Sentenza n. 2468/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del provvedimento, P-NA/L/Q/2023/102959 della Prefettura di Napoli, di revoca del nulla osta al lavoro subordinato e di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente presupposto o comunque connesso anche non comunicato o notificato e di cui il ricorrente non sia a conoscenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato per mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno con il datore di lavoro originario
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto dalla Prefettura di Napoli un nulla osta al lavoro subordinato, era entrato regolarmente in Italia e, a causa dell'irreperibilità o indisponibilità del datore di lavoro originario e dell'inerzia dell'Amministrazione nella convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, aveva reperito un diverso rapporto lavorativo. La Prefettura aveva tuttavia revocato il nulla osta per la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno con il datore originario. Il ricorrente ha dedotto plurimi vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, lamentando in particolare la mancata considerazione dell'ingresso regolare, del considerevole tempo trascorso dal rilascio del nulla osta, dell'inerzia amministrativa, della possibilità di lavorare per un diverso datore e dell'effettivo avvio della nuova attività lavorativa, nonché del proprio inserimento sociale e lavorativo in Italia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca. Ha ritenuto decisivi l'ingresso regolare in Italia in forza del nulla osta, il lungo intervallo temporale tra il rilascio e la revoca, l'inerzia dell'Amministrazione nel convocare le parti per la stipula del contratto di soggiorno, la non imputabilità al ricorrente del decorso del tempo, la tempestiva prospettazione all'Amministrazione di una nuova opportunità lavorativa e l'effettivo inizio del rapporto con il diverso datore di lavoro, documentato dal contratto e dal modello Unilav. In tali circostanze l'Amministrazione avrebbe dovuto valutare l'inserimento sociale, familiare e lavorativo maturato medio tempore e la possibilità di rilasciare un titolo di soggiorno ad altro titolo, anche per attesa occupazione, conformemente alle circolari ministeriali. La revoca aveva invece irragionevolmente trasferito sullo straniero le conseguenze dell'inerzia amministrativa. Le spese di lite sono state compensate. È stata disposta l'ammissione definitiva al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione di euro 1.500,00 in favore del difensore.
Norme richiamate
art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014
ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate
La liquidazione del compenso per il patrocinio tiene conto delle caratteristiche, della difficoltà, del valore e dei risultati dell'attività professionale, oltre che delle condizioni soggettive del cliente.
art. 130 d.P.R. 115/2002
riduzione ordinaria del 50% del compenso
Il compenso liquidato per il patrocinio a spese dello Stato è soggetto alla riduzione ordinaria del cinquanta per cento.
Massime di principio
- La revoca del nulla osta al lavoro subordinato per mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno non può essere adottata automaticamente quando la mancata stipula sia intervenuta dopo un significativo periodo di inerzia dell'Amministrazione e non sia imputabile allo straniero.
- Prima di revocare un nulla osta al lavoro subordinato, l'Amministrazione deve considerare l'ingresso regolare dello straniero, il tempo trascorso, la propria eventuale inerzia, l'inserimento sociale, familiare e lavorativo maturato in Italia e la permanenza dei legami con il Paese d'origine.
- Quando lo straniero abbia prospettato nel procedimento la disponibilità di un diverso rapporto lavorativo e tale rapporto sia stato effettivamente avviato, l'Amministrazione deve valutare la possibilità di rilasciare un titolo di soggiorno ad altro titolo, anche per attesa occupazione, anziché limitarsi a revocare il nulla osta originario.
- L'Amministrazione non può irragionevolmente porre a carico dello straniero le conseguenze sfavorevoli del decorso del tempo determinato dalla propria inerzia procedimentale.
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