Cassazione Penale, Sentenza n. 29618/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La vicenda riguarda una domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da un soggetto che aveva sofferto una custodia cautelare complessiva di un anno, nove mesi e otto giorni in un procedimento poi definito con assoluzione irrevocabile. Il procedimento presupposto era stato originariamente contestato per associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p., poi diversamente qualificato in associazione per delinquere ex art. 416 c.p. nel giudizio di merito. La Corte d'Appello aveva inizialmente rigettato l'istanza; la Cassazione aveva annullato con rinvio ritenendo non adeguatamente confrontati gli elementi valorizzati in chiave ostativa con le ragioni dell'assoluzione. In sede di rinvio la Corte territoriale ha nuovamente negato la riparazione, ritenendo che l'assoluzione non avesse escluso le condotte gravemente colpose dell'istante, consistite in frequentazioni ambigue e stabile contiguità con soggetti vicini ad ambienti mafiosi, rapporti fiduciari con il principale coimputato, alloggio in strutture utilizzate dal medesimo senza registrazione, uso di utenza intestata fittiziamente e percezione di somme ritenute incompatibili con un mero compenso lavorativo. Con il ricorso per cassazione l'istante ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, anche per travisamento, sostenendo che la Corte di rinvio avesse indebitamente attribuito rilievo a condotte lette in sede cautelare nell'ottica dell'associazione mafiosa, poi ritenuta insussistente nel merito, e che avesse ignorato la motivazione assolutoria, da cui emergeva l'assenza di prova del concorso in reati fiscali o di autoriciclaggio e della consapevolezza del ricorrente circa il commercio dei crediti e gli scopi illeciti del gruppo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che la Corte d'Appello, in sede di rinvio, aveva colmato le lacune motivazionali evidenziate nella precedente decisione rescindente e aveva correttamente valorizzato elementi integranti colpa grave ostativa alla riparazione per ingiusta detenzione. In particolare, ha ritenuto non decisivo che il reato associativo fosse stato derubricato da art. 416-bis c.p. ad art. 416 c.p. e che l'imputato fosse stato assolto, poiché il giudizio di merito non aveva escluso in fatto le condotte sintomatiche di contiguità e frequentazione ambigua, ma aveva soltanto escluso la prova della partecipazione ai reati fine e della consapevolezza delle operazioni illecite. La Corte ha quindi confermato il rigetto della domanda riparatoria e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 416 c.p.
La diversa qualificazione dell'originaria imputazione richiamata nel procedimento presupposto non elide, da sola, la rilevanza delle condotte valutate ai fini della colpa grave nella riparazione per ingiusta detenzione.
art. 416-bis c.p.
È menzionato come originaria imputazione nel procedimento presupposto, poi diversamente qualificata nel merito; la sua insussistenza non comporta automaticamente il diritto alla riparazione se permangono condotte gravemente colpose causalmente rilevanti.
art. 314 cod. proc. pen.
La colpa grave ostativa alla riparazione ricorre quando la condotta dell'istante abbia dato causa, con comportamento connotato da ambigue frequentazioni e contiguità, all'adozione della custodia cautelare.
Massime di principio
- In tema di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa grave ostativa può consistere in comportamenti dell'istante percepibili come sintomatici di contiguità con un sodalizio criminale, quali frequentazioni ambigue e stabile relazione con soggetti coinvolti in attività illecite, purché tali condotte abbiano avuto almeno una concausalità rispetto alla misura cautelare.
- La derubricazione del reato contestato nel procedimento presupposto, o l'assoluzione dell'interessato nel giudizio di merito, non escludono di per sé il diritto alla riparazione se il giudice di merito accerta che restano intatti gli elementi fattuali che avevano giustificato la cautela e che integrano colpa grave.
- Nel giudizio sulla riparazione per ingiusta detenzione il giudice deve confrontare gli elementi valorizzati in sede cautelare con l'esito del processo di merito; tuttavia il diniego è legittimo quando l'assoluzione dipenda dalla sola mancata prova della partecipazione ai reati fine o della consapevolezza dell'altrui attività illecita, e non dalla smentita dei fatti sintomatici di contiguità.
- Le frequentazioni ambigue con soggetti condannati o comunque vicini ad ambienti criminali assumono rilievo ostativo solo se, per concrete modalità e contesto, siano idonee a far sospettare il diretto coinvolgimento dell'istante nelle attività illecite e risultino causalmente rilevanti nell'adozione della custodia cautelare.
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