Cassazione Penale, Sentenza n. 12757/2022 del 05/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, in Cassazione, dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari che aveva accolto il reclamo del detenuto Cillari e ordinato alla Direzione dell'istituto di consentire lo svolgimento, in sostituzione del colloquio mensile in presenza, di un colloquio visivo mensile tramite piattaforma di videocollegamento validata (es. Skype for business). Il ricorso del carcere/DAP/MiGiustizia sosteneva che: a) la videocomunicazione non costituisse un diritto riconosciuto ma una mera modalità eccezionale; b) l'applicazione della videoconferenza ai detenuti 41-bis potesse avvenire solo in situazioni estremamente eccezionali e non in forza della sola emergenza sanitaria; c) vi fossero rischi di sicurezza informatica e di captazione illecita non superabili; d) il Tribunale avrebbe ecceduto i poteri disponendo modalità operative che interferivano con competenze di altri organi (es. carabinieri).
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso come infondato. Ha confermato che il diritto ai "colloqui visivi" è riconosciuto costituzionalmente e dall'ordinamento penitenziario anche per i detenuti sottoposti al regime 41-bis, pur con limiti di durata e frequenza. Ha ritenuto che la videocomunicazione rientri nella categoria dei colloqui visivi e possa essere autorizzata quando, per motivi oggettivi (es. emergenza pandemica e restrizioni agli spostamenti), il colloquio in presenza non possa essere effettivamente garantito; ha richiamato il dl. 10/05/2020 n.29 che ha previsto i colloqui "a distanza" durante l'emergenza Covid-19. La Corte ha ritenuto superabili le obiezioni di sicurezza perché le piattaforme validate (rete Intranet del Ministero, Skype for business o equivalenti) e le misure organizzative e di vigilanza possono garantire la sicurezza e la tracciabilità (registrazione, monitoraggio "da remoto", conservazione dei file). Ha inoltre affermato che i colloqui telefonici compensativi previsti dalle circolari non sono equivalenti ai colloqui visivi quando la privazione è duratura. In conclusione, il provvedimento impugnato è confermato e il ricorso è rigettato.
Norme richiamate
art. 41-bis, Ordinamento penitenziario
non presente una citazione testuale nel provvedimento fornito
Prevede misure restrittive per il regime differenziato ma non esclude il diritto ai colloqui; al comma 2-quater, lett. b) disciplina la possibilità di colloquio telefonico autorizzato dopo i primi sei mesi con registrazione; la Corte interpreta che le restrizioni non impediscono, in via generale e salvo ragioni di sicurezza specifiche, l'autorizzazione a colloqui visivi mediante videocollegamento quando l'incontro in presenza è impossibile
artt. 1, 15, 18, 28, Ordinamento penitenziario
non presente una citazione testuale nel provvedimento fornito
Riconoscono la rilevanza dei colloqui familiari nel trattamento e la tutela dei rapporti familiari; servono a fondare il diritto ai "colloqui visivi" anche per i detenuti
art. 69, comma 6, lett. b), Ordinamento penitenziario
non presente una citazione testuale nel provvedimento fornito
Consente al Magistrato di sorveglianza di adottare misure volte a evitare gravi pregiudizi ai rapporti familiari del detenuto; la Corte lo utilizza per qualificare la perdurante impossibilità di colloqui in presenza come grave pregiudizio che legittima misure sostitutive come la videocomunicazione
d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (art. 61, comma 2, lett. a; art. 37)
non presente una citazione testuale nel provvedimento fornito
Regolamento di esecuzione che disciplina i colloqui e le modalità di controllo; integrato dalla giurisprudenza e dalle circolari per disciplinare anche le videocomunicazioni
decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29 (art. 4)
non presente una citazione testuale nel provvedimento fornito
Norma emergenziale che ha previsto la possibilità per condannati, internati e imputati di svolgere i colloqui "a distanza" mediante apparecchiature dell'Amministrazione o corrispondenza telefonica; la Corte la ritiene applicabile anche ai detenuti 41-bis durante l'emergenza sanitaria
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (art. 23, comma 1)
"resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ove non espressamente derogate dalle disposizioni del presente articolo"
Richiamato nel ricorso; la Corte lo inquadra nei provvedimenti normativi succedutisi durante la pandemia ma non lo considera ostativo alla possibilità di autorizzare videocolloqui ove necessario
Circolare DAP 30 gennaio 2019, n. 0031246.U
non presente una citazione testuale nel provvedimento fornito
Fornisce linee guida e manuale tecnico-operativo per le videochiamate (es. Skype for business); la Corte la considera valida base tecnica e procedurale per garantire sicurezza, registrazione e vigilanza "da remoto"
Circolare DAP 13 novembre 2020
non presente una citazione testuale nel provvedimento fornito
Ha previsto, in via eccezionale durante la pandemia, misure compensative come due colloqui telefonici mensili; la Corte ritiene tali misure non sufficienti a sostituire i colloqui visivi se la privazione è prolungata
DPCM e altri atti emergenziali (es. DPCM 8 marzo 2020, DPCM 3 dicembre 2020, dl. 2/2021)
non presente una citazione testuale nel provvedimento fornito
Provvedimenti che hanno imposto limitazioni alla mobilità e agli incontri per ragioni sanitarie; la Corte li ritiene fatti sopravvenuti che possono giustificare l'uso di videocollegamenti per tutelare il diritto ai colloqui
art. 56 c.p.p.
non presente una citazione testuale nel provvedimento fornito
Richiamato per affermare che le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte sotto la direzione dell'autorità giudiziaria; la Corte ritiene infondate le obiezioni di indebita ingerenza nelle competenze di altri organi qualora si dispongano modalità operative per garantire i colloqui
Massime di principio
- Il diritto ai "colloqui visivi" con i familiari è tutelato costituzionalmente e dall'ordinamento penitenziario anche per i detenuti sottoposti al regime 41-bis; le restrizioni previste dal regime non eliminano il diritto, salvo che ciò sia indispensabile e proporzionato per esigenze di sicurezza specifiche e non altrimenti gestibili
- La videocomunicazione (videochiamata) rientra nella categoria dei "colloqui visivi" e può essere autorizzata quando il colloquio in presenza è oggettivamente impossibile o sussista una gravissima difficoltà (es. restrizioni pandemiche); la sola emergenza sanitaria può legittimare tale soluzione se reali e durevoli le impedimenti
- Le amministrazioni penitenziarie devono adottare piattaforme con adeguate garanzie di sicurezza (reti validate, registrazione, conservazione dei file, vigilanza "da remoto") per ridurre i rischi di captazione illecita e per assicurare la tracciabilità a fini investigativi ove necessario
- I colloqui telefonici compensativi non sono automaticamente equivalenti ai colloqui visivi: la valutazione deve considerare la durata e la gravità della privazione e la funzione affettiva della visita visiva; misure alternative possono essere insufficienti se la compressione è prolungata
- Il giudice di sorveglianza può, nell'esercizio dei suoi poteri e nel rispetto del principio di proporzione, ordinare alle Direzioni degli istituti di predisporre videocollegamenti utilizzando le apparecchiature istituzionali e le modalità tecniche validate; le questioni organizzative vanno risolte con misure semplici e proporzionate
- In casi analoghi valutare sempre: (a) sussistenza oggettiva dell'impossibilità di colloquio in presenza; (b) gravità e durata della privazione; (c) eventuali specifiche ragioni di sicurezza che impediscano la videocomunicazione; (d) possibili misure tecniche e procedurali per mitigare i rischi
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