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Sentenza

Sentenza del 09/07/2019 n. 18374 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva riconosciuto il diritto dell'ASL al rimborso IRAP per l'anno 2001, relativo a spese per personale dipendente disabile. Con il primo motivo ha contestato la decorrenza del termine decadenziale previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973, sostenendo che dovesse decorrere dai versamenti degli acconti anziché dal saldo. Con il secondo motivo ha contestato la sufficienza della documentazione prodotta dall'ASL per provare il numero dei dipendenti disabili e, quindi, il diritto al rimborso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo, confermando che, quando il diritto al rimborso dipende dalla determinazione definitiva dell'imposta o del relativo ammontare, il termine decorre dal versamento del saldo e non dagli acconti. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che l'autodichiarazione del contribuente e il prospetto informativo disabili non sono, da soli, prove sufficienti in sede giudiziaria tributaria e non godono di una presunzione di legittimità. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente a questo profilo e la causa è stata rinviata alla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38

    Il termine decadenziale per chiedere il rimborso decorre dal momento in cui il tributo è definitivamente determinabile, normalmente dal versamento del saldo quando il diritto al rimborso dipende dal conguaglio annuale o da una successiva determinazione dell'an o del quantum dell'imposta.

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11

    È richiamato in relazione alla determinazione della base imponibile IRAP e al trattamento delle spese relative al personale disabile.

  • Legge n. 68 del 1999, art. 9, comma 6

    Il prospetto informativo disabili trasmesso all'ufficio competente documenta gli obblighi comunicativi del datore di lavoro, ma non costituisce automaticamente prova privilegiata o presuntivamente legittima del numero dei dipendenti disabili nel giudizio tributario.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4

    Il divieto di giuramento e prova testimoniale impedisce di attribuire all'autocertificazione un'efficacia sostanzialmente equivalente a una prova testimoniale o a un mezzo probatorio vietato.

  • Codice civile, art. 2697

    Chi chiede il rimborso deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto, compresi gli elementi necessari per quantificare il beneficio fiscale richiesto.

Massime di principio

  • Quando il diritto al rimborso fiscale nasce solo dopo la liquidazione definitiva del tributo o dalla determinazione annuale del suo ammontare, il termine per presentare l'istanza può decorrere dal saldo e non dai singoli acconti.
  • Nel contenzioso tributario l'autocertificazione del contribuente non è, di regola, prova sufficiente dei fatti posti a fondamento del rimborso.
  • I documenti inviati a un'amministrazione nell'ambito di obblighi comunicativi non acquistano automaticamente valore di atto pubblico o presunzione di veridicità quando sono formati dal contribuente iure privatorum.
  • Chi richiede un rimborso deve predisporre una prova documentale completa, coerente e verificabile del presupposto fiscale, del periodo interessato e dell'importo richiesto.
  • La cassazione con rinvio non attribuisce necessariamente il rimborso a una delle parti: impone al giudice di merito un nuovo esame limitato ai profili indicati dalla Corte.

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