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Sentenza

Sentenza n. 416/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma, previa sospensione dell’efficacia, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. -OMISSIS- del 26 settembre 2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202401398

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia che aveva respinto il ricorso contro il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato adottato dal Questore di Caltanissetta

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La parte appellante ha impugnato la sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso contro il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno. Ha riproposto cinque motivi. Con il primo ha dedotto la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, sostenendo che, dopo la presentazione di nuova documentazione e osservazioni, l'Amministrazione avrebbe dovuto inviare un nuovo preavviso di rigetto. Con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, nonché difetto di istruttoria e motivazione, per il mancato adeguato accertamento delle risultanze documentali. Con il terzo ha censurato la valutazione della pericolosità sociale, deducendo violazione di legge, carenza motivazionale ed eccesso di potere per mancata considerazione del caso concreto, della condanna penale e della situazione familiare. Con il quarto e il quinto motivo ha lamentato la violazione degli artt. 13, comma 2-bis, e 19 del d.lgs. n. 286 del 1998, dell'art. 8 CEDU e dei principi sulla coesione familiare, nonché difetto di istruttoria e motivazione per omessa valutazione della specificità del caso concreto e dei legami familiari e per il mancato esame dei motivi sopravvenuti al preavviso di rigetto. Il diniego era fondato, tra l'altro, sulla mancata produzione del bilancio 2023, su rilevanti debiti contributivi e fiscali, sull'omessa presentazione delle buste paga dei dipendenti, sulle discordanze tra i modelli fiscali e la documentazione contabile e reddituale, nonché sull'inattendibilità complessiva della documentazione prodotta. L'Amministrazione aveva inoltre richiamato una condanna penale e rilevato che quasi tutti i componenti del nucleo familiare risultavano irregolari sul territorio nazionale.

La decisione

Il CGARS ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR. Sul primo motivo ha affermato che l'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 non impone l'invio di un nuovo preavviso di rigetto quando l'interessato abbia presentato osservazioni: l'Amministrazione deve esaminarle e, ove non le accolga, darne conto nella motivazione del provvedimento finale, indicando soltanto gli eventuali ulteriori motivi ostativi conseguenti alle osservazioni. Nel caso concreto il diniego aveva riprodotto e valutato le osservazioni, evidenziando la mancata produzione del bilancio, i debiti contributivi e fiscali, le irregolarità relative alle buste paga e le rilevanti discordanze tra la documentazione fiscale, contabile e previdenziale. Il secondo motivo è stato respinto perché le irregolarità fiscali e contributive, risultanti dalle segnalazioni degli enti pubblici competenti, non erano state sanate né smentite dalla documentazione e dalle osservazioni presentate, sicché l'Amministrazione aveva correttamente ritenuto inattendibile la documentazione reddituale. Il terzo motivo è stato ritenuto in parte inammissibile, poiché il provvedimento era plurimotivato, e comunque infondato: la condanna penale era stata valorizzata insieme alle irregolarità fiscali e contributive per sostenere l'insufficienza dei mezzi necessari a vivere dignitosamente senza dedicarsi ad attività illecite o criminose. Anche il quarto e il quinto motivo sono stati respinti. Il Collegio ha condiviso la valutazione secondo cui la produzione di documenti contraffatti o false attestazioni può giustificare il diniego del permesso indipendentemente dalla presenza di legami familiari; inoltre, il provvedimento aveva esaminato la situazione personale e familiare, rilevando l'irregolarità del soggiorno della quasi totalità dei componenti del nucleo familiare. Non sono stati ravvisati difetti logici, istruttori o motivazionali, né violazioni dell'art. 8 CEDU o dei presupposti della coesione familiare. Le spese del grado sono state compensate in ragione della specificità della controversia e della limitata attività difensiva dell'Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni.

    La presentazione di osservazioni al preavviso di rigetto non impone all'Amministrazione l'invio di un nuovo preavviso; l'Amministrazione deve esaminare le osservazioni e motivare il loro eventuale mancato accoglimento nel provvedimento finale, indicando soltanto gli ulteriori motivi ostativi che ne siano conseguenza.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    La disposizione è richiamata quale parametro della valutazione dei presupposti per il rinnovo del permesso di soggiorno; il diniego è stato ritenuto legittimo in presenza di documentazione reddituale inattendibile, rilevanti irregolarità fiscali e contributive e ulteriori elementi ostativi.

  • art. 13, comma 2-bis, d.lgs. 286/1998

    La disposizione è richiamata in relazione alla valutazione della situazione personale e familiare dello straniero; il Collegio ha ritenuto che tale situazione fosse stata concretamente esaminata nel provvedimento di diniego.

  • art. 19 d.lgs. 286/1998

    La disposizione è richiamata con riferimento alla tutela derivante dalla situazione familiare e personale dello straniero; il Collegio ha escluso che i legami familiari impedissero il diniego in presenza degli elementi ostativi accertati.

  • art. 8 CEDU

    Il richiamo alla vita familiare non è stato ritenuto ostativo al diniego, poiché l'Amministrazione aveva valutato la situazione familiare e quasi tutti i componenti del nucleo risultavano privi di regolare titolo di soggiorno.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono richiamate, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando il destinatario di un preavviso di rigetto presenta osservazioni, l'amministrazione non è tenuta a comunicare un nuovo preavviso: deve esaminare le osservazioni e motivare nel provvedimento finale le ragioni del loro mancato accoglimento, indicando soltanto gli eventuali ulteriori motivi ostativi che ne siano conseguenza.
  • Nel procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno, plurime e documentate irregolarità fiscali e contributive, accompagnate da discordanze tra dichiarazioni fiscali, documentazione contabile e dati previdenziali, possono giustificare il giudizio di inattendibilità della documentazione reddituale e il diniego del titolo.
  • In presenza di un provvedimento amministrativo plurimotivato, la mancata contestazione o l'infondatezza di una singola motivazione non determina l'illegittimità dell'atto se le altre motivazioni autonome sono idonee a sostenerlo.
  • La valutazione della situazione familiare e personale dello straniero è necessaria, ma la presenza di legami familiari non impedisce il diniego del permesso di soggiorno quando sussistano autonomi e comprovati elementi ostativi, quali documentazione falsa o inattendibile e gravi irregolarità fiscali e contributive; nel caso esaminato, il provvedimento aveva comunque dato conto della situazione del nucleo familiare.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoAppello
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penaliLegami familiari e radicamento
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneLegittimo affidamento

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