Cassazione Civile, Ordinanza n. 25210/2023 del 24/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva determinato sinteticamente il reddito della contribuente per l’anno 2005, assumendo che l’acquisto di un immobile da parte di una società della quale la stessa deteneva il 40% delle quote rivelasse una disponibilità finanziaria in capo alla medesima. La CTR aveva accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo più attendibile il rogito originario che attestava l’integrale pagamento del prezzo e svalutando un successivo atto integrativo-rettificativo stipulato dopo la notifica dell’avviso. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 32 del d.P.R. 600/1973, per avere la CTR ritenuto inopponibile all’Ufficio l’atto integrativo; 2) violazione degli artt. 2700 e 2725 c.c., per avere la CTR attribuito al rogito notarile efficacia probatoria privilegiata in ordine all’avvenuto pagamento del prezzo; 3) omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 1362, 1363 e 2729 c.c., per non avere la CTR considerato la documentazione prodotta e le circostanze fattuali che, secondo la ricorrente, avrebbero imposto una diversa ricostruzione della provvista e dell’operazione immobiliare. In sostanza, la ricorrente chiedeva una rivalutazione del materiale probatorio, sostenendo che la CTR avesse dato prevalenza a un atto ritenuto simulato e avesse erroneamente escluso rilevanza al successivo atto di rettifica.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la CTR avesse correttamente esercitato il proprio potere di merito nel scegliere le fonti di prova ritenute più attendibili, valorizzando il rogito originario e attribuendo minor peso al successivo atto integrativo, stipulato dopo l’avviso di accertamento. La Suprema Corte ha osservato che il primo motivo era infondato perché la CTR non aveva realmente fondato la decisione sull’inopponibilità giuridica dell’atto integrativo, ma ne aveva solo svalutato l’attendibilità. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi: la CTR non aveva affermato una fede privilegiata fino a querela di falso della dichiarazione di pagamento, ma solo dato maggiore credibilità al primo rogito rispetto al secondo. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché tutte le circostanze rilevanti erano state esaminate e la mancata valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri rientra nei poteri del giudice di merito; inoltre, non è stata ravvisata alcuna violazione dei criteri di interpretazione contrattuale né del ragionamento presuntivo. La Corte ha disposto nulla sulle spese per mancata costituzione dell’Agenzia e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato come norma invocata dalla ricorrente; la Corte non ne ha accolto la censura, ritenendo che il problema fosse di valutazione dell’attendibilità probatoria e non di inopponibilità giuridica dell’atto integrativo
art. 2700 c.c.
la Corte ha escluso che il rogito contenesse un accertamento con fede privilegiata in relazione al fatto storico del pagamento, limitandosi a considerare più credibile il documento originario
art. 2725 c.c.
invocato dalla ricorrente, ma la Corte ha ritenuto infondata la doglianza perché la CTR non aveva attribuito al documento un valore probatorio illegittimo, bensì una maggiore attendibilità rispetto al successivo atto
artt. 1362 e 1363 c.c.
richiamati per dedotta violazione dei criteri ermeneutici, ma la Corte ha rilevato che la censura non specificava in cosa consistesse la violazione e mirava in realtà a ottenere una diversa lettura del materiale istruttorio
art. 2729 c.c.
la Corte ha escluso vizi del ragionamento presuntivo, affermando che gli indizi valorizzati dalla CTR erano gravi, precisi e concordanti
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro del ricorso per cassazione per le violazioni di legge dedotte
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
invocato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha escluso il vizio perché le questioni decisive erano state esaminate dalla CTR
art. 370, primo comma, c.p.c.
richiamato con riferimento alla costituzione dell’Agenzia al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione orale
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1 quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una rivalutazione del merito sotto forma di censura delle scelte compiute dal giudice di merito nella selezione e nella ponderazione delle prove.
- Il giudice di merito può attribuire prevalenza a un documento rispetto a un altro, verificandone attendibilità e concludenza, senza che ciò integri di per sé violazione di legge, salvo i casi in cui la legge attribuisca a quel mezzo di prova un vincolo legale.
- La censura per omesso esame di fatti decisivi è infondata quando il giudice di merito abbia effettivamente esaminato le circostanze rilevanti, pur attribuendo ad alcune maggiore peso rispetto ad altre.
- La deduzione di violazione dei criteri di interpretazione del contratto deve indicare specificamente l’errore ermeneutico; non è sufficiente mascherare come vizio di legge una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio.
- In tema di presunzioni, il controllo di legittimità è limitato alla verifica della coerenza logica della motivazione e della sussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza degli indizi valorizzati dal giudice di merito.
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