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Ordinanza

Ordinanza n. 1612/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202602906

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare contro l’esclusione dalla graduatoria di accesso ai corsi di medicina

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio, sostenendo l’illegittimità della disciplina applicata alla formazione della graduatoria e la loro esclusione, nonostante il meccanismo introdotto dal d.m. n. 1115/2025 avesse ampliato la platea dei candidati ammessi anche a coloro che non avessero conseguito la sufficienza in tutti gli insegnamenti. La controversia riguardava, in particolare, la posizione di candidati che non avevano conseguito alcuna valutazione positiva negli esami di profitto, nonché il bilanciamento tra l’obiettivo di coprire i posti disponibili, l’accesso degli studenti residenti all’estero e la necessità di assicurare un livello minimo di preparazione accademica.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare per difetto del necessario fumus boni iuris, impregiudicate le valutazioni proprie del giudizio di merito. Ha ritenuto condivisibile la motivazione del TAR secondo cui il d.m. n. 1115/2025, pur ampliando la platea dei candidati inseribili in graduatoria, mantiene quale requisito minimo indefettibile il conseguimento di almeno una valutazione positiva negli esami di profitto. Gli appellanti, non avendo conseguito alcuna sufficienza, risultano quindi estranei all’ambito applicativo della deroga. Il Collegio ha inoltre ritenuto che la finalità di tendenziale copertura dei posti non possa comportare l’ammissione indiscriminata di candidati privi dei requisiti minimi; che il sistema previsto dal d.lgs. n. 71/2025, attraverso la libera frequenza del semestre-filtro e la prosecuzione degli studi dopo il superamento degli esami, attenui i potenziali svantaggi competitivi; e che la riserva di posti per gli studenti residenti all’estero costituisca una misura di vantaggio idonea a circoscrivere il fattore competitivo nella relativa coorte. Le spese sono state compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Visto l’art. 62 cod. proc. amm.

    La disposizione costituisce la base processuale dell’appello cautelare contro l’ordinanza del TAR.

  • d.m. n. 1115/2025

    ha ampliato la platea dei candidati ammessi alla graduatoria – consentendo l’inserimento anche di coloro che non abbiano conseguito la sufficienza in tutti gli insegnamenti – presuppone comunque il conseguimento di almeno una valutazione positiva negli esami di profitto

    Il decreto amplia l’accesso alla graduatoria rispetto alla sufficienza in tutti gli insegnamenti, ma non elimina il requisito minimo di almeno una valutazione positiva.

  • d.lgs. 15 maggio 2025, n. 71

    nel consentire la libera frequenza del semestre-filtro e la prosecuzione degli studi a seguito del superamento degli esami di profitto

    Il sistema del semestre-filtro è stato ritenuto idoneo a ridurre i potenziali profili di svantaggio competitivo derivanti dalla disciplina di accesso.

Massime di principio

  • Una disciplina che amplia la platea dei candidati ammessi a una graduatoria non può essere interpretata, in assenza di un’espressa previsione, come idonea a eliminare ogni requisito minimo di preparazione accademica; il conseguimento di almeno una valutazione positiva può costituire requisito indefettibile per l’inserimento.
  • L’obiettivo amministrativo di assicurare la tendenziale copertura dei posti disponibili deve essere bilanciato con l’esigenza di garantire un livello minimo di preparazione, sicché non impone l’ammissione indiscriminata di candidati privi dei requisiti minimi.
  • Nel giudizio cautelare d’appello, la conferma dell’ordinanza del TAR è giustificata quando le censure non presentano un fumus boni iuris sufficiente, restando impregiudicate le successive valutazioni di merito.
  • La previsione di una riserva di posti per una determinata categoria di candidati può costituire una misura di vantaggio idonea a circoscrivere la competizione all’interno della relativa coorte.
  • Un sistema che consenta la libera frequenza di un semestre-filtro e la prosecuzione degli studi subordinatamente al superamento degli esami può essere valutato come idoneo a elidere o attenuare i potenziali svantaggi competitivi connessi alla disciplina di accesso.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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