Cassazione Penale, Sentenza n. 06228/2026 del 16/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, constatando l'omessa emissione del decreto previsto dall'art. 598-bis e l'assenza della formale comunicazione necessaria, con conseguente nullità assoluta ex art. 178 comma 1 lett. c). Ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Bologna per l'ulteriore corso.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione delle norme processuali relative al giudizio cartolare d'appello (art. 598-bis cod. proc. pen.). L'imputato aveva personalmente richiesto di partecipare all'udienza; tuttavia non risultava alcun decreto che, ai sensi dell'art. 598-bis, comma 2 (o 3), comunicasse che l'udienza sarebbe stata celebrata con la partecipazione delle parti. La cancelleria aveva solo inviato una comunicazione via PEC al difensore il giorno precedente; non era stata disposta né comunicata formale decisione né l'eventuale ordine di traduzione dell'imputato detenuto. Si è eccepita la nullità assoluta per omessa comunicazione formale obbligatoria, con riferimento all'art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 598-bis cod. proc. pen.
previsione del giudizio cartolare di appello e della possibilità di celebrare l'udienza in presenza "per la rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame" con provvedimento che indichi se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio
Occorre un decreto formale che disponga e comunichi la celebrazione dell'udienza con partecipazione delle parti; la richiesta di partecipazione può essere formulata anche dall'imputato personalmente; in mancanza del provvedimento si configura una nullità procedurale.
art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
richiamata nel testo come norma che prevede la nullità assoluta per la violazione delle norme sostanziali o processuali previste a pena di nullità
L'omessa comunicazione formale della celebrazione dell'udienza e l'impossibilità per il difensore di partecipare sono state ritenute causa di nullità assoluta.
art. 179 comma 1 cod. proc. pen.
richiamato nel testo in raccordo con l'art. 178 per le conseguenze della nullità
Conferma che le nullità di cui all'art. 178 possono determinare l'annullamento dei provvedimenti impugnati secondo le modalità previste dalla legge.
art. 97 comma 4 cod. proc. pen.
menzionato nel testo con riferimento alla nomina di un sostituto difensore presente in udienza
La presenza di un sostituto nominato non cura l'omessa comunicazione obbligatoria al difensore di fiducia; l'assenza di formale avviso può comunque configurare nullità, per evitare che una parte presenti introduca argomentazioni cui il difensore non può replicare.
Massime di principio
- Nel giudizio cartolare d'appello ai sensi dell'art. 598-bis, la celebrazione dell'udienza con partecipazione delle parti richiede un provvedimento formale che indichi la modalità di decisione (udienza pubblica o camera di consiglio); l'assenza di tale decreto costituisce vizio grave.
- La richiesta di partecipazione all'udienza può essere proposta anche dall'imputato personalmente; la corte deve tenere conto di tale richiesta e provvedere formalmente a comunicarne l'accoglimento o il rigetto.
- La semplice comunicazione via PEC il giorno precedente non sostituisce il decreto formale previsto dalla norma quando la legge impone un provvedimento specifico e comunicazioni tempestive alle parti e al difensore.
- L'omessa comunicazione o la mancata predisposizione degli atti necessari che impediscano al difensore di replicare integra, in casi analoghi, la nullità assoluta sancita dall'art. 178 comma 1 lett. c) e comporta l'annullamento della decisione impugnata.
- La presenza in udienza di un difensore sostitutivo non sempre sanifica l'omissione di comunicazioni formali al difensore di fiducia; la ragione procedurale è garantire la possibilità effettiva di difesa e replica.
- In situazioni analoghe il rimedio concreto può essere l'annullamento senza rinvio (quando la nullità rende impossibile riutilizzare l'istruttoria) o l'annullamento con rinvio per rinnovare la fase quando necessario; la scelta dipende dalla natura e dalle conseguenze del vizio.
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