Cassazione Penale, Ordinanza n. 14060/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che i motivi dedotti non sollevassero questioni di legittimità ma mere contestazioni di fatto o riproposizioni di doglianze già esaminate. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità penale per i reati di detenzione di arma clandestina, ricettazione e detenzione di munizioni. Nel ricorso ha dedotto, in tema di diniego delle attenuanti generiche e di dosimetria della pena (poi peraltro ridimensionata in appello), censure descritte dalla Corte come assertive, reiterative e di puro fatto, quindi estranee al giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche risultano oggetto di censura, ma la Corte ritiene che le doglianze sul loro diniego, se meramente fattuali o reiterative, non siano scrutinabili in cassazione.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono proponibili censure che si risolvano in una rivalutazione del merito, in particolare quando attengano a valutazioni di fatto sulla concessione delle attenuanti generiche o sulla dosimetria della pena.
- Le doglianze meramente assertive, reiterative o di puro fatto non integrano motivi di ricorso ammissibili per cassazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la conseguenza processuale è la condanna del ricorrente alle spese e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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