Cassazione Penale, Sentenza n. 40535/2022 del 26/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al GIP del Tribunale di Catania. La motivazione è che il giudice dell'esecuzione ha provveduto de plano in materia non consentita e che l'omessa trattazione dell'incidente di esecuzione in udienza partecipata ai sensi dell'art.666 c.p.p. costituisce causa di nullità per violazione del contraddittorio.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di revoca della pena sospesa sostenendo il vizio procedurale per omessa fissazione di udienza camerale ai sensi dell'art.666 c.p.p., con conseguente violazione del contraddittorio; in sostanza il GIP avrebbe deciso "de plano" nonostante la normativa richieda la trattazione in udienza.
Norme richiamate
art. 666 cod. proc. pen.
L'art.666 c.p.p. impone la fissazione dell'udienza camerale con partecipazione delle parti nell'ambito degli incidenti di esecuzione; la mancata fissazione/celebration dell'udienza determina la violazione del contraddittorio e la nullità della decisione.
principio del contraddittorio
Il rispetto del contraddittorio è requisito essenziale per le decisioni che incidono su situazioni giuridiche soggettive: la sua violazione comporta nullità del provvedimento.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione non può decidere "de plano" su istanze di revoca della sospensione della pena quando la norma richiede la fissazione di udienza; deve garantire la partecipazione delle parti.
- L'omessa fissazione dell'udienza camerale prevista dall'art.666 c.p.p. è causa di nullità dell'ordinanza per violazione del contraddittorio e comporta generalmente l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio.
- In situazioni analoghe il difensore deve sollevare la mancata celebrazione dell'udienza e chiedere l'annullamento del provvedimento per violazione del contraddittorio; la Cassazione tende ad accogliere tali censure.
- La circostanza che l'istanza sia promossa dal Pubblico Ministero non esonera il giudice dall'obbligo di garantire l'udienza e il confronto tra le parti.
- Per evitare nullità, il giudice dell'esecuzione deve sempre valutare se la decisione richieda la modalità dell'udienza camerale e, in caso affermativo, provvedere alla sua fissazione e alla regolare partecipazione delle parti.
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