Sentenza n. 15849/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento a) del provvedimento n° -OMISSIS- a forma del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza datato 27.06.2023 con il quale è stata applicata al ricorrente la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per la durata di mesi 6; b) della preordinata deliberazione del Consiglio Centrale di Disciplina del 16.06.2023, notificata, insieme al provvedimento sub a in data 28.06.2023; c) di ogni altro atto preordinato connesso o conseguenziale, comunque lesivo degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento del Capo della Polizia del 27 giugno 2023, preceduto dalla deliberazione del Consiglio Centrale di Disciplina, che ha inflitto la sospensione dal servizio per sei mesi
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per sei mesi, deducendo, con un unico motivo articolato, la tardività dell'avvio dell'azione disciplinare ai sensi degli artt. 9 e 11 del d.P.R. 737/1981 e della circolare ministeriale del 13 maggio 2008; il difetto di motivazione e di istruttoria, nonché l'omessa valutazione delle prove difensive; e la sproporzione della sanzione. In particolare, ha sostenuto che il termine di 120 giorni decorresse dalla pubblicazione della sentenza penale, che l'istruttoria desse conto della sua presenza a Roma nella quasi totalità delle missioni contestate e che egli non avesse falsificato né fatto falsificare i titoli di viaggio né reso dichiarazioni mendaci sulle modalità delle missioni. L'addebito disciplinare riguardava 79 titoli di viaggio Trenitalia contraffatti, allegati a richieste di rimborso per missioni, e dichiarazioni ritenute non veritiere su modalità e orari degli spostamenti. Il procedimento penale si era concluso per intervenuta prescrizione, senza una decisione di merito.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha escluso la tardività dell'avvio: il termine di 120 giorni previsto dall'art. 9, comma 6, d.P.R. 737/1981 decorre dalla piena conoscenza, da parte dell'Amministrazione, del passaggio in giudicato della sentenza penale, non dalla sua pubblicazione. Nel caso concreto la sentenza era divenuta irrevocabile il 27 maggio 2022, era stata trasmessa all'Amministrazione il 31 maggio e inoltrata il 3 giugno; la contestazione degli addebiti del 20 settembre 2022 è risultata tempestiva anche assumendo come dies a quo il 31 maggio. Ha inoltre ritenuto giustificata l'attesa della definizione del processo penale, in considerazione della necessità di acquisire una conoscenza certa e completa dei fatti, e irrilevante la mancata sospensione cautelare dal servizio, scelta rimessa alla discrezionalità amministrativa. La conclusione del processo penale per prescrizione non impediva l'autonoma valutazione disciplinare delle prove e dei fatti emersi in sede penale, non equivalendo a un'assoluzione nel merito. Il TAR ha ritenuto che l'Amministrazione avesse svolto un'istruttoria ampia e motivato puntualmente la valutazione, valorizzando i dati telefonici incompatibili con gli orari e le modalità di viaggio dichiarati, la ripetizione delle inesattezze, la mancanza di riscontri alla tesi secondo cui ignoti avrebbero sostituito i biglietti e l'inidoneità delle giustificazioni addotte. Ha infine escluso che la valutazione della gravità e della sanzione fosse manifestamente illogica, abnorme o sproporzionata, ricordando che il giudice non può sostituire il proprio apprezzamento a quello disciplinare, salvo vizi manifesti non ravvisati nel caso. Spese a carico del ricorrente, liquidate in euro 2.000 oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 9, comma 6, d.P.R. 737/1981
La giurisprudenza è ormai pressoché costante nel ritenere che, nonostante il tenore letterale della diposizione sopra richiamata, un’interpretazione dell'art. 9, comma 6, d.p.r. n. 737/1981 conforme al principio di buon andamento ex art. 97 Cost. imponga di ritenere che anche il termine ivi previsto decorra (non dalla data di pubblicazione della sentenza ma) dal momento in cui l’amministrazione ha avuto piena conoscenza del passaggio in giudicato della stessa.
Il termine di 120 giorni per sottoporre a procedimento disciplinare il dipendente dopo un procedimento penale decorre dalla piena conoscenza, da parte dell'Amministrazione, del passaggio in giudicato della sentenza, non dalla data della sua pubblicazione.
art. 11 d.P.R. 737/1981
In relazione alla censura di tardività del procedimento disciplinare perché at5tivato dopo 10 anni dalla condotta, si richiama l’art. o l'art.11 del d.P.R. 737/1981, che prescrive la necessità di sospendere il procedimento disciplinare in attesa delle risultanze del processo penale, dovendosi ritenere corretto l’operato dell’Amministrazione che ha ritenuto la necessità di attendere la definitiva conclusione del procedimento penale alfine di acquisire una conoscenza certa e completa dei fatti.
Il procedimento disciplinare può essere sospeso in attesa delle risultanze del processo penale; l'attesa della sua conclusione è stata ritenuta corretta quando funzionale ad acquisire una conoscenza certa e completa dei fatti.
Massime di principio
- Il termine di 120 giorni previsto dall'art. 9, comma 6, d.P.R. 737/1981 per avviare il procedimento disciplinare dopo un procedimento penale decorre dalla piena conoscenza, da parte dell'Amministrazione, del passaggio in giudicato della sentenza, e non dalla sua pubblicazione.
- La conclusione del processo penale per prescrizione non preclude l'esercizio del potere disciplinare né impone l'archiviazione: l'Amministrazione deve valutare autonomamente le risultanze processuali e la rilevanza disciplinare dei fatti, poiché la prescrizione non costituisce un'assoluzione nel merito.
- Le valutazioni disciplinari, comprese quelle sulla gravità dell'infrazione e sulla scelta della sanzione, sono sindacabili dal giudice amministrativo nei limiti della legittimità e non possono essere sostituite da un diverso apprezzamento giudiziale; il sindacato è ammesso quando emergano travisamento dei fatti, sproporzione evidente, abnormità, illogicità o incoerenza rispetto all'istruttoria.
- La mancata adozione della sospensione cautelare dal servizio durante il procedimento penale rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione e, di per sé, non rende illegittimo il successivo procedimento disciplinare.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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