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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10106/2023 del 17/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva irrogato sanzioni per aver emesso una fattura ritenuta riferita a operazioni soggettivamente inesistenti. La vicenda concreta riguardava un preliminare di acquisto di due terreni, la successiva compravendita definitiva in favore di un diverso soggetto che subentrava all'originaria promissaria acquirente e la successiva fatturazione con cui la società contribuente ribaltava su quest'ultimo i costi sostenuti per il preliminare e per l'avvio di lavori su una struttura commerciale. La CTR aveva ritenuto che l'Ufficio non avesse dimostrato l'inesistenza delle operazioni e che la contribuente avesse assolto l'onere probatorio. In cassazione l'Agenzia deduceva violazione degli artt. 19 e 21 d.P.R. n. 633 del 1972, dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 6 e 9 d.lgs. n. 471 del 1997, sostenendo che la CTR avesse erroneamente valorizzato il preliminare senza considerare una clausola che faceva tornare nella disponibilità dei promittenti venditori le opere realizzate in caso di mancato definitivo, nonché altri elementi fattuali asseritamente trascurati, e contestando la legittimità del ribaltamento dei costi e della detrazione operata dal destinatario della fattura.

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo di ricorso inammissibile. Ha osservato che il motivo cumulava censure eterogenee senza separata articolazione, era privo di autosufficienza perché richiamava generiche "risultanze processuali" senza riprodurne i contenuti essenziali, e mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, estranea al giudizio di cassazione. Ha anche rilevato che il richiamo alla sentenza favorevole all'Agenzia nel diverso giudizio relativo a Moda Group non era conducente. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia alle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura prospettata come violazione di legge non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle prove.

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato dalla ricorrente quale norma sulla detrazione IVA, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione per l'inammissibilità del motivo.

  • art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato dalla ricorrente in tema di fatturazione; la Corte rileva che la doglianza mira a rivalutare il merito e non affronta validamente la decisione impugnata.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte osserva che la censura invoca l'articolo solo formalmente, ma in realtà contesta la valutazione delle prove e non l'erronea distribuzione dell'onere della prova.

  • art. 6 d.lgs. n. 471 del 1997

    Norma richiamata nel motivo come base sanzionatoria; non oggetto di specifica applicazione nel merito per la declaratoria di inammissibilità.

  • art. 9 d.lgs. n. 471 del 1997

    Norma richiamata nel motivo come base sanzionatoria; non oggetto di specifica applicazione nel merito per la declaratoria di inammissibilità.

  • art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000

    Citata nella ricostruzione difensiva dell'Agenzia, ma non rileva nella decisione finale.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione che denunci violazione di legge deve confrontarsi in modo specifico con la decisione impugnata e non può risolversi in una critica diffusa e cumulativa priva di autonoma articolazione delle censure.
  • Il principio di autosufficienza impone che, quando si deducono errori fondati su documenti o risultanze processuali, tali atti siano indicati e riprodotti nei loro contenuti essenziali, altrimenti la doglianza è inammissibile.
  • La censura ex art. 2697 c.c. è ammissibile solo se si contesta realmente l'erronea distribuzione dell'onere della prova; se invece si mira a sollecitare una nuova valutazione degli elementi istruttori, la doglianza attiene al merito ed è inammissibile in cassazione.
  • La Corte di cassazione non può essere investita di una rivalutazione del fatto o delle prove già apprezzate dal giudice di merito, essendo il giudizio di legittimità limitato al controllo della correttezza giuridica e logica della decisione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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