Cassazione Civile, Ordinanza n. 28370/2024 del 05/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concedente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto del febbraio 2012 di concessione in esclusiva della raccolta e programmazione pubblicitaria nei cinema. La società concessionaria sosteneva che la controparte avesse violato l'obbligo di esclusiva, avviando contatti e rapporti con un concorrente e cessando di mandare in onda gli spot raccolti; per questo aveva chiesto in via d'urgenza di inibire l'escussione di una garanzia bancaria autonoma e, nel merito, di accertare l'inadempimento della concedente e la non debenza di somme. La controparte, invece, sosteneva che il contratto prevedesse comunque un minimo garantito a suo favore e che, in base ai risultati economici accertati, la concessionaria fosse debitrice di una differenza rispetto al minimo garantito. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che la Corte d'appello avesse deciso su una 'eccezione all'eccezione' non proposta dalla controparte, pronunciando extra petitum; 2) violazione dell'art. 111 Cost., dell'art. 132 c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e dell'art. 1460 c.c., per motivazione apparente o comunque illogica sulla exceptio inadimplenti non est adimplendum, lamentando che la Corte territoriale avesse ignorato i plurimi inadempimenti della controparte e si fosse limitata a richiamare il testo contrattuale; 3) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., per non avere la Corte d'appello considerato tutti i fatti dedotti a fondamento dell'eccezione di inadempimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d'appello si era limitata ad accertare l'esistenza o meno dei presupposti dell'eccezione di inadempimento, senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non coglieva la ratio decidendi: la Corte territoriale aveva accertato in fatto che il contratto obbligava comunque la concessionaria a corrispondere il minimo garantito, sicché, una volta verificatisi i presupposti contrattuali, essa non poteva paralizzare la richiesta con l'eccezione di inadempimento. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. non indicava un fatto storico specifico, ma tendeva a sollecitare una nuova valutazione dell'intero materiale istruttorio. Conseguentemente ha confermato il rigetto delle domande della ricorrente, l'accoglimento dell'appello principale della controparte e ha condannato la ricorrente alle spese, oltre alla condanna ex art. 96 c.p.c. e al versamento in favore della Cassa delle ammende; ha inoltre dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 700 c.p.c.
richiamato come base del ricorso cautelare d'urgenza iniziale volto a inibire l'escussione della garanzia e a imporre la messa in onda della pubblicità
art. 702-bis c.p.c.
richiamato per il giudizio sommario introdotto dalla concessionaria per l'accertamento del credito e la condanna al pagamento
art. 112 c.p.c.
la Corte esclude che vi sia stata pronuncia extra petitum, ritenendo che il giudice d'appello abbia solo verificato i presupposti dell'eccezione di inadempimento
art. 111 Cost.
richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente
art. 132 c.p.c.
richiamato quale parametro della motivazione della sentenza
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato sempre ai fini della sufficienza della motivazione
art. 1460 c.c.
la Corte ribadisce che l'eccezione di inadempimento presuppone una valutazione dei presupposti del rifiuto di adempiere, ma nel caso concreto essa non era opponibile perché il pagamento del minimo garantito era comunque dovuto
art. 360 c.p.c.
invocato per la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per i vizi motivazionali
art. 360 c.p.c.
la Corte ribadisce che il vizio riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di questioni, argomentazioni, deduzioni o del materiale istruttorio nel suo complesso
art. 366 c.p.c.
richiamato nel definire gli oneri di specificità del ricorso per cassazione sul vizio di omesso esame
art. 369 c.p.c.
richiamato insieme all'art. 366 c.p.c. per l'onere di indicazione e produzione degli atti rilevanti
art. 380-bis c.p.c.
richiamato in relazione alla proposta di definizione accelerata e alle conseguenze sanzionatorie applicate dalla Corte
art. 380-bis1 c.p.c.
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
art. 96 c.p.c.
applicato per la condanna della ricorrente per responsabilità aggravata e per la somma in favore della Cassa delle ammende
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio/ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza
Massime di principio
- L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. non può essere accolta quando il giudice accerti, in fatto, che il contratto imponeva comunque alla parte obbligata il pagamento della prestazione pattuita e che i presupposti contrattuali per la debenza si sono verificati.
- Non viola l'art. 112 c.p.c. il giudice che si limiti a verificare la sussistenza dei presupposti dell'eccezione di inadempimento, senza introdurre una domanda o un'eccezione nuova rispetto al thema decidendum.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non è configurabile quando la censura mira a contestare la valutazione delle prove, delle argomentazioni difensive o dell'intero compendio istruttorio.
- Per censurare utilmente l'omesso esame di un fatto decisivo, il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, il momento in cui è stato discusso e la sua decisività; la mera riproposizione di una diversa lettura del materiale di causa è inammissibile.
- Quando la ratio decidendi è fondata su una precisa interpretazione del contratto e su un accertamento di fatto circa la debenza di un minimo garantito, le censure di motivazione sono inammissibili se non si confrontano con tale premessa decisiva.
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