Sentenza n. 766/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento Annullamento: -della Determinazione n. 2016/3757 del 22.12.2016 avente per oggetto “Determinazione 2016/3004 del 04.11.2016 – Modifica e sostituzione dell'allegato Tecnico” - (doc. 1), ricevuta a mezzo PEC in data 03.01.2017 (doc. 2) limitatamente alle parti in cui nell'Allegato Tecnico all'AIA dispone: · a pag. 6 par. 4.1 “Limiti di emissione”, settimo punto, che: “La sezione di campionamento deve essere posizionata secondo quanto stabilito dalla norma tecnica UNI 10169:2001 e s.m.i. (in particolare come integrata dalla UNI EN ISO 16911:2013)”; · a pag. 41, par. 9 “Emissioni sonore”, punto 2, che: “La ditta deve trasmettere una valutazione di impatto acustico, entro 90 (novanta) giorni, che contenga un approfondimento degli elementi quali: o Determinazione del livello di specifica sorgente (livello di emissione) dovuto allo stabilimento sui recettori più esposti; o Individuare una fascia abbastanza ampia da indagare tutti i possibili recettori disturbati; o Deve riportare in modo chiaro la valutazione del livello di emissione ai recettori individuati e del livello di emissione, immissione e del livello di differenziale ai recettori non indagati; o Il modello previsionale deve essere validato con rilievi fonometrici in punti di controllo e deve essere calibrato secondo la norma tecnica UNI 11143-1-Appendice E; sulla base della quale l'ARPA potrà esprimere eventuali prescrizioni/monitoraggio sui recettori”. -nonché, per quanto occorrer possa, nelle parti in cui: · a pag. 42, prevede in Tabella 11.1. una riga relativa alla “Comunicazione della data degli autocontrolli pertinenti le emissioni sonore” pur ad esito della modifica dell'Allegato tecnico e dell'eliminazione della prescrizione n. 8.2.; · a pag. 43, include in Tabella 11.3. una riga relativa ai “Risultati degli autocontrolli pertinenti le emissioni sonore” benché ad esito della modifica dell'Allegato Tecnico la prescrizione n. 8.3 non sia più presente; · a pag. 43, in Tabella 11.3. ultima riga contiene un erroneo riferimento alla prescrizione 9.1. anziché alla prescrizione 10.1.; - nonché di ogni altro provvedimento e/o atto, presupposto, connesso e consequenziale, anche se non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della dichiarazione della ricorrente e ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti contro le prescrizioni dell'allegato tecnico dell'AIA. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiare definizione in rito.
Atto impugnato: Determinazione provinciale di modifica e sostituzione dell'allegato tecnico dell'autorizzazione integrata ambientale, con prescrizioni sulle emissioni in atmosfera e sonore
Esito
Favorevole al resistente (autorità ambientale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la determinazione della Provincia di Frosinone relativa alla modifica e sostituzione dell'allegato tecnico dell'AIA dello stabilimento di Cassino. La contestazione riguardava, in particolare, la prescrizione concernente il posizionamento della sezione di campionamento secondo le norme tecniche UNI applicabili, le prescrizioni relative alla valutazione di impatto acustico e alla validazione del modello previsionale mediante rilievi fonometrici, nonché alcune disposizioni delle tabelle sugli autocontrolli e un erroneo riferimento numerico a una prescrizione. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha depositato una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale relativa alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non espone una specifica interpretazione della norma.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, quando il giudice ne prenda atto e non residui un interesse concreto e attuale alla pronuncia.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non esamina nel merito i vizi dedotti contro il provvedimento impugnato.
- La peculiarità della definizione in rito può giustificare la compensazione delle spese di giudizio.
Come è indicizzato
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