Cassazione Civile, Ordinanza n. 13594/2023 del 17/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (candidato)
La controversia
La controversia nasce dal conferimento di un incarico dirigenziale nel settore sanitario a un candidato diverso da quello poi rimasto escluso. Il giudice di merito aveva ritenuto illegittima la selezione perché non sorretta da una vera valutazione comparativa, né da una motivazione esternata in modo percepibile, e aveva riconosciuto al candidato escluso un danno patrimoniale da perdita di chance, quantificato nella misura del 75% delle maggiori retribuzioni perdute, sulla base di una probabilità di vittoria stimata tra il 70% e l’80%. L’Azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato la violazione della disciplina sul conferimento degli incarichi dirigenziali sanitari e delle clausole di correttezza e buona fede, sostenendo che la normativa non imponesse una valutazione comparativa formalizzata e motivata, trattandosi di scelta fiduciaria del Direttore Generale, e comunque che la motivazione resa fosse sufficiente; con il secondo ha dedotto la violazione delle norme su prova e responsabilità, assumendo che la Corte territoriale avesse illegittimamente svolto essa stessa una comparazione e che mancasse la prova del danno; con il terzo ha contestato la stima probabilistica del 75% e l’uso della valutazione equitativa, ritenendola incongrua e immotivata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, nelle procedure di conferimento di incarichi dirigenziali nel pubblico impiego privatizzato, l’amministrazione deve comunque procedere a una valutazione comparativa tra i candidati e deve rendere una motivazione congrua e percepibile sulle ragioni della scelta, in applicazione delle clausole di correttezza e buona fede e dei principi di buon andamento. Ha inoltre ritenuto insindacabile in sede di legittimità la valutazione di merito compiuta dalla Corte territoriale sulla sussistenza del danno da perdita di chance e sulla sua quantificazione: i giudici di merito avevano fondato il convincimento su elementi specifici, come la recessività degli altri candidati e la presenza di dati favorevoli al ricorrente non adeguatamente considerati, stimando la probabilità di vittoria nel 70-80% e liquidando il danno al 75% delle differenze retributive. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto e la ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 15-ter d.lgs. 502/1992
La disciplina del conferimento dell'incarico dirigenziale sanitario non esonera l'amministrazione dalla valutazione comparativa e motivata dei candidati; il procedimento non è concorsuale, ma la scelta deve comunque rispettare correttezza, buona fede e buon andamento.
art. 13 d.lgs. 229/1999
Richiamato come parte del quadro normativo applicabile al conferimento degli incarichi dirigenziali nel settore sanitario.
art. 19 d.lgs. 165/2001
L'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale integra una determinazione negoziale di natura privatistica e richiede una valutazione comparativa con adeguata motivazione.
art. 1175 c.c.
Le clausole di correttezza impongono all'amministrazione di operare una comparazione effettiva e di motivare la scelta del candidato prescelto.
art. 1375 c.c.
La buona fede nell'esecuzione del rapporto obbliga a una condotta trasparente e coerente nella selezione del dirigente.
art. 97 Cost.
Il principio di buon andamento è richiamato a sostegno dell'obbligo di comparazione e motivazione nella scelta dirigenziale.
art. 360 n. 3 c.p.c.
È il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge dedotti dalla ricorrente.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso relativo alla valutazione delle prove e della comparazione effettuata dal giudice di merito.
art. 2697 c.c.
Richiamato in relazione all'onere della prova del danno e della perdita di chance.
art. 2043 c.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare la configurabilità del danno risarcibile e la relativa prova; la Corte ribadisce che il danno da perdita di chance è risarcibile se provato anche in via presuntiva e probabilistica.
art. 1226 c.c.
La liquidazione equitativa è ritenuta legittima quando il pregiudizio viene stimato sulla base di elementi di merito precisi e non irrazionali.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, il conferimento di un incarico dirigenziale non ha natura concorsuale, ma l'amministrazione non può sottrarsi a una valutazione comparativa dei candidati né alla motivazione, dovendo esplicitare criteri e ragioni della scelta in modo percepibile.
- La mancata esternazione di una comparazione effettiva e motivata tra i candidati può integrare inadempimento contrattuale della pubblica amministrazione datrice di lavoro e costituire fonte di responsabilità risarcitoria.
- Il candidato escluso dall'incarico dirigenziale può ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance se prova, anche solo in via presuntiva o probabilistica, che l'illegittima condotta dell'amministrazione ha inciso concretamente sulle probabilità di conseguire l'incarico.
- La perdita di chance costituisce un'entità patrimoniale autonoma e la sua quantificazione può essere effettuata equitativamente quando il giudice di merito basi la stima su elementi concreti, specifici e non irrazionali.
- In sede di legittimità non è censurabile la valutazione di merito che, senza superare i limiti della ragionevolezza, apprezzi la probabilità di vittoria del candidato e quantifichi il danno in rapporto alla chance perduta.
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