Ordinanza n. 1274/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di diniego al trasferimento del ricorrente in Italia per l’espiazione della pena residua pronunciato dal Ministero della Giustizia in data 14 ottobre 2025 ed integralmente notificato al difensore, mediante comunicazione via posta elettronica certificata, in data 18 novembre 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del trasferimento in Italia per l’espiazione della pena residua, adottato dal Ministero della Giustizia
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale del trasferimento in Italia per l’espiazione della pena residua, chiedendone in via cautelare la sospensione. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che la controversia riguardava anche la valutazione dell’adeguatezza delle cure prestate nello Stato albanese, sulla base dell’informativa acquisita dall’amministrazione. Il ricorrente ha contestato il diniego, ma il testo dell’ordinanza non specifica analiticamente i singoli motivi di ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ritenendo che il ricorso non presentasse prospettici profili di fondatezza. Ha rilevato che il Ministero aveva valutato l’informativa proveniente dallo Stato albanese relativa all’adeguatezza delle cure prestate al ricorrente e che il provvedimento impugnato era caratterizzato da ampia discrezionalità e non risultava manifestamente illogico. Non è stata quindi ravvisata, nella fase cautelare, una ragione per sospendere l’efficacia del diniego. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali nel processo amministrativo; il TAR l’ha respinta per l’assenza di prospettica fondatezza del ricorso.
d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale base normativa, insieme al Regolamento (UE) 2016/679, per disporre l’oscuramento delle generalità delle persone fisiche indicate nel provvedimento.
Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale base normativa, insieme al d.lgs. 196/2003, per la tutela dei diritti o della dignità della persona interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la sospensione dell’efficacia di un provvedimento amministrativo non può essere concessa quando il ricorso non presenta prospettici profili di fondatezza.
- Quando il provvedimento amministrativo attiene a una materia caratterizzata da ampia discrezionalità, il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione e può intervenire, in sede cautelare, solo in presenza di profili evidenti di illogicità o irragionevolezza.
- La valutazione amministrativa può ritenersi non manifestamente illogica quando l’amministrazione abbia esaminato le informazioni rilevanti provenienti dall’autorità dello Stato interessato, incluse quelle relative all’adeguatezza delle cure prestate alla persona destinataria del provvedimento.
Come è indicizzato
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