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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33030/2024 del 22/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso il rigetto della richiesta di riesame dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.). Il ricorrente ha articolato due motivi principali: (1) violazione di legge e vizio di motivazione perché il Tribunale avrebbe fondato la gravità indiziaria solo su intercettazioni e su dichiarazioni non riscontrate di collaboratori, senza valutare adeguatamente elementi difensivi (tra cui la dichiarazione di Milella che avrebbe escluso l'affiliazione e la conversazione che lo descriveva come "vittima di Palermiti") e non potendo rilevare il sequestro preventivo in corso di riesame; (2) assenza di attualità delle esigenze cautelari in quanto le intercettazioni utili sono riferite a quattro giornate del 2018 e vi sarebbe un lungo periodo di inattività, assenza di carichi pendenti e precedenti datati e non attinenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico e reiterativo, consistendo le censure in una richiesta di riconsiderazione in fatto degli elementi (lettura alternativa delle intercettazioni e delle dichiarazioni dei collaboratori) riservata al giudice di merito. La Corte ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale del riesame, che aveva fondato i gravi indizi sulle intercettazioni ambientali che documentano la partecipazione di Natangeli a riunioni del clan Parisi-Palermiti e sulle dichiarazioni di collaboratori che attestavano la sua affiliazione e ruolo (tra cui la gestione di attività economiche riconducibili al clan). La Corte ha inoltre ritenuto infondato il motivo sulla non attualità delle esigenze cautelari, osservando che la presunta partecipazione è stata collocata dalla contestazione "dal 2016 all'attualità", che sussistono elementi di continuità (affiliazione riferita al 2022), e che, nel contesto mafioso, opera la presunzione relativa prevista dagli artt. 275, co. 3 e 51, co. 3-bis c.p.p.. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disp. att. coord. cod. proc. pen.

    richiama il limite di motivazione e la necessità di enunciazione dei motivi nella sentenza; utilizzato per delimitare il contenuto espositivo delle censure in cassazione

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020) - trattazione scritta

    consente la trattazione scritta del procedimento in Cassazione in assenza di richiesta di discussione orale, procedimento applicato nel caso

  • Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005 (Mannino)

    definisce i criteri per individuare indicatori di partecipazione associativa in contesti mafiosi: indizi gravi, precisi e idonei a dimostrare la costante permanenza del vincolo associativo

  • Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021 (Modaffari)

    specifica che la partecipazione mafiosa si valuta sulla stabile inserzione dell'indagato nella struttura, sul riconoscimento da parte dei compartecipi e sulla disponibilità a perseguire fini comuni; richiamata per affermare che tali elementi risultano nel caso

  • Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021 (Gregoli)

    stabilisce che l'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto riservata al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità o irragionevolezza; invocata per negare il sindacato di merito operato dal ricorrente

  • Sez. 2, n. 23128 del 15/03/2018 (Formoso)

    riguarda il trattamento delle posizioni di soggetti appartenenti a mafie "storiche" e giustifica, in casi analoghi, l'applicazione di presunzioni sulla pericolosità e persistenza del vincolo associativo

  • artt. 275, comma 3 e 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    richiamati per la "presunzione relativa" di attualità del pericolo in contesti mafiosi, utile a valutare la sussistenza delle esigenze cautelari anche in presenza di intercettazioni non recentissime

  • art. 616 cod. proc. pen.

    norma che disciplina la condanna alle spese in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile; applicata per condannare il ricorrente alle spese e a versare somma alla Cassa delle ammende

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    disposizione procedurale alla quale la cancelleria deve attenersi per gli adempimenti conseguenti alla decisione (esecutività e comunicazioni)

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non riconsidera i fatti e le prove: le critiche che si risolvono in una diversa lettura delle intercettazioni o delle dichiarazioni dei collaboratori, senza indicare specifiche vizi di logicità o diritto, sono inammissibili.
  • Le intercettazioni e la loro interpretazione costituiscono valutazione di merito riservata al giudice di merito; il ricorrente deve dimostrare manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione per ottenere sindacato in Cassazione.
  • Per i reati di stampo mafioso, la partecipazione si desume da indicatori di stabilità, disponibilità e riconoscimento nel gruppo: non è necessaria la contestazione di un reato fine specifico purché emerga un ruolo organico e duraturo.
  • La non definitività di un provvedimento di sequestro preventivo non impedisce che esso sia considerato come elemento valutativo di riscontro nel giudizio cautelare.
  • Per contestare l'attualità delle esigenze cautelari è necessario dimostrare elementi concreti di interruzione o cessazione dell'attività delinquenziale o l'assenza di collegamenti o condotte recenti, non basta il richiamo a periodi di 'silenzio' se la contestazione temporale comprende la 'attualità'.
  • In contesti mafiosi la giurisprudenza ammette una presunzione relativa di pericolosità e persistenza che impone al ricorrente un onere probatorio più stringente per allegare l'attenuazione del pericolo di reiterazione.

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