Sentenza n. 13065/2026 - Roma, Sezione 3B
per l''annullamento - del Decreto n. 24681 del 14 dicembre 2022 del Direttore della Direzione Sanità, Welfare e Coesione sociale della Regione Toscana avente ad oggetto “Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, ai sensi dell''''articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015” e relativi allegati (di seguito, anche la “Delibera di Ripiano”); - della nota del Direttore della Direzione Sanità, Welfare e Coesione sociale della Regione Toscana avente ad oggetto “Notifica del Decreto Dirigenziale n. 24681 del 14 Dicembre 2022” inviata a mezzo pec alle aziende fornitrici di dispositivi medici, inclusa Abbott; - della nota trasmessa dalla Regione Toscana, Direzione Sanità, Welfare e Coesione sociale, in data 14 novembre 2022, con cui è stato comunicato l''''avvio del procedimento “avente ad oggetto l''''adozione del decreto del Direttore della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell''''articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015»; - del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell''''Economia e delle Finanze 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. (22A05189)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Payback”); - del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all''''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018. (22A06146)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Linee Guida” o, più semplicemente, le “Linee Guida”); - di qualsiasi altro atto presupposto richiamato nei predetti atti o comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche se non conosciuti, inclusi: ▪ l''''intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni – Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 recante “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.1.42, sullo schema di decreto ministeriale per l''''adozione delle linee guida propedeutiche all''''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell''''art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018”; ▪ l''''accordo della Conferenza Stato – Regioni Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 recante “Accordo, ai sensi dell''''articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''''acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018” (di seguito, anche l'''' “Accordo 181/CSR”); ▪ la Circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, recante “Indicazioni operative per l''''applicazione delle disposizioni previste dall''''art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78”; ▪ per quanto occorrer possa, la nota esplicativa del Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione sanitaria del 5.8.2022 trasmessa alla Ricorrente dalla Regione Sardegna con la nota di riscontro all''''accesso agli atti; - per quanto occorrer possa, tutti gli atti istruttori e ricognitivi, incluse le delibere degli enti del servizio sanitario regionale richiamate nella Delibera di Ripiano con le quali sono stati certificati i fatturati delle aziende fornitrici di dispositivi mediciper gli anni 2015-2018 (deliberazione del Direttore Generale dell''''Azienda USL Toscana Nord Ovest n. 769 del 5.9.2019; deliberazione del Direttore Generale dell''''Azienda USL Toscana Centro n. 1363 del 30.9.2019; deliberazione del Direttore Generale dell''''Azienda USL Toscana Sud Est n. 1020 del 16.9.2019; deliberazione del Direttore Generale dell''''Azienda Ospedaliera Universitaria Senese n. 740 del 30.8.2019; deliberazione del Direttore Generale dell''''Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana n. 623 del 6.9.2019; deliberazione del Direttore Generale dell''''Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi n. 643 del 16.9.2019; deliberazione del Direttore Generale dell''''Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer n. 497 del 9.8.2019; deliberazione del Direttore Generale dell''''ESTAR – Ente unico di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale n. 386 del 27.9.2019), nonché dell''''ulteriore documentazione pubblicata sul sito istituzionale della Regione, inclusa la “Nota esplicativa sulle modalità con le quali è stata calcolata la quota di payback dovuta”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti statali e regionali applicativi del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, inclusi gli elenchi regionali e la quantificazione dell’importo dovuto
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha impugnato il decreto della Regione Toscana che individuava le aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano e determinava gli obblighi di payback per gli anni 2015-2018, nonché gli atti statali presupposti, le linee guida, gli atti di avvio del procedimento e gli atti istruttori relativi alla certificazione dei fatturati. Dal testo non emergono i singoli motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito senza esame del merito. Nel corso del processo è sopravvenuta una disciplina normativa che ha consentito alle aziende di assolvere gli obblighi mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. La ricorrente ha dichiarato di avere effettuato il pagamento ridotto e di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, pur senza depositare un’attestazione del pagamento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla decisione, resa in relazione alla disciplina sopravvenuta sul pagamento in misura ridotta degli obblighi di payback. Il giudice non ha esaminato la legittimità degli atti impugnati né i motivi di ricorso. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra tutte le parti, in ragione dell’andamento del giudizio.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...] L'integrale versamento [...] estingue l'obbligazione [...] precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti.
La disciplina sopravvenuta consente di definire gli obblighi di payback relativi agli anni 2015-2018 mediante il versamento della quota ridotta e prevede, al ricorrere dei presupposti, la cessazione della materia del contendere o comunque il venir meno dell’interesse alla prosecuzione dei ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Costituisce la base processuale per la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nell’ambito della definizione del giudizio.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio, una disciplina sopravvenuta consente al ricorrente di definire l’obbligazione oggetto della controversia mediante il pagamento di un importo ridotto e il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione, il ricorso può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse senza esame dei motivi di illegittimità.
- La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse presuppone che il venir meno dell’interesse alla decisione risulti dalla posizione processuale assunta dal ricorrente o da altra sopravvenienza idonea a rendere non più utile una pronuncia sul merito; in tal caso il giudice non esamina la legittimità degli atti impugnati.
- La disciplina speciale che prevede la compensazione delle spese o l’andamento del giudizio possono giustificare la compensazione integrale delle spese tra tutte le parti.
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