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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19040/2026 del 26/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza per tre motivi principali: 1) vizio di motivazione per presunta carenza o illogicità nella ricostruzione degli elementi costitutivi del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, sostenendo l'assenza di contatti con gli organizzatori del viaggio e che i pagamenti sarebbero avvenuti in Nigeria; 2) errata qualificazione del fatto come favoreggiamento dell'immigrazione clandestina anziché favoreggiamento della prostituzione, rilevando che la ricorrente non avrebbe svolto attività di intermediazione né ricevuto pagamenti per il viaggio e che i debiti riguardavano l'attività di prostituzione; 3) omessa o contraddittoria motivazione quanto alla presenza della circostanza aggravante di cui all'art. 12, comma 3-ter, d.lgs. n. 286/1998, con particolare rilievo sulla ricostruzione dei pagamenti e del reclutamento per finalità di prostituzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le sentenze di merito (Giudice per le indagini preliminari e Corte d'appello di Brescia) avessero adeguatamente motivato la condotta dell'imputata facendo leva sulle dichiarazioni della persona offesa, sulle intercettazioni e sui tabulati telefonici che hanno confermato contatti e movimenti compatibili con il racconto della vittima. La qualificazione del reato come favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 12, commi 1 e 3-ter, d.lgs. n. 286/1998) è stata ritenuta corretta alla luce del ruolo attivo della ricorrente nel reclutamento, nell'introduzione e nella sistemazione della cittadina straniera in Italia e della percezione, anche parziale, di proventi. Quanto all'aggravante contestata, la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello implicitamente assorbente e coerente con il complesso del giudizio. Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; omissione delle generalità e dati identificativi ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.

Norme richiamate

  • decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, commi 1 e 3-ter

    La norma è stata applicata per qualificare la condotta dell'imputata come reclutamento e introduzione nel territorio dello Stato di cittadina straniera priva di permesso di soggiorno con la finalità di destinarla alla prostituzione; il comma 3-ter costituisce la circostanza aggravante riferita allo sfruttamento/prostituzione

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)

    Richiamato nel principio secondo cui l'omessa espressa disamina di un motivo d'appello non costituisce sempre vizio di motivazione in cassazione quando il motivo sia implicitamente assorbito e incompatibile con l'impianto e le premesse decisorie della sentenza impugnata

  • decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, art. 52

    Norma di tutela dei dati personali che impone l'omissione delle generalità e altri dati identificativi nelle decisioni diffuse; applicata dalla Corte nell'ordine di omettere tali dati nel provvedimento

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata come principio per l'eventuale irrogazione della somma in favore della Cassa delle ammende: la somma è stata fissata in assenza di elementi che dimostrassero che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti o la valutazione della prova: può censurare solo profili di diritto o gravi vizi di motivazione, mentre la valutazione della credibilità delle fonti rimane prerogativa del giudice di merito
  • La testimonianza della persona offesa, se corroborata da elementi oggettivi (intercettazioni, tabulati, ammissioni dell'imputato), può costituire base sufficiente per la condanna per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina finalizzato allo sfruttamento sessuale
  • L'assenza di contatti diretti con organizzazioni criminali non esclude responsabilità quando l'imputato abbia svolto un ruolo attivo nel reclutamento, nell'organizzazione del viaggio o nella sistemazione della vittima e quando abbia tratto parte dei proventi
  • La distinzione tra reati di favoreggiamento dell'immigrazione e reati di sfruttamento/prostituzione dipende dalla concreta condotta: se l'agente compie atti prodromici all'ingresso e alla sistemazione finalizzati allo sfruttamento, la qualificazione come agevolazione dell'immigrazione clandestina con finalità di prostituzione è possibile
  • L'omessa esplicita trattazione di un motivo in sede di appello non è automaticamente motivo di cassazione se il motivo è implicitamente assorbito e incompatibile con la motivazione complessiva della sentenza impugnata
  • Il ricorso dichiarato inammissibile può comportare condanna alle spese e il pagamento di somme alla Cassa delle ammende, salvo elementi che dimostrino la totale buona fede dell'impugnazione

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