis l. fall. non è stata modificata dal codice della crisi e dell'insolvenza
Massime di principio
- L'ammissione di un credito al passivo con riserva non esaurisce la fase di accertamento del passivo: essa produce una stabilizzazione provvisoria, ma il successivo decreto di scioglimento della riserva conserva natura decisoria quando definisce se e in quale misura il credito debba essere ammesso definitivamente.
- Il decreto emesso ai sensi dell'art. 113-bis l. fall. non è un mero atto ricognitivo dell'evento sopravvenuto, ma richiede una valutazione del giudice sulla idoneità di tale evento a giustificare l'ammissione definitiva o il rigetto, totale o parziale, del credito.
- Contro il decreto di scioglimento della riserva il rimedio corretto è l'opposizione allo stato passivo ex art. 98 l. fall., perché tale decreto si inserisce nel momento finale dell'accertamento del credito e incide sulla definitività dello stato passivo per quanto non già coperto dalla precedente ammissione con riserva.
- Il reclamo ex art. 26 l. fall. ha natura residuale e non si applica quando la legge predispone uno strumento tipico di impugnazione dello stato passivo.
- Nel provvedimento di scioglimento della riserva il giudice delegato deve dare conto delle ragioni dell'ammissione definitiva, così da rendere controllabile il decreto in sede di impugnazione.
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