Ordinanza n. 199/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento nr. P-TO/L/Q/2025/101265 emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione c/o Prefettura di Torino, in data 13/01/2026, notificato in pari data, con il quale veniva disposta la revoca del nulla osta all’ingresso in Italia per lavoro subordinato e di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta all’ingresso in Italia per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta all’ingresso in Italia per lavoro subordinato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. In sede cautelare ha dedotto, secondo quanto emerge dall’ordinanza, l’illegittimità della revoca in quanto gli era stato richiesto di produrre un’ampia congerie di documenti, ma la richiesta era stata evasa soltanto il 14 marzo 2026, quindi dopo la notifica del provvedimento di revoca, avvenuta il 13 gennaio 2026. Tale scansione temporale avrebbe reso impossibile rispettare il termine per la produzione documentale prima dell’adozione e notificazione dell’atto impugnato. La Prefettura non ha costituito un autonomo Sportello Unico, mentre si è costituita l’U.T.G. - Prefettura di Torino.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, il fumus boni iuris, valorizzando l’impossibilità per il ricorrente di rispettare il termine per la produzione della documentazione, poiché la richiesta dell’amministrazione era stata evasa solo dopo la revoca del nulla osta. Il Collegio ha inoltre richiamato l’indirizzo secondo cui, nel giudizio amministrativo, devono essere considerate anche le sopravvenienze favorevoli intervenute tra l’adozione dell’atto e la decisione, soprattutto nella materia dell’immigrazione, nella quale la loro mancata valutazione può incidere irrimediabilmente su diritti fondamentali della persona. Ha quindi sospeso interinalmente gli effetti della revoca e imposto all’amministrazione di riesaminare la fattispecie alla luce della documentazione trasmessa dal ricorrente il 14 marzo 2026. L’ulteriore trattazione dell’istanza cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 12 novembre 2026. Le spese sono state riservate alla definizione della fase di giudizio.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa della domanda e della decisione cautelare; il giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti per sospendere gli effetti dell’atto impugnato e ordinare il riesame amministrativo.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la valutazione della fondatezza del ricorso può tenere conto dell’impossibilità concreta del privato di adempiere tempestivamente a una richiesta documentale quando tale impossibilità dipenda dalla tempistica dell’amministrazione e la documentazione sia stata prodotta successivamente.
- Nel giudizio amministrativo in materia di immigrazione, il giudice può valorizzare, anche cautelarmente, le sopravvenienze proprie e improprie favorevoli intervenute tra l’adozione dell’atto impugnato e la decisione, quando la loro mancata considerazione possa incidere irreversibilmente su diritti fondamentali della persona.
- La sospensione cautelare di un provvedimento di revoca può essere disposta con finalità conformativa, imponendo all’amministrazione il riesame della posizione alla luce della documentazione sopravvenuta prodotta dall’interessato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 1107/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 1109/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 190/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 191/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 192/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 193/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →