Sentenza del 22/12/2016 n. 26714 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito della liquidazione automatizzata prevista dagli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, contestando la tardività della notificazione. La Commissione tributaria regionale aveva accolto la contestazione, ritenendo inoltre che l'Agenzia delle Entrate non potesse sostituirsi all'agente della riscossione per dimostrare la tempestività della notifica. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, ma la società ha eccepito l'inesistenza della notificazione del ricorso stesso: l'atto era stato inviato a indirizzi diversi dal domicilio del procuratore costituito e i tentativi erano falliti per irreperibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l'eccezione della società, qualificando la notificazione del ricorso come inesistente e quindi non sanabile. Poiché il ricorso era stato notificato oltre il termine lungo previsto dall'art. 327 c.p.c., la sentenza impugnata era ormai passata in giudicato. Il ricorso dell'Agenzia è stato dichiarato inammissibile e l'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 1.800 euro per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie e agli accessori di legge.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis
Disciplina la liquidazione automatizzata delle dichiarazioni fiscali, dalla quale può derivare l'iscrizione a ruolo e la successiva emissione della cartella di pagamento.
D.P.R. n. 633/1972, art. 54-bis
Prevede la liquidazione automatizzata degli elementi risultanti dalle dichiarazioni IVA.
Art. 327 c.p.c.
Prevede il termine lungo per impugnare una sentenza quando essa non sia stata notificata. Nel caso concreto, il termine era scaduto il 26 luglio 2010.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenze n. 14916 e n. 14917 del 2016
Stabiliscono che, quando l'atto viene restituito al mittente senza essere consegnato al destinatario, la notificazione è soltanto tentata e deve considerarsi omessa o inesistente, senza possibilità di sanatoria.
Massime di principio
- La notificazione di un atto processuale deve essere effettuata presso il domicilio eletto o indicato dal procuratore costituito; l'invio a un indirizzo diverso può determinare l'inesistenza della notificazione.
- Se il tentativo di notificazione fallisce e l'atto viene restituito al mittente senza essere consegnato, non si tratta necessariamente di una notifica valida con un semplice vizio formale: in presenza di un collegamento insufficiente con il destinatario, la notifica può essere considerata inesistente e insanabile.
- Una notificazione inesistente non interrompe né proroga i termini per impugnare. Se il termine lungo scade prima di una nuova notificazione valida, la sentenza diventa definitiva e il ricorso successivo è inammissibile.
- Prima di notificare un'impugnazione occorre verificare con particolare attenzione il domicilio processuale risultante dagli atti, soprattutto quando il destinatario è rappresentato da un difensore.
- L'amministrazione o la parte che intende impugnare una decisione deve rispettare rigorosamente i termini processuali e conservare prova di una notificazione validamente perfezionata, non essendo sufficiente dimostrare il solo tentativo di invio.
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