Sentenza del 20/01/2020 n. 513 - Comm. Trib. Prov. Catania
Atti tributari in genere - Inapplicabilità dell'art. 21 octies L. 241/90 (Legge sul procedimento amministrativo) - Sottoscrizione avviso di accertamento da impiegato privo della qualifica di dirigente - Invalidità - Esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la validità dell'avviso di accertamento sostenendo che quest'ultimo fosse invalido perché sottoscritto da un impiegato privo della qualifica di dirigente e richiamando la disciplina di annullabilità prevista dall'art. 21-octies della L. 241/1990 (vizi formali del provvedimento amministrativo).
La decisione
Il giudice ha ritenuto inapplicabile agli atti tributari la disciplina prevista dall'art. 21-octies L. 241/1990, affermando che l'avviso di accertamento resta valido anche se sottoscritto da un impiegato privo della qualifica di dirigente. Ne consegue che la carenza della qualifica del sottoscrittore non comporta l'annullabilità dell'atto tributario; la pronuncia ha inoltre escluso la rilevanza, nel caso concreto, del principio enunciato dalla Corte Costituzionale n. 37/2015.
Norme richiamate
Art. 21-octies Legge 241/1990
Il giudice ha ritenuto che la disciplina di annullabilità prevista da questa norma, volta a regolare vizi formali di provvedimenti amministrativi, non sia applicabile agli atti tributari come l'avviso di accertamento; pertanto l'eventuale vizio relativo alla qualifica del sottoscrittore non determina l'annullamento dell'atto fiscale.
Art. 42 D.P.R. 600/1973
La norma del DPR, richiamata nella decisione, non imprime al requisito della qualifica dirigenziale una funzione invalidante sull'avviso di accertamento: l'atto rimane efficace se formato nell'ambito delle competenze previste dalla normativa tributaria e sottoscritto da personale autorizzato/abilitato.
Corte Costituzionale n. 37/2015
La sentenza costituzionale, che in altri precedenti aveva indicato profili di rilevanza della sottoscrizione e della legittimazione dell'ufficiale che emette l'atto, è stata ritenuta non rilevante nel caso concreto: il principio ivi enunciato non comporta automaticamente l'illegittimità dell'avviso tributario se sottoscritto da personale privo della qualifica di dirigente.
Massime di principio
- Gli atti tributari (come l'avviso di accertamento) non sono assoggettati alla disciplina di annullabilità ex art. 21-octies L.241/1990, pertanto i vizi formali di sottoscrizione non comportano automaticamente l'annullamento dell'atto fiscale.
- La sottoscrizione dell'avviso da parte di un impiegato privo della qualifica di dirigente non determina di per sé la nullità o annullabilità dell'atto tributario: conta la competenza sostanziale e l'autorizzazione prevista dalla normativa tributaria.
- In una situazione analoga conviene valutare difetti sostanziali dell'atto (es. mancata determinazione della pretesa tributaria, violazione di norme procedurali specifiche del diritto tributario, vizi di notifica) piuttosto che fare leva esclusivamente su carenze formali della qualità del sottoscrittore.
- Se esistono precedenti giurisprudenziali contrari (es. interpretazioni favorevoli all'irrilevanza della sottoscrizione non dirigenziale vs. pronunce come Corte Cost. n.37/2015), occorre considerare il grado del giudice che ha pronunciato e l'opportunità di impugnare fino ai gradi superiori per ottenere un indirizzo uniforme.
- Verificare sempre le disposizioni specifiche del D.P.R. 600/1973 e ogni normativa interna che attribuisca competenze e modalità di sottoscrizione: eventuali carenze di autorizzazione formale possono essere rilevanti solo se incidono sulla competenza sostanziale dell'atto o sulla tutela processuale del contribuente.
- Proceduralmente, il contribuente dovrebbe preservare tutti i mezzi di impugnazione e contestare l'atto per vizi sostanziali noti, oltre che documentare eventuali vizi formali se integrano pregiudizio effettivo alla sua posizione.
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