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Ordinanza

Ordinanza n. 199/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento nr. P-TO/L/Q/2025/101265 emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione c/o Prefettura di Torino, in data 13/01/2026, notificato in pari data, con il quale veniva disposta la revoca del nulla osta all’ingresso in Italia per lavoro subordinato e di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso.

Giustizia amministrativa202600668

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta all’ingresso in Italia per lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta all’ingresso in Italia per lavoro subordinato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. In sede cautelare ha dedotto, secondo quanto emerge dall’ordinanza, l’illegittimità della revoca in quanto gli era stato richiesto di produrre un’ampia congerie di documenti, ma la richiesta era stata evasa soltanto il 14 marzo 2026, quindi dopo la notifica del provvedimento di revoca, avvenuta il 13 gennaio 2026. Tale scansione temporale avrebbe reso impossibile rispettare il termine per la produzione documentale prima dell’adozione e notificazione dell’atto impugnato. La Prefettura non ha costituito un autonomo Sportello Unico, mentre si è costituita l’U.T.G. - Prefettura di Torino.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, il fumus boni iuris, valorizzando l’impossibilità per il ricorrente di rispettare il termine per la produzione della documentazione, poiché la richiesta dell’amministrazione era stata evasa solo dopo la revoca del nulla osta. Il Collegio ha inoltre richiamato l’indirizzo secondo cui, nel giudizio amministrativo, devono essere considerate anche le sopravvenienze favorevoli intervenute tra l’adozione dell’atto e la decisione, soprattutto nella materia dell’immigrazione, nella quale la loro mancata valutazione può incidere irrimediabilmente su diritti fondamentali della persona. Ha quindi sospeso interinalmente gli effetti della revoca e imposto all’amministrazione di riesaminare la fattispecie alla luce della documentazione trasmessa dal ricorrente il 14 marzo 2026. L’ulteriore trattazione dell’istanza cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 12 novembre 2026. Le spese sono state riservate alla definizione della fase di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa della domanda e della decisione cautelare; il giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti per sospendere gli effetti dell’atto impugnato e ordinare il riesame amministrativo.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la valutazione della fondatezza del ricorso può tenere conto dell’impossibilità concreta del privato di adempiere tempestivamente a una richiesta documentale quando tale impossibilità dipenda dalla tempistica dell’amministrazione e la documentazione sia stata prodotta successivamente.
  • Nel giudizio amministrativo in materia di immigrazione, il giudice può valorizzare, anche cautelarmente, le sopravvenienze proprie e improprie favorevoli intervenute tra l’adozione dell’atto impugnato e la decisione, quando la loro mancata considerazione possa incidere irreversibilmente su diritti fondamentali della persona.
  • La sospensione cautelare di un provvedimento di revoca può essere disposta con finalità conformativa, imponendo all’amministrazione il riesame della posizione alla luce della documentazione sopravvenuta prodotta dall’interessato.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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